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PDL 2628

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2628



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTANTINI, MURA

Disposizioni in materia di insegnamento di sostegno, per garantire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni disabili

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di regolamentare in maniera più rigorosa il percorso di integrazione scolastica garantendo maggiore continuità al processo formativo degli alunni disabili e offrendo una figura di docente specializzato più completa e appropriata.
      In particolare negli ultimi anni si è creato un sistema vizioso che, dalla formazione al reclutamento dei docenti dell'insegnamento di sostegno, penalizza gravemente il percorso formativo degli alunni disabili. Tale sistema crea ogni anno situazioni inaccettabili che vedono, spesso, i medesimi alunni sprovvisti di personale docente adeguatamente formato. In questo modo vengono calpestati i più elementari diritti riconosciuti e sanciti dalla legge n. 104 del 1992 e dalle sue successive modifiche. Tali princìpi sono stati recepiti da tutta la normativa emanata dopo l'entrata in vigore della citata legge, quali il regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema di istruzione e di formazione professionale.
      Il quadro legislativo vigente, infatti, considerato apprezzabile da tutti i Paesi europei, non garantisce, di fatto, il concreto
 

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svolgimento di un percorso continuativo e rispondente alle necessità formative degli alunni.
      Cattedre «ballerine» che ogni anno sono assegnate a docenti temporanei e insegnanti di ruolo che, appena possibile, lasciano il proprio posto per impegnarsi nelle cattedre curricolari impongono una seria revisione sia del sistema di reclutamento sia della figura del docente di sostegno.
      Tale professione è vista ormai da troppo tempo come un mezzo per raggiungere posizioni lavorative migliori. Pur condividendo lo stato d'animo di docenti tenuti in situazione di precariato per troppo tempo e prendendo atto della difficile situazione nella quale operano gli insegnanti di ruolo, si vuole, con la presente proposta di legge, riaffermare con forza il diritto all'istruzione degli alunni disabili (troppo spesso subordinato ai diritti del lavoro precario) e quindi riconoscere una gerarchia di diritti, ottemperando, così, a un dovere morale e civile.
      Il lavoro del docente specializzato necessita di grande motivazione e di specifica competenza; pertanto non può essere concepito e vissuto come un momento transitorio, nel quale l'alunno è visto come mezzo e non come fine.
      La figura dell'insegnante di sostegno è di frequente fraintesa e declassata; in realtà tale ruolo (se ben svolto) è di fondamentale importanza per l'integrazione dell'alunno disabile. Particolari competenze devono essere riconosciute a tale figura che ha il compito di favorire l'inserimento degli alunni, non solo nel «gruppo classe» ma anche e soprattutto nel territorio e nel mondo del lavoro.
      Insensato risulterebbe, infatti, un intervento incentrato esclusivamente su finalità scolastiche.
      La presente proposta di legge di legge si compone di sette articoli.
      All'articolo 1 si prevede l'obbligo per il docente dell'insegnamento di sostegno, con nomina a tempo indeterminato, di restare sul posto organico per il sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare. La scelta di un periodo pari a cinque anni è dettata dalla necessità di dare la possibilità ai docenti, che nel tempo non si riconoscono nel ruolo in questione, di poter passare su cattedre disciplinari. La professione dell'insegnante di sostegno è, di fatto, particolarmente complessa e delicata e per essere realizzata in maniera adeguata deve essere svolta da persone «liberamente» reclutate.
      Nell'articolo 2 si prevedono incentivi che il docente dell'insegnamento di sostegno matura dall'inizio del periodo previsto all'articolo 1 e sino al suo termine. Tali incentivi sono finalizzati a sostenere la motivazione dei docenti specializzati. Inoltre, sempre nell'articolo in questione, è prevista la possibilità, a scelta dell'interessato, di permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata a quello stabilito dall'articolo 1. Per i docenti che effettuano tale scelta sono previsti ulteriori incentivi.
      L'articolo 3 riconferma i princìpi di pensiero che contraddistinguono gli articoli 1 e 2, regolando il trasferimento su posto disciplinare dei docenti specializzati in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 2, comma 3.
      L'articolo 4 costituisce un'importante novità in merito al riconoscimento di una gerarchia di diritti, che vede al primo posto il diritto all'istruzione degli alunni disabili. Si prevede, infatti, la permanenza sullo stesso posto dell'insegnante con incarico a tempo determinato per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata. Tale permanenza è comunque legata alla relativa domanda presentata dall'insegnante interessato.
      Con l'articolo 5 le «aree disciplinari», che regolamentano gli elenchi dell'insegnamento di sostegno relativi alla scuola secondaria di secondo grado, sono raggruppate in un unico elenco, risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso.
      Nell'articolo 6 si riconosce la figura del docente dell'insegnamento di sostegno come risorsa professionale per le comunità
 

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scolastiche e locali. In particolare si sottolinea il suo ruolo di coordinamento nella rete di servizi territoriali e del mondo del lavoro. Al comma 4 si prevedono corsi semestrali di almeno 200 ore per gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali corsi hanno lo scopo di trattare gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni disabili. È, infatti, di primaria importanza riaffermare la corresponsabilità dell'insegnante di sostegno e di quello disciplinare nel percorso formativo degli alunni disabili, anche attraverso una formazione specifica degli insegnanti curriculari. Esiste, infatti, nella realtà un grande distacco tra le teorie e le concezioni presenti nella maggior parte della popolazione docente; troppo spesso gli insegnanti curricolari delegano totalmente il percorso formativo degli alunni disabili all'insegnante specializzato, rimanendo legati a posizioni anacronistiche in fondo mai riconosciute nella normativa specifica. Per gli studenti che, invece, intendono conseguire il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni disabili sono previsti corsi di 800 ore. Inoltre, tutti i docenti dell'insegnamento di sostegno e tutti gli insegnanti curricolari sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento sull'integrazione scolastica.
      Si prevede, infine, che il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione scolastica delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, individui, con proprio decreto, appositi indicatori per valutare in ciascuna classe e in ciascuna scuola la qualità dell'integrazione scolastica realizzata.
      All'articolo 7 si prevede la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità certificata almeno per la durata di un intero grado di istruzione, i docenti specializzati in attività di sostegno in servizio con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

      1. Per tutta la durata del periodo di cui all'articolo 1 i docenti interessati hanno diritto a specifici incentivi, definiti con il decreto di cui al comma 3.
      2. Al termine del periodo minimo di cinque anni di permanenza obbligatoria su posti di insegnamento per il sostegno all'integrazione scolastica previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata, con diritto a incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1.
      3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

 

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Art. 3.

      1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.

Art. 4.

      1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati all'insegnamento di sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.

Art. 5.

      1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
      2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. I docenti specializzati in attività di insegnamento di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e locali; svolgono una funzione di supporto metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica; promuovono il coordinamento della rete dei servizi territoriali per favorire la sua integrazione sociale, anche in

 

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funzione della realizzazione delle migliori condizioni di preparazione per l'eventuale accesso dell'alunno al mondo del lavoro.
      2. All'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il primo mese dall'inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti.
      3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certifica e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. I medesimi interventi sono, altresì, finalizzati a valutare le potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata, ai fini del suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
      4. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata.
      5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi di almeno 800 ore.
      6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità certificata sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati. I docenti specializzati in attività di sostegno sono tenuti, inoltre, a frequentare ulteriori corsi di formazione annuali, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del
 

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Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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