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PDL 2608

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2608



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI, GALLETTI, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GIOVANARDI, GRECO, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, ZINZI

Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

Presentata l'8 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Essere l'ultimo Paese al mondo in fatto di natalità e avere un minore su sette che vive sotto la soglia di povertà è l'inevitabile conseguenza dell'inesistenza di politiche familiari autentiche. In Europa, l'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda le cifre stanziate per il sostegno alle famiglie e quindi, per realizzare una politica familiare di ampio respiro, è necessario reperire risorse riqualificando la spesa sociale e fare delle scelte coraggiose dando priorità ai bisogni della famiglia.
      Ad oggi, infatti, nel nostro Paese le politiche familiari sono state sempre legate al reddito, con la conseguenza che vengono impropriamente usate per una ridistribuzione del reddito (equità verticale) perdendo la loro caratteristica di promozione della famiglia come bene comune.
      Occorre invece convincersi che le politiche familiari sono per loro natura universalistiche, poiché i figli sono un valore, e lo sono tutti i figli. Dunque l'equità orizzontale deve essere considerata come un'azione di giustizia nei confronti della famiglia perché, a parità di reddito, oggi è previsto un trattamento diverso per il contribuente che ha figli a carico rispetto a quello che non ne ha. L'equità orizzontale,
 

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è bene sottolinearlo, non vuole portare via i soldi ai poveri, bensì riparare a un'ingiustizia nei confronti di chi ha dei carichi familiari.
      La povertà, che è tema gravissimo a cui tutti siamo sensibili, non va affrontata con le politiche familiari, bensì con politiche specifiche di lotta alla povertà, che sono un'altra cosa.
      La rilevanza della penalizzazione fiscale delle famiglie con figli si comprende solo analizzando nel dettaglio l'impatto della progressività sulle loro risorse. Nella Costituzione esiste un «obbligo di solidarietà» che si esprime nella «progressività». In pratica, la quota di prelievo fiscale aumenta su quote di reddito successive, ma se tale meccanismo è, come dire, «neutrale» nel caso di soggetti senza carichi familiari, nel caso del contribuente che ha una famiglia a proprio carico ogni quota supplementare di reddito realizzata per soddisfare le esigenze e i bisogni familiari viene comunque tassata. Il tema dell'equità fiscale per la famiglia non è quindi sufficientemente percepito dal mondo politico, preoccupato piuttosto di effettuare una mera operazione redistributrice in favore dei redditi più bassi.
      La legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, ha segnato un rilancio forte dell'assegno per il nucleo familiare combinato con un nuovo sistema di detrazioni che, tuttavia, costituisce un passo indietro rispetto al tema di una giusta tassazione delle famiglie con figli, risultando peraltro discriminatoria, in quanto l'assegno per il nucleo familiare esclude, tra i beneficiari, i lavoratori autonomi ed è indirizzato solo ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai parasubordinati.
      È necessario, quindi, avviare politiche familiari coraggiose e strutturali, che superino le riserve della mancanza di risorse, o di politiche legate solo al reddito o assistenziali che mantengono la famiglia in una posizione di subalternità rispetto a tutti gli altri attori sociali, e convincersi che investire sulle famiglie e sulle politiche familiari comporta un risparmio notevole di spesa sociale e che le famiglie sono ampiamente in grado di restituire anche in termini economici i benefìci che vengono loro riconosciuti.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende affermare la natura universale delle politiche familiari anche in campo fiscale, dando un vero sostegno alle famiglie con figli sostituendo l'attuale sistema di detrazioni e di assegni familiari con un unico sistema di deduzioni, formulate sulla base degli scaglioni di reddito del 2007, salvaguardando il dettato dell'articolo 53 della Costituzione che impone il concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che informa il sistema fiscale a criteri di progressività. Si prevede, cioè, la sostituzione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone (IRPEF) per i figli a carico con una deduzione fissa, dello stesso importo per tutti i nuclei familiari a prescindere dal reddito e risolvendo il problema della mancata progressività dell'imposta con una riforma degli assegni familiari, incrementandoli.
      Nello specifico si applicherebbe una nuova deduzione dal reddito che parte da 2.000 euro in presenza di un figlio a carico per aumentare di 1.000 euro per ogni ulteriore figlio a carico. Il problema della mancata progressività dell'imposta è stato risolto con una correzione all'attuale sistema di assegni familiari. In particolare si è operato incrementando l'importo degli assegni stessi con l'obiettivo di fornire un vantaggio d'imposta complessivo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente e di mantenere l'aspetto della progressività nell'imposizione. Gli importi degli assegni sono stati incrementati come segue: aumento del 300 per cento dell'attuale importo in presenza di un figlio a carico; aumento del 250 per cento dell'attuale importo in presenza di due o più figli a carico.
      Tra gli interventi inseriti nella presente proposta a sostegno dei genitori, per consentire una vera conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, è stata prevista, altresì, per i genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività
 

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lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione o studenti, la concessione un contributo che copra la diminuzione del reddito conseguente a tale scelta.
      I genitori ammessi al beneficio sono quelli con lavoro dipendente o autonomo, del pubblico impiego, senza lavoro o che sono studenti, compresi i genitori adottivi. La durata massima del contributo è di quattordici mesi. I genitori possono ripartire fra loro i periodi, ma uno dei due può beneficiarne al massimo per dodici mesi mentre i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata all'altro genitore.
      È evidente che quello proposto in questa sede rappresenta un impegno oneroso per lo Stato, che non ha eguali nel passato, ma riteniamo che costituisca l'unico strumento valido per realizzare una vera equità fiscale orizzontale e che in un arco di tempo ragionevole ne potremmo verificare i positivi ritorni in termini economici e sociali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «misure di sostegno» sono inserite le seguenti: «del reddito delle famiglie e».

Art. 2.

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,»;

          b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

              1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

              2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;

          c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

          a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

              1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e

 

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15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

              2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

              3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

          b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

              1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

              2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

              3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

              4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

              5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

          c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di

 

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accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

          d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
      3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
      4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), le parole: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13» e le parole: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13»;

          b) al comma 2, lettera c), le parole: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13»;

          c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13».

Art. 4.

      1. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 5.

      1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. - Ai genitori che, a seguito della nascita

 

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di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
      5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
      6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
      7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
      8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
      9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

 

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agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO A
(Articolo 4)

«Tabella 1
(Articolo 1, comma 11)

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'assegno
1 componente oltre i genitori o il genitore  
Fino a 15.000 euro 4.950,00 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro 4.252,68 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro 2.857,68 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro 1.681,56 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro 1.501,56 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro 466,56 euro
2 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 15.000 euro 7.749,96 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro 6.937,56 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro 5.312,40 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro 2.712,60 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro 2.139,96 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro 977,40 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro 202,56 euro
3 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 15.000 euro 11.250,00 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro 10.531,20 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro 9.093,96 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro 6.793,80 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro 4.682,16 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro 2.882,16 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro 1.682,16 euro
Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro 482,16 euro
4 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 15.000 euro 15.000,00 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro 14.312,40 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro 14.062,56 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro 12.141,36 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro 8.103,96 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro 4.104,00 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro 2.553,96 euro
Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro 1.004,16 euro

».


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