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PDL 2699

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2699



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito alla disciplina degli accessi stradali

Presentata il 28 maggio 2007


      

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Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge prende le mosse da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio del 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, da parte dell'ANAS Spa, di un'iniziativa di verifica degli accessi sulle strade di sua competenza, cui è seguita la notifica dei canoni provvisori accertati.
      L'esosità e l'insostenibilità dei canoni intimati hanno suscitato una reazione ed una vibrante protesta da parte degli interessati nonché delle istituzioni (province, comunità montane e comuni) e delle associazioni di categoria.
      Gli importi richiesti, in particolare quelli riguardanti gli accessi ai fondi rustici, sono parsi del tutto incongruenti ed esosi in relazione all'interesse economico dell'attività agricola svolta.
      In particolare nelle aree montane, in molti casi, il canone annuale richiesto è risultato superiore al valore degli appezzamenti di terreno e al reddito ricavabile dai medesimi fondi, anche in conseguenza del notevole frazionamento aziendale che appesantisce ulteriormente tale contesto.
      La questione è stata sollevata anche a livello parlamentare con due successive interrogazioni che hanno evidenziato la rilevanza non solo locale ma nazionale del problema e con le quali è stata segnalata al Governo nazionale la necessità di «assumere iniziative normative volte ad esentare dal canone, nelle aree rurali, il primo e unico accesso a fondo rustico e ad applicare una significativa mitigazione dell'importo per le altre casistiche».
 

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      In considerazione della necessità di garantire una disciplina adeguata e differenziata alle aree in condizione di marginalità socio-economica ricomprese nelle zone montane o parzialmente montane, con la norma che si propone sono quindi stati rivisti gli importi per le autorizzazioni agli accessi ai fabbricati rurali e ai fondi rustici in queste aree.
      Nella elaborazione della proposta di legge è stata inoltre considerata la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, senza tralasciare il sacrificio di superficie coltivabile richiesto per la costruzione e l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.
      Alla luce di tale situazione con la normativa in oggetto viene quindi proposto l'inserimento di uno specifico comma all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che stabilisce, per gli accessi unici ed indispensabili ai fabbricati rurali ed ai fondi rustici ubicati in aree montane, un esonero totale ed una riduzione dell'80 per cento per quelli posti in altre aree territoriali.
      Per rispondere alla necessità di regolare le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della proposta di modifica della disciplina sostanziale, è risultato inoltre opportuno l'inserimento di due disposizioni transitorie nell'ambito dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che regola altre ipotesi di disciplina transitoria riferite ai diversi contenuti sostanziali del decreto.
      Con la prima disposizione transitoria viene uniformata la misura della tariffa sia per le autorizzazioni già in essere che per quelle di nuova adozione, a partire dal 1o gennaio 2007, garantendo in tal modo un eguale trattamento per situazioni del tutto sovrapponibili.
      Con la seconda disposizione transitoria si intende introdurre una forma di regolarizzazione per gli accessi agricoli «storici». In considerazione della peculiarità dei medesimi, anche in ragione della modesta incidenza sul traffico stradale, si ritiene opportuno ammetterne l'autorizzazione, su presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati entro il termine del 31 dicembre 2007, anche in deroga alle distanze stabilite in via generale dal comma 3 dell'articolo 45 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. La regolarizzazione formale per tali accessi è peraltro limitata alle ipotesi in cui in difetto di autorizzazione il fondo risulti intercluso e a condizione che si rispettino i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 45 del citato regolamento.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

