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PDL 2677

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2677



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori
dei filtri per olii e gasolio

Presentata il 17 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dei filtri per olii e gasolio riveste una notevole importanza nell'ambito più generale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in particolare nocivi, e la normativa vigente in materia risulta lacunosa e insufficiente, rispetto alla produzione immessa nel mercato.
      Si sente pertanto la necessità di regolamentare il settore, prevedendo l'istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio al fine di meglio armonizzare il mercato e permettere un maggiore e più adeguato smaltimento degli stessi rifiuti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio dei filtri per olii e gasolio sono obbligatori.

Art. 2.

      1. È istituito il consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio, di seguito denominato «consorzio», al quale è attribuita personalità giuridica. Il consorzio svolge sul territorio nazionale i seguenti compiti:

          a) assicurare la raccolta dei filtri per olii e gasolio e organizzarne lo stoccaggio;

          b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite riciclaggio;

          c) assicurare l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera a), nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento;

          d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di ricerche tecnico-scientifiche per il miglioramento tecnologico del ciclo della raccolta, dello smaltimento e del riciclaggio dei prodotti di cui alla lettera a).

Art. 3.

      1. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono filtri per olii e gasolio tramite il riciclaggio. Le quote di partecipazione sono determinate in proporzione alle capacità dei soggetti consorziati.

 

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Art. 4.

      1. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

      1. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione ai compiti allo stesso consorzio attribuiti ai sensi dell'articolo 2 e a norma dello statuto di cui all'articolo 4, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

Art. 6.

      1. A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di approvazione dello statuto del consorzio di cui all'articolo 4, chiunque detiene filtri per olii e gasolio è obbligato al loro conferimento al consorzio.
      2. L'obbligo di conferimento previsto dal comma 1 non esclude la facoltà per il detentore di cedere i filtri per olii e gasolio a imprese di altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 7.

      1. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita dei filtri per olii e gasolio da applicare da parte dei produttori e degli importatori dei filtri stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle fasi successive della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono tenuti a versare le somme introitate ai sensi del presente articolo direttamente al consorzio.

 

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Art. 8.

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati il sovrapprezzo di cui all'articolo 7 e la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del sovrapprezzo medesimo, nonché le capacità produttive delle singole imprese.

Art. 9.

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, statali e regionali, che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10.

      1. Chiunque, in ragione della propria attività e in attesa del conferimento al consorzio, detiene filtri per olii e gasolio è obbligato a stoccare i filtri stessi in un apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.


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