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PDL 2633

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2633



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Disciplina della circolazione dei veicoli a motore su strade a fondo naturale e fuori strada nonché disposizioni in materia di impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive

Presentata il 10 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene nel regolamentare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e fuori strada. Già nella scorsa legislatura il gruppo della Lega nord Padania aveva manifestato particolare interesse sulle problematiche che da decenni riguardano il settore, firmando insieme ad altri parlamentari della Casa delle Libertà un disegno di legge (atto Senato n. 2991, XIV legislatura) che aveva il pregio di regolamentare in modo chiaro e univoco una materia estremamente tecnica come quella della circolazione su fuori strada.
      L'intenzione di riproporre in questa legislatura lo stesso testo normativo, sul quale non è mai stato avviato un dibattito parlamentare, è legata alla necessità di definire con legge statale l'insieme di regole che disciplinano il settore della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada, in modo che ciascun soggetto istituzionale abbia chiaramente riconosciute le proprie competenze in materia e intervenga nel garantire il corretto utilizzo del sistema viario, la sicurezza degli utenti e la tutela dell'ambiente naturale. I motivi che impongono un intervento legislativo sono i seguenti:

          a) insufficienza della vigente legislazione regionale vincolistica che, prescindendo da un'esatta definizione di circolazione fuori strada, spesso adotta a proprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente confliggenti con i princìpi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

          b) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell'ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da

 

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eventuali usi impropri o eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuori strada;

          c) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da un lato, infatti, appare degna di tutela l'attività sportiva comunemente denominata «fuori strada», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell'ambito delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano e che ancora di recente ha portato all'Italia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale; dall'altro, occorre ovviare ad una diffusa illegalità di comportamenti, creatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamente vincolistica;

          d) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibile utilizzazione;

          e) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema di viabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possono compiutamente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo della viabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio;

          f) necessità di recuperare e di salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso a causa della difficoltà di individuare legittimi ambiti di utilizzo;

          g) esigenza di accrescere la riconoscibilità per gli utenti delle prescrizioni poste alla circolazione in questione, anche al fine di limitare le difficoltà di interpretazione e il conseguente aumento della contenziosità, nonché esigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocratici per l'identificazione e la certificazione dei percorsi.

      Entrando nel dettaglio, i primi tre articoli della presente proposta di legge recano i princìpi generali e le definizioni, mentre gli articoli da 4 a 9 disciplinano la circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada. Gli articoli 10 e 11 regolamentano lo svolgimento di gare e di manifestazioni motoristiche sportive; gli articoli 12 e 13 recano norme sugli impianti fissi e sulla vigilanza sull'osservanza della legge; l'articolo 14, infine, prevede le sanzioni.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme sulla disciplina della circolazione dei veicoli a motore su strade a fondo naturale e fuori strada al fine di tutelare e conservare il territorio nonché di valorizzare il patrimonio ambientale.

Art. 2.
(Definizioni di strade a fondo naturale e di fuori strada).

      1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», è definita «strada a fondo naturale» ogni area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area è costituita da un terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non è invece costituita da superfici artificiali levigate e uniformi.
      2. Ai fini della presente legge, le strade a fondo naturale sono classificate in:

          a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di 2 metri;

          b) tratturi: strade di dimensioni e di caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato è il risultato del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;

 

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          c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra 1 e 2 metri;

          d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere, a seconda delle dimensioni, destinate al transito di servizio delle aree boschive;

          e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore a 1 metro;

          f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.

      3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell'area il cui fondo naturale è stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza è valutata in ragione di almeno 100 metri di lunghezza della strada.
      4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».

Art. 3.
(Tipologie di circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada).

      1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all'articolo 2 è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata e, in particolare:

          a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle Forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale e al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

 

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          b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali e di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;

          c) circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività sportive o ricreative: è ogni tipo di circolazione non compresa tra quelle definite alle lettere a) e b).

      2. La circolazione per l'esercizio di attività sportive o ricreative di cui al comma 1, lettera c), è distinta in:

          a) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;

          b) trial: è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;

          c) cross: è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi ai sensi dell'articolo 12.

Art. 4.
(Circolazione su strade a fondo naturale).

      1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.
      2. Fatte salve la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché le eccezioni e le deroghe previste dalla presente legge, sono imposti i seguenti limiti generali alla circolazione dei mezzi motorizzati sulle strade a fondo naturale:

          a) sulle carrarecce e sui tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse è di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite, calcolata ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, è superiore a 3 tonnellate;

 

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          b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e da motocicli;

          c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.

