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PDL 2689

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2689



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRAMACCIONI

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare

Presentata il 22 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il recente riordino delle Forze armate è venuto a concretarsi un nuovo modello di difesa la cui componente di impiego, per quanto concerne le risorse umane, è caratterizzata da forte flessibilità e da alta mobilità addestrativa e operativa, anche in relazione alle nuove esigenze internazionali.
      In particolare, le nuove categorie di personale militare volontario di truppa sono soggette a numerosi trasferimenti in ragione di esigenze addestrative o di normali assegnazioni in connessione con il variare della loro posizione giuridica.
      Si tratta di militari che - così come gli allievi delle accademie e delle scuole militari e il personale militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) o richiamato - vengono spesso a trovarsi in una situazione di vero e proprio disagio per quanto riguarda l'assistenza sanitaria.
      La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale), infatti, pur garantendo in generale ai militari il diritto di accesso ai servizi di assistenza del Servizio sanitario nazionale nelle località in cui prestano servizio (articolo 19, quinto comma), non trova completa attuazione, ai fini di una piena erogazione delle prestazioni sanitarie in modo efficace e tempestivo, per la mancanza di adeguato raccordo tra le norme che regolano il Servizio in questione e quelle del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, di cui al regio decreto 17 novembre 1932.
      La citata legge n. 833 del 1978, all'articolo 37, aveva già individuato alcune categorie di personale - come, tra le altre, quella del personale navigante - che, per la specificità del proprio servizio, si trovava a fruire dei normali livelli di prestazioni
 

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sanitarie, previsti dalla legge, in misura sicuramente inferiore rispetto agli altri cittadini. La legge aveva pertanto previsto un'apposita delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria in favore di questa categoria, delega che ha portato all'emanazione di successivi provvedimenti con cui si è disciplinata l'erogazione delle dovute prestazioni sanitarie in modo efficace e tempestivo in favore di questi soggetti (l'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399).
      Uno degli elementi di sicuro disagio per il citato personale militare è la necessità della prescrizione sul ricettario del medico di medicina generale appartenente al Servizio sanitario nazionale per talune prescrizioni sanitarie, come la richiesta di accertamenti di laboratorio o di visite specialistiche, la prescrizione di farmaci, le proposte di ricovero eccetera.
      Va ricordato, in proposito, che la peculiarità del servizio militare dà luogo in molti casi all'allontanamento dal medico di famiglia e che, d'altra parte, per le caratteristiche del servizio stesso, non è sempre possibile o agevole cercare e scegliere un altro medico convenzionato in sedi diversificate e temporanee. Dal canto proprio, il servizio sanitario militare locale fornisce al personale di cui trattasi un'assistenza di carattere generale e i soli farmaci a disposizione del medesimo servizio.
      In tale situazione, per consentire al personale militare il pieno diritto di accesso ai servizi di assistenza e alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale in modo efficace e tempestivo, è necessario definire gli indirizzi per la disciplina dei rapporti tra tale Servizio e quello sanitario militare nonché per la determinazione delle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali, modificando in maniera conseguente il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, di cui al citato regio decreto del 1932.
      La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - in quanto trova rispondenti potenzialità e capacità per tale compito in un servizio sanitario militare già strutturato e recentemente riorganizzato - né per il Servizio sanitario nazionale, in quanto si tratta di diverse modalità di erogazione di prestazioni sanitarie già spettanti, ma che vengono fornite in maniera più tempestiva ed efficace nelle situazioni di eccezionalità descritte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Servizio sanitario nazionale assicura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza a favore del personale militare in ferma volontaria in modo efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli allievi delle accademie e delle scuole militari, nonché al personale militare in servizio permanente effettivo ovvero richiamato che, per ragioni di servizio, si trova temporaneamente in località diversa dalla sede di servizio.
      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 ha diritto di accedere ai presìdi e ai servizi di assistenza di qualsiasi struttura del Servizio sanitario nazionale esistente nel territorio in cui si trova per ragioni di servizio, anche attraverso il servizio sanitario militare.
      4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli indirizzi per la disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario militare e il Servizio sanitario nazionale e per la determinazione delle modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire al personale militare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo un'assistenza sanitaria efficace e tempestiva.
      5. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate modifiche al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale,

 

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di cui al regio decreto 17 novembre 1932, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal presente articolo.
      6. Dall'attuazione delle disposizioni dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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