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PDL 2624

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2624



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, VILLETTI, BELTRANDI, DI GIOIA, MANCINI, PORETTI, TURCO

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la repressione dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inscrive nell'ambito dei molteplici tentativi di contrastare una problematica che affligge, soprattutto negli ultimi anni, molti centri urbani italiani. Nell'humus criminale in cui s'inseriscono tali atti illeciti, l'attività di pargheggiatore abusivo è spesso usata come copertura di attività più gravi, quali, in primis, lo spaccio e l'accattonaggio. È anche per queste ragioni che, in generale, si giustifica un inasprimento delle pene per la fattispecie in oggetto.
      Lo scopo specifico dell'iniziativa legislativa è quello di contrastare l'attività abusiva di parcheggiatore punendo la recidività di tale comportamento illecito. Come è stato provato dall'attuazione della normativa vigente, i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie non rappresentano alcun valido deterrente al fenomeno.
      Pertanto, si ritiene necessario prevedere, in caso di recidiva, una pena che vada oltre la mera sanzione pecuniaria e che ascriva il colpevole tra le persone pericolose per la sicurezza, con tutte le conseguenze che derivano da tale tipo di sussunzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-ter. Quando lo stesso soggetto sia incorso, per almeno due volte in un periodo di due anni, in una delle violazioni previste dal comma 15-bis del presente articolo, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».


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