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PDL 2651

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2651



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COMPAGNON

Disposizioni in materia di detenzione responsabile dei cani

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi si sta registrando in Italia una lunga serie di violenti attacchi di pitbull, rottweiler, mastini e altri cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività, conclusi in maniera drammatica per le numerose vittime che, pur non avendo perso la vita, hanno riportato lesioni gravissime e deturpanti.
      La normativa in vigore sulle norme da osservare da parte dei proprietari di cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività è quella stabilità nell'ordinanza del Ministro della salute, Livia Turco, 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, entrata in vigore nel gennaio scorso; il testo indica diciassette razze pericolose e obbliga i proprietari di tali cani a stipulare una polizza di responsabilità civile oltre che a far circolare i loro animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico esclusivamente con guinzaglio o museruola.
      Il provvedimento in questione non ha però valutato in maniera adeguata l'importanza e il ruolo del conduttore di un animale etologicamente predisposto ad essere gestito dall'uomo: risolvere il problema comporta necessariamente un intervento sulla responsabilizzazione e sulla formazione dei proprietari.
      Le condizioni di vita in cui l'animale cresce e si sviluppa ne influenzano in modo determinante il modo di essere. Il cucciolo, a partire dai primi giorni di vita, riceve l'impronta dalla madre e, successivamente, viene sottoposto alla formazione del padrone il quale, inconsapevolmente, per ignoranza o per incapacità, può spingerlo alla violenza. È corretto rivolgere l'attenzione ai proprietari, nonché ai detentori di cani, che devono essere informati della giusta relazione uomo-animale, formati a un equilibrato rapporto e, soprattutto, responsabilizzati nei confronti di tale e importante ruolo.
 

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      Una notevole percentuale dei casi di aggressione avviene all'interno delle mura domestiche e soprattutto nei confronti di bambini, a testimonianza del fatto che molti episodi non si possono impedire con l'applicazione delle norme vigenti. Ad esempio, la citata ordinanza del Ministro della salute reca una serie di limitazioni coercitive che però si applicano esclusivamente quando il cane è condotto all'esterno dell'abitazione del proprietario o del detentore.
      Gli episodi di aggressività a cui si è fatto riferimento all'inizio di questa relazione sono da attribuire, purtroppo, alle diffuse conoscenze imprecise e scorrette del comportamento degli animali in questione: i cani, lasciati liberi di decidere, vivono di riflessi condizionati per quanto riguarda gli stimoli ben conosciuti ma, per quelli sconosciuti, reagiscono in modo passivo o attivo solo e unicamente in base alla loro indole. Va ricordato che un cane non soggetto a uno stretto controllo, trovandosi di fronte a uno stimolo dinamico sconosciuto, potrebbe avere una reazione imprevedibile che in passato non aveva mai avuto e, se la sua indole è di tipo eccitabile, l'effetto sarà presumibilmente negativo.
      Negli ultimi anni è cambiato anche il vecchio modello dei metodi di addestramento, attualmente basato su una visione moderna di educazione, orientata alla conoscenza etologica e all'apprendimento biologico nell'educazione del cane. Osserva Paolo Albasini, veterinario e specialista in etologia e benessere degli animali da affezione, che «la percentuale dei cani educati, che riconosce il padrone come capo e quindi si fa gestire, è bassissima. È un problema culturale: nessuno pensa di dover imparare il mestiere di padrone (...). Chi intende prendere un cane, deve imparare a conoscerlo, a capirne le logiche, le esigenze, i segnali. Deve formarsi, leggere o rivolgersi ai comportamentalisti».
      La tutela della salute della collettività, quale principio cardine del nostro ordinamento fissato dall'articolo 32 della Costituzione, richiede un intervento preventivo efficace, che garantisca ai cittadini il diritto di salvaguardare la propria integrità fisica da aggressioni causate da una cattiva gestione dell'animale.
      Questa la ratio della presente proposta di legge, che si pone come obiettivo la corretta gestione e cura dei cani, nonché la prevenzione di loro eventuali comportamenti di aggressione che possano procurare danno all'incolumità pubblica anche attraverso il superamento di un esame per il rilascio di un patentino di conduzione dei medesimi animali, al fine di verificare il feeling tra il proprietario o il detentore e l'animale domestico e di renderne meno conflittuale la convivenza.
      Se l'educazione del cane è molto utile, quella del padrone è indispensabile!
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca norme finalizzate a garantire una corretta gestione e un'adeguata cura dei cani, nonché a prevenire eventuali comportamenti di aggressione dei medesimi animali che possano arrecare danno all'incolumità pubblica.

Art. 2.

      1. I proprietari e i detentori a qualunque titolo dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali, dai comuni o da associazioni riconosciute, operanti nel settore cinologico, finalizzati a garantire una corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, nonché un'adeguata conoscenza delle cause che generano l'aggressività nei cani.
      2. Al termine dei corsi previsti dal comma 1 è previsto un esame finale per il rilascio di un patentino di conduzione dei cani appartenenti alle razze di cui al medesimo comma 1.
      3. I membri della commissione di esame di cui al comma 2, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico e animalista, di comprovata esperienza nel settore cinologico.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le norme necessarie per la sua attuazione.


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