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PDL 803

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 803



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMANO, FORMISANO, VOLONTÈ

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Celebrato nel 2003 l'anno europeo dei disabili, non possiamo sottrarci a riproporre all'attenzione delle Aule parlamentari l'annoso problema della piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).
      L'articolo 3 del dettato costituzionale, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tali princìpi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Tra queste, ricordiamo, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato nonché dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi. È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non
 

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hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di cause acquisite per effetto di incidenti o malattie. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto più grandi per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla LIS, che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
      In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998, sulla lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari». I sordi utilizzano figure professionali quali l'interprete LIS e gli operatori (assistenti alla comunicazione) garantendo attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità.
      La creazione di un Segretariato regionale per i Paesi della Comunità europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione delle Comunità europee alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso.
      L'Unione europea dei sordi (EUD - European Union of the Deaf, con sede in Bruxelles) creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di venticinque Stati membri dell'Unione europea come membri a pieno titolo e di tre Stati come membri affiliati, ha più volte sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri dell'Unione europea «ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie».
      Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento, e ciò nel quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, che costituisce adempimento dei princìpi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno. In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto a una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che la LIS deve essere considerata
 

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«lingua non territoriale» della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatto a Strasburgo il 5 novembre 1992 [articolo 1, lettera c)].
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito e agevolato l'uso nei procedimenti giudiziari civili e penali e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordomuti, giovandosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla citata legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla citata legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche di quanto previsto dal ricordato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      2. All'utilizzo della LIS si applicano tutte le tutele e i provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e in quelli con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.
      2. Sono garantiti l'insegnamento della LIS nella scuola del primo ciclo dell'istruzione e l'utilizzo dell'interprete della LIS in quelle del secondo ciclo dell'istruzione e nelle università.
      3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.

Art. 3.

      1. Nel rispetto delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.


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