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PDL 2623

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2623



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, AMICI, GIANFRANCO CONTE, ARMANI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, CECCACCI RUBINO, CIRIELLI, CONTENTO, DI VIRGILIO, FABBRI, FASOLINO, ALBERTO GIORGETTI, LISI, MANCUSO, MINASSO, MONDELLO, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PROIETTI COSIMI, ROSITANI, TAGLIALATELA, ULIVI

Istituzione dell'aeroporto di Latina

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il sistema aeroportuale di Roma è costituito dall'Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e dall'Aeroporto di Roma-Ciampino. Mentre Fiumicino assorbe la mole del traffico aereo internazionale e intercontinentale, Ciampino è un «city airport» in cui si svolge la maggior parte del traffico delle compagnie low cost verso le maggiori destinazioni europee. Il volume di traffico del secondo scalo romano ha sfiorato, solo negli ultimi due anni, i cinque milioni di passeggeri nel 2006 (4.945.158), con una percentuale di crescita del 16,75 per cento rispetto al 2005.
      La cittadinanza del comune di Ciampino lamenta, ormai da tempo, una situazione di disagio e di invivibilità derivante dall'eccessivo numero di voli ed è di pochi giorni fa la delibera della giunta comunale che, all'unanimità, ha promosso un esposto-denuncia anche al fine di chiedere l'adozione di misure cautelari che inibiscano la continuazione dell'attività aeroportuale, stante la violazione della normativa vigente in materia di diritto alla salute, di tutela ambientale e di inquinamento acustico.

      È evidente che non si può rimanere sordi davanti alla condivisibile protesta dei residenti, ma è altrettanto evidente che non si può rinunciare allo sviluppo della rete dei collegamenti della capitale d'Italia con il resto del mondo.
 

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      La risposta alle diverse esigenze può essere un piano di sviluppo che affianchi agli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino un nuovo scalo civile situato non lontano dalla città di Roma.

      Tuttavia, affinché l'intervento auspicato sia in grado di ampliare la capacità ricettiva e di servizio del sistema, senza comprometterne la funzionalità e l'efficienza, è necessario che lo scalo aggiuntivo sia in grado non solo di gestire volumi di traffico elevati, ma anche di rispondere a determinati requisiti di fattibilità quali: la collocazione territoriale, la rete stradale e ferroviaria di collegamento, la consistenza del sedime civile e il potenziale di espansione.
      Tali caratteristiche diventano parametri imprescindibili per l'individuazione e la scelta della nuova aerostazione, se si vuole garantire un collegamento funzionale fra i tre aeroporti e le principali destinazioni di interesse turistico, commerciale ed economico.

      L'esistenza di una fitta rete di collegamenti sia su gomma che su rotaia, unitamente alla vicinanza con la capitale, dalla quale dista solo 45 chilometri, fanno dell'aeroporto di Latina lo scalo più adatto per l'integrazione del sistema aeroportuale. Essendo, infatti, delimitato a nord dalla linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli e a sud dalla via Appia e dalla via Pontina, esso sarà in grado di convogliare in maniera efficiente non solo il traffico verso le grandi città, ma anche tutto il flusso di viaggiatori diretto verso le principali mete turistiche.

      La presente proposta di legge dispone l'inserimento dell'aeroporto di Latina tra quelli già facenti parte del sistema aeroportuale della capitale; tuttavia, esistendo in questo territorio, già da tempo, un aeroporto militare, l'ubicazione dell'aerostazione civile avverrà in un'ottica di funzionale coesistenza tra le due strutture, in modo da non interferire con le attività dell'Aeronautica militare.

      Se a ciò si aggiunge l'enorme sviluppo che inevitabilmente seguirà all'avvio della costruzione del nuovo aeroporto, non si può che condividere una scelta che sarà in grado di assicurare congiuntamente crescita economica, interscambio culturale, sviluppo commerciale e imprenditoriale per tutto il territorio del Lazio meridionale.

      Infatti, la presenza di un'infrastruttura aeroportuale civile presso la città di Latina, unita al forte interesse manifestato dagli operatori economici nazionali e internazionali, se, da un lato, garantirà lo sviluppo del traffico aereo, dall'altro favorirà una notevole intensificazione sia delle attività economiche, sia dei livelli occupazionali, con conseguente aumento della offerta di lavoro in tutto il territorio dell'area pontina.

      Essendo il sistema aeroportuale della capitale di rilevanza nazionale e la competenza regionale limitata ai soli aeroporti minori, la modifica della sua composizione richiede necessariamente l'intervento del legislatore statale. Pertanto, l'articolo 1 della proposta di legge in esame inserisce Latina nel sistema aeroportuale accanto agli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino.

      La copertura finanziaria necessaria a garantire la realizzazione dello scalo civile di Latina sarà di esclusiva competenza della società concessionaria, la quale dovrà assicurare con propri finanziamenti non solo la realizzazione delle infrastrutture necessarie, ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei beni demaniali.

      Lo sviluppo delle vie di comunicazione ha da sempre rappresentato il punto di svolta per la crescita e per l'espansione di ogni società. Se, da un lato, il potenziamento del sistema aeroportuale della capitale sarà in grado di garantire una più efficace gestione del grande flusso di utenti che ogni anno si riversa su tutto il territorio nazionale, dall'altro fornirà nuovi impulsi a un'economia già viva e dinamica, quale quella presente nell'area pontina.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile di Latina, che costituisce il sistema aeroportuale della capitale insieme all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e all'aeroporto di Ciampino.
      2. La giunta della regione Lazio, di intesa con il comune di Latina e sentita la giunta provinciale di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si deve procedere alla costruzione dell'aeroporto di Latina e delle infrastrutture ad esso collegate.

Art. 2.

      1. Per la costruzione e per la gestione dell'aeroporto di Latina, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'affidamento dei lavori a un'apposita società per azioni, mediante una procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 3.

      La società aggiudicataria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere relative all'aeroporto di Latina, assumendo la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quaranta anni.


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