      3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporta alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente e il proprietario dei veicoli che provocano tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno procurato.
      4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere a ogni prescrizione del codice della strada; in particolare, la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.

Art. 5.
(Ulteriori limitazioni alla circolazione su strade a fondo naturale).

      1. Le regioni possono imporre ulteriori limitazioni, anche di carattere generale, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 4, alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale situate nelle seguenti aree insistenti sul rispettivo territorio:

          a) parchi nazionali;

          b) parchi regionali;

          c) parchi urbani;

          d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

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      2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già imposti con atti aventi valore di legge regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale possono imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle medesime strade, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del codice della strada. A tale fine, i citati enti possono:

          a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

          b) limitare la circolazione in determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade interessate.

      4. In ogni caso il provvedimento di limitazione adottato ai sensi del comma 3 deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongono in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.

Art. 6.
(Circolazione fuori strada).

      1. Sono vietati la circolazione e il parcheggio fuori strada di veicoli a motore su aree pubbliche, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salve le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.
      2. La circolazione e il parcheggio fuori strada di veicoli a motore su aree private sono ammessi, se autorizzati dal detentore del fondo, qualora tali aree non siano ricomprese in parchi, nazionali o regionali, in riserve naturali, in aree protette, in sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali o in zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

 

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decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada).

      1. I comuni e, nelle zone classificate montane, le comunità montane, qualora siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, effettuata anche tramite richiesta di un parere consultivo ai servizi competenti per la difesa del suolo e dell'ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato dipartimentale forestale, della loro compatibilità con l'equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le norme vigenti, aree o percorsi in cui è autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuori strada anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
      2. Le autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1 possono:

          a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate sulla base delle limitazioni di cui all'articolo 5, comma 3, nonché contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;

          b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, previo pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per tali veicoli, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l'impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree interessate. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato con le

 

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modalità previste da un apposito regolamento adottato dalla competente giunta comunale.

      3. Sono fatte salve le autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è disciplinata dalle norme del codice della strada.

Art. 8.
(Procedure).

      1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, gli enti ivi indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o degli enti affiliati alle citate federazioni.
      2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da trasmettere, a cura dell'ente territoriale ricevente, al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L'istanza deve contenere l'individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonché una relazione descrittiva degli stessi.
      3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione debitamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l'istanza si intende automaticamente accolta.
      4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento debitamente motivato dall'ente territoriale che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
      5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte a un periodo sospensivo della loro efficacia pari a tre giorni dalla data della

 

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loro deliberazione, durante il quale un estratto del provvedimento o dell'istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati è affisso all'albo dei comuni interessati al provvedimento.
      6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico un estratto delle planimetrie in cui sono riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
      7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro un mese all'indicazione di percorsi o di aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuori strada.

Art. 9.
(Segnaletica).

      1. Gli enti territoriali proprietari delle strade sono responsabili della segnaletica relativa ai divieti di circolazione.
      2. Le federazioni sportive del CONI interessate o gli enti affiliati alle citate federazioni possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altre aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune territorialmente competente.

Art. 10.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private in cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore).

      1. Le gare e le manifestazioni sportive comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree private in cui è ammessa la circolazione, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalla legislazione vigente in materia

 

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e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione stabiliti dalla presente legge o emanati in forza di essa.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada.

Art. 11.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale soggette a divieti di circolazione).

      1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo del servizio competente per la difesa del suolo e del competente ispettorato dipartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limitazioni della circolazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada.
      3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
      4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. Si applicano i limiti di garanzia previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 12.
(Impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive).

      1. Gli impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive di nuova realizzazione non possono essere localizzati all'interno dei centri abitati e nelle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
      2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio

 

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su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli stessi impianti fissi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
      3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l'esercizio dell'impianto stesso.
      4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio da parte del comune territorialmente competente.
      5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, del parere consultivo del servizio competente per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l'impianto fisso, e in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
      6. I comuni verificano annualmente la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, procedono alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso con provvedimento debitamente motivato.
      7. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.

Art. 13.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è attribuita agli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale e di polizia locale nonché ai sindaci dei comuni.

Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Chiunque circola con mezzi motorizzati in violazione delle disposizioni di

 

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cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 146, comma 2, del codice della strada. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada.
      2. L'organizzazione e l'effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuori strada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi e aree comunque interdetti al tipo di circolazione motorizzata realizzata.
      3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui partecipano contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
      4. L'esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
      5. Se l'esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione ivi prevista è triplicata.
      6. L'area su cui insiste l'impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.


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