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PDL 1888

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1888



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, BOCCI, CARBONELLA, CODURELLI, DATO, FADDA, FISTAROL, GRASSI, LARATTA, LOMAGLIO, LUSETTI, OLIVERIO, RIGONI, SAMPERI, SANNA, VANNUCCI

Istituzione dell'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche
e dell'Ordine della professione sanitaria di ostetrica

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 1o febbraio 2006, n. 43, approvata con voto unanime del Parlamento, sono state dettate disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione ed è stata conferita una delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali.
      A tutt'oggi tale delega non è stata esercitata e dunque a ciò occorre provvedere nella convinzione che il Servizio sanitario nazionale si basa oggi su una pluralità di figure professionali.
      Si deve peraltro prendere atto che diversa è la condizione di quelle professioni dell'area sanitaria per le quali, già in base alla pregressa disciplina, è previsto sia l'albo professionale sia l'organismo pubblico a base associativa che ne cura la tenuta, rispetto a quelle per le quali è necessaria una nuova istituzione.
      Nel primo caso si tratta solo di aggiornare la denominazione di Collegio, derivata dalla tradizione di denominare in questo modo l'ente professionale delle professioni per le quali non era richiesta la laurea (con l'eccezione dei notai), riservandosi
 

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la denominazione di Ordine professionale alle professioni il cui accesso era appunto riservato ai laureati.
      Dal momento che il diploma universitario costituisce oggi il requisito d'accesso anche per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e che non sussiste quindi più ragione di mantenere la denominazione di Collegio ai suddetti enti pubblici associativi già in essere e pienamente operativi, con la presente proposta di legge viene eliminato tale residuo della pregressa disciplina relativa a queste due professioni, mantenendosi per il resto ferma, in attesa di più organici interventi, la vigente normativa.
      La proposta di legge non comporta maggiori spese per le finanze pubbliche ed è un provvedimento fortemente atteso dalle categorie interessate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, assumono la denominazione di «Ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche».
      2. Presso l'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono tenuti l'albo della professione sanitaria di infermiere e l'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, ai quali si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia.
      3. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «Ordini professionali della professione sanitaria di ostetrica».
      4. Presso l'Ordine della professione sanitaria di ostetrica è istituito l'albo delle ostetriche cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia.
      5. Le spese per l'assunzione delle nuove denominazioni e ogni altra spesa relativa al funzionamento degli Ordini e alla tenuta degli albi di cui alla presente legge sono poste a totale carico degli iscritti.


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