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PDL 2650

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2650



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI CAGNO ABBRESCIA

Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore turistico costituisce un importante strumento per i responsabili della politica economica, sia nazionale che regionale, per favorire lo sviluppo economico e sociale di intere aree del territorio.
      Infatti, se da un lato attrae risorse dall'estero, dall'altro genera forti legami all'interno dell'economia di un'area o di un intero Paese, affinché l'impatto indiretto della spesa iniziale sia esteso.
      Vale la pena di ribadire nuovamente come il turismo, valutando anche l'indotto che ne deriva, rappresenti l'attività economica più rilevante per il nostro Paese, con ulteriori margini di crescita e di sviluppo, in considerazione dell'enorme patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico ed enogastronomico che l'Italia possiede.
      Tuttavia, tale comparto di valenza primaria soffre, da alcuni anni, della concorrenza praticata da altri Paesi, specie quelli che si affacciano nel Mediterraneo quali la Grecia, l'Egitto, la Tunisia e altri ancora, che offrono servizi turistici e disponibilità a prezzi maggiormente concorrenziali rispetto all'Italia.
      Proprio il turismo del Mezzogiorno e delle isole minori, su cui si concentra gran parte dell'attività turistica e vacanziera dell'intera penisola, è direttamente interessato dalla concorrenza dei citati Paesi, a cui si aggiungono le difficoltà costituite dal livello di disoccupazione e dall'elevato costo del lavoro che penalizzano le imprese del settore.
      Di conseguenza, la necessità di alleviare i costi e i numerosi adempimenti fiscali e burocratici per le imprese turistiche, soprattutto del Mezzogiorno e delle isole minori, attraverso una serie di interventi che mirano a sostenere il comparto,
 

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nonché a favorire una competizione più realistica, appare indiscutibile e di condivisibile attuazione.
      La presente proposta di legge persegue proprio tale finalità, ovvero sostenere attraverso specifiche misure agevolative di carattere previdenziale le imprese turistiche a carattere stagionale, che spesso si trovano in una condizione di emancipazione produttiva dell'area mediterranea del nostro Paese.
      Ricordiamo che il Mezzogiorno e le isole minori potrebbero essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò non accade e che, invece, le presenze si concentrano solo in determinati periodi dell'anno, ovvero quelli estivi.
      Ne discende che altri Paesi, quali la Croazia, la Spagna, la Turchia, oltre a quelli già citati, godono generalmente di un vantaggio comparativo migliore rispetto al cosiddetto «Belpaese», nonostante ormai le condizioni climatiche del nostro Paese si siano avvicinate a temperature miti e mediterranee che coprono più di metà dell'anno, per cui la possibilità di incentivare il turismo nel Mezzogiorno e nelle isole minori, anche in periodi stagionali non prettamente estivi, potrebbe costituire una valida opportunità per rilanciare e per sostenere le imprese turistiche del settore.
      Analizzando in particolare la proposta di legge, l'articolo 1 prevede che le aziende turistiche a carattere stagionale che assumono lavoratori con un contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2012 per un periodo di tempo non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che la medesima azienda perda il carattere stagionale. Lo stesso articolo prevede, altresì, che tali agevolazioni siano concesse anche alle aziende che decidono di anticipare la data di apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
      Gli articoli 2 e 3 stabiliscono, invece, i limiti temporali entro i quali sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 1.
      L'articolo 4 prevede l'obbligo, per le aziende turistiche che intendono beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, di notificare all'INPS, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, attraverso una dichiarazione, la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. Tale decisione deve essere corredata da un elenco dei lavoratori, che devono comunicare il proprio assenso per iscritto, di cui si richiede la proroga del relativo contratto di lavoro e della relativa assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
      L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva per un periodo non superiore a cinque anni. Il comma 2 prevede che, al termine del quinquennio, le aziende, nel caso in cui abbiano consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, possono optare per il carattere annuale della propria attività, usufruendo per un altro quinquennio dell'agevolazione contributiva versando il 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.
      Infine, l'articolo 6 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura delle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive, trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente, tenendo conto dei risparmi
 

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conseguiti dallo stesso Istituto dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è prorogato. Le norme che dispongono la copertura finanziaria della legge sono stabilite attraverso un parziale aumento delle aliquote previste per le imposte sulla produzione e sui consumi relativamente ai prodotti alcolici.
      In definitiva lo scopo della proposta di legge è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate «aziende», definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia e nelle aree svantaggiate, individuati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2012, di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

 

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Art. 2.
(Limiti dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.
      2. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

Art. 3.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2007, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

Art. 4.
(Obblighi delle aziende).

      1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. Tale decisione deve essere corredata da un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

 

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Art. 5.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.
      2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tal scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1.
      2. L'ammontare del trasferimento di cui al comma 1 è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del citato articolo 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante le

 

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maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.


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