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PDL 2528

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2528



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AIRAGHI

Agevolazioni in materia di accisa sui prodotti petroliferi impiegati come carburante nelle province di Varese, Como e Sondrio

Presentata il 18 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione del sistema fiscale del nostro Stato è ormai sotto gli occhi di tutti. A fronte di oggettive necessità di migliore funzionamento (recupero dell'evasione, maggiore equità, rapporto di reciproca collaborazione fra fisco e contribuente, sdrammatizzazione dei controlli) vi sono pressanti richieste di sgravi (sia economici sia di pressione psicologica a fronte del rischio sanzioni), ma soprattutto stanno emergendo, in particolare nelle regioni del nord Italia, sempre maggiori esigenze a fronte delle diverse realtà territoriali e socio-economiche.
      Lo scenario europeo e internazionale ci costringe a una drastica velocizzazione del cambiamento necessario al nostro fisco. In particolare nelle regioni del nord, infatti, emerge prepotente la «concorrenza fiscale» dei tanti, vicinissimi, Stati esteri con sistemi semplicissimi e privi di qualunque obbligo comunitario. Inoltre, a causa della struttura spesso «intimidatoria» del nostro apparato di controllo, appare talora conveniente persino l'impianto tributario di altri Paesi europei. È chiaro, dunque, che le aziende e i privati che non sono particolarmente legati alla territorialità della produzione e che non sono strutturati con investimenti imponenti sono particolarmente attratti da scenari spesso più a buon mercato, e in ogni caso drasticamente più semplici e più amichevoli nei confronti del contribuente. Il tutto, va ribadito, sempre a distanze abbordabili talvolta persino con una bicicletta.
      È dunque evidente che, in particolare nelle province confinanti con la Confederazione svizzera, e mi riferisco alle province di Varese, Como e Sondrio, se il sistema fiscale italiano non sarà pronto a ribattere «colpo su colpo» alle invitanti
 

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offerte di oltre confine, ci troveremo in poco tempo di fronte a una vera e propria emigrazione di massa di aziende, con un impoverimento drammatico del nostro Stato (in particolare in talune aree) e una ricaduta socio-economica pesantissima.
      Queste invitanti offerte, oltre a fare gola alle industrie, sono sfruttate anche dai normali cittadini.
      Mi riferisco al prezzo del carburante che, venduto a prezzi inferiori rispetto all'Italia di 20-30 centesimi di euro, determina una perdita di acquisto di questo bene in Italia a vantaggio dei cantoni svizzeri. Non ultimo su questo bene influisce il continuo aumento avvenuto negli scorsi mesi.
      La differenza di costo tra la Confederazione svizzera e l'Italia è dovuta in maniera principale alle accise imposte dallo Stato italiano sul costo del carburante.
      Appare dunque evidente che, in queste aree, è necessario un investimento per fare sì che questo bene utilizzato enormemente sia dai privati che dalle aziende non crei un problema nel settore, con la perdita di notevoli entrate per lo Stato.
      La presente proposta di legge è concettualmente estremamente semplice e permetterebbe alle citate province di Varese, Como e Sondrio situate sul confine di acquistare il carburante a un prezzo uguale al prezzo della confinante Confederazione svizzera, con un vantaggio per le aziende e per i privati e, di conseguenza, con un vantaggio anche per lo Stato italiano che, così facendo, non perderebbe una notevole quantità di entrate e potrebbe, con le entrate recuperate, coprire le spese. Inoltre, a causa del continuo aumento del prezzo della benzina, i gestori di impianti di distribuzione di carburanti delle zone di confine con i Paesi extracomunitari, per ragioni non riconducibili al libero mercato, hanno pagato, e stanno tuttora pagando, un alto prezzo sia sul piano finanziario che su quello occupazionale.
      Le aziende delle zone di confine interessate, infatti, oltre ad affrontare la crisi più generale di questo settore, aggravata da un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di oltre 6.000 impianti a livello nazionale, devono quotidianamente combattere, con armi insufficienti, la concorrenza dei distributori di oltre confine.
      Fare, oggi, il pieno di benzina in un Paese come la Confederazione svizzera comporta un risparmio, per un'automobile di media cilindrata, di circa 20 euro.
      Il perdurare di questa situazione nel corso degli anni ha causato la chiusura di numerosi impianti, con la conseguente perdita di moltissimi posti di lavoro.
      Un solo dato: nelle zone di confine con la Confederazione svizzera ricadenti nelle province di Varese, Como e Sondrio in pochi anni si sono dimezzati i punti vendita di carburanti.
      È, dunque, importante intervenire celermente per evitare la chiusura di centinaia di impianti di distribuzione. Questa esigenza è ancora maggiore in considerazione del calo di vendite, circa il 30 per cento, registrato dalle aziende delle zone di confine in questione.
      La differenza di prezzo della benzina oltre confine non causa unicamente perdite finanziarie e occupazionali nel settore dei carburanti, ma blocca qualsiasi possibilità di crescita commerciale di prodotti come, ad esempio, i prodotti di monopolio e dolciari e gli accessori per auto, oggi disponibili presso i market dei distributori svizzeri.
      L'aumento del pendolarismo per rifornirsi del pieno di benzina comporta altri danni alle nostre realtà territoriali: maggior inquinamento, maggiori rischi per la salute e per la sicurezza dei cittadini, aumento degli incidenti stradali e notevole perdita finanziaria per l'erario.
      Si deve, dunque, ridare capacità concorrenziale ai punti vendita delle zone di confine, eliminando il divario di prezzo della benzina tra tali zone e i Paesi non membri dell'Unione europea attraverso la diminuzione della quota di accisa spettante allo Stato, che attualmente è del 65 per cento. Infatti, una riduzione di tale percentuale, in maniera da annullare il differenziale di prezzo tra i Paesi extracomunitari e le zone di territorio nazionale confinanti con essi,
 

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consentirebbe di eliminare il fenomeno dell'evasione dei consumi e di garantire maggiori entrate al fisco.
      L'esperienza del Friuli Venezia Giulia dove, con la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, che ha consentito la riduzione del prezzo del carburante e l'eliminazione del differenziale di prezzo con i distributori della confinante Repubblica di Slovenia, e i cui risultati sono più che lusinghieri, rappresenta un motivo in più per credere in questo tipo di iniziativa legislativa e allontanare ogni drastico pessimismo su eventuali rischi economici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione delle accise sui prodotti petroliferi impiegati come carburante nelle province di Varese, Como e Sondrio).

      1. Le accise erariali sui prodotti petroliferi impiegati come carburante nelle province di Varese, Como e Sondrio confinanti con la Svizzera sono abolite.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Beneficiari dell'abolizione delle accise prevista dall'articolo 1 sono le persone fisiche residenti nei comuni delle province di Varese, Como e Sondrio, intestatarie o titolari di diritto reale di godimento di autoveicoli o di motoveicoli soggetti a iscrizione nel Pubblico registro automobilistico ovvero di motoveicoli con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

Art. 3.
(Documento per i beneficiari).

      1. I beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 2 possono richiedere presso il proprio comune di residenza il documento che permette di usufruire della riduzione del prezzo dei carburanti conseguente all'abolizione delle accise di cui all'articolo 1. Il documento può essere utilizzato presso i distributori di carburante delle province di cui all'articolo 1. Il documento non è cedibile e non può essere usato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale è rilasciato.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Decorrenza dell'efficacia).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa all'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in materia di tassazione dei prodotti energetici.


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