        La presente proposta di legge alle Camere, presentata ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, riguarda la disciplina degli accessi stradali ai fabbricati e ai fondi rurali.
        Con questa iniziativa legislativa il consiglio regionale del Piemonte si rivolge al Parlamento, competente per legge in quanto trattasi di accessi su strade statali, proponendo una disciplina particolare per i proprietari di fondi e di fabbricati rurali; nello specifico si individua l'applicazione di un canone ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Invece per i comuni classificati montani o parzialmente montani, considerando la loro particolarità di enti spesso soggetti a spopolamento e a disagi determinati dal territorio, quindi aree in condizioni di marginalità socio-economica, si è proposto che l'autorizzazione agli accessi sia rilasciata a titolo gratuito.
        La proposta di legge trae motivo da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio del 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, da parte dell'ANAS Spa, di un'iniziativa di verifica degli accessi di sua competenza, cui è seguita una notifica di preavvisi di pagamento per gli accesi dei passi carrai dalle strade statali a fondi rurali.
        L'esosità degli importi richiesti dall'ANAS Spa ha determinato reazioni sia da parte degli interessati che da parte delle istituzioni (province, comunità montane e comuni) e delle associazioni di categoria.
        Specificamente nelle aree montane l'esosità del canone richiesto ha messo in luce l'incongruità del medesimo, in quanto l'importo ha superato il reddito ricavabile dai fondi, peraltro fondi frequentemente di piccole dimensioni per effetto di frazionamento.
        Per il momento l'iniziativa dell'ANAS Spa è stata circoscritta alla provincia di Cuneo, ma è destinata ad essere estesa a tutto il Paese.
        Nell'elaborazione della proposta di legge, la regione Piemonte ha considerato la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, senza tralasciare il sacrificio di superficie coltivabile chiesto per la costruzione e l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.
        La regione intende in generale sostenere l'attività agricola, poiché gli agricoltori sono i soggetti maggiormente danneggiati dall'adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti e, in particolare, vuole supportare lo sviluppo in territori di marginalità poveri di risorse proprie.
        Tale sostegno trova riscontro nell'attitudine del legislatore nazionale a favorire situazioni territoriali di criticità: a tal proposito si ricordano la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), il cui articolo 8 disciplina le agevolazioni fiscali; la

 

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legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), il cui articolo 12 estende le agevolazioni, previste dal citato articolo 8 della legge n. 991 del 1952, all'intero territorio montano; la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il cui articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e ancora a titolo esemplificativo la legge 27 dicembre 2004, n. 309 (Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004), il cui articolo 1 prevede che il Fondo nazionale per la montagna sia alimentato mediante il «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        La proposta di legge, da un punto di vista formale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il pagamento di canoni per l'apertura e l'uso degli accessi sulle strade costituisce entrate proprie dell'ANAS Spa, come disciplinato dall'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        L'ANAS è una società per azioni il cui unico socio è il Ministero dell'economia e delle finanze: si segnala che le minori entrate derivanti dalla proposta di legge potranno avere un'incidenza sugli utili propri di una società per azioni, di cui però non si conoscono con esattezza i criteri di riparto.
        Ma a voler sviluppare un percorso che conduca ad una precisa quantificazione di un minor gettito, si incontra l'impossibilità di fare una stima in quanto, a detta dell'ANAS Spa - Direzione compartimentale regionale, non ci sono elementi né per il Piemonte, che rappresenta il territorio su cui si è avviata l'iniziativa di preavviso dei pagamenti dei canoni, né per le restanti regioni, alle quali si dovrebbe estendere la medesima iniziativa.
        Al momento attuale non esiste un dato, relativo al pregresso anno 2006, di entrate derivanti da siffatti accessi, perché l'adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti per il 2007 per le diverse autorizzazioni è stato stabilito da un provvedimento del Presidente dell'ANAS Spa datato 21 dicembre 2006 ed è sulla base di questo che si è avviata l'iniziativa dell'ANAS Spa nel solo territorio della provincia di Cuneo, per poi estendersi al resto dell'Italia.
        La carenza di una stima deriva dal fatto che non esistono canoni quantificati sulla sola base del territorio montano o sulla sola base di accessi unici indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, criteri proposti per agevolare certe situazioni oggettive e alcune realtà territoriali da una forte incidenza del canone determinato dall'ANAS Spa.
        Pertanto i canoni individuati dall'ANAS Spa andrebbero depurati di siffatti elementi e rideterminati: da qui la mancanza di dati disponibili e utilizzabili ai fini di una stima circa una minor entrata per l'ANAS Spa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «8-bis. Quando l'autorizzazione ha ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, la somma dovuta è ridotta a un quinto di quella determinata ai sensi del comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi sono ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 234 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma.
      5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, anche in deroga alle distanze minime previste dall'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso e a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dall'articolo 45, comma 5, del medesimo regolamento. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del presente codice».


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