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PDL 2562

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2562



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, BOFFA, GOZI, MUSI, SAMPERI, SERVODIO

Reintroduzione del sistema elettorale maggioritario ed elevazione della soglia per l'accesso al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati al fine di ridurre la frammentazione politica

Presentata il 30 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma elettorale introdotta in Italia con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, per molteplici e diverse ragioni oggetto di critica, ha accentuato la frammentazione partitica che è causa non secondaria delle disfunzioni del sistema politico italiano. Il modello «misto» della legge vigente, basato sul sistema proporzionale con premio di maggioranza per coalizione e l'elezione dei parlamentari secondo l'ordine di lista, con esclusione dei voti di preferenza, ha determinato fondati rilievi per l'inadeguatezza di tale sistema nel bicameralismo perfetto vigente in Italia e per la carenza di legittimazione democratica degli eletti.
      La riforma elettorale, che attiene alle regole comuni della vita democratica, è materia tipica del confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione, anche se in Italia non sono previste maggioranze qualificate per la sua approvazione.
      Nella doverosa ricerca di un vasto consenso parlamentare, di non facile realizzazione, sembra opportuno proporre una soluzione di agevole comprensione costituita dal ripristino del precedente sistema elettorale maggioritario ad un turno con l'innovazione della riduzione sostanziale del rimborso elettorale per le liste che non superano la soglia del 4 per cento dei voti nelle elezioni per la Camera dei deputati.
      Tale proposta ha il pregio, a nostro avviso, di ripristinare un sistema elettorale conosciuto e sperimentato che, per quanto perfettibile, incentiva il bipolarismo e di scoraggiare la frammentazione delle liste dei partiti minori e dunque il relativo potere
 

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di interdizione sulle coalizioni, attraverso la riduzione del rimborso elettorale.
      Un effetto, questo, che dovrà essere completato anche con le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari.
      Per quanto il rimborso elettorale sia di fatto un finanziamento ai partiti, non essendo previsti meccanismi che in qualche misura legano le spese sostenute al rimborso pubblico, e per quanto anche in altri ordinamenti europei il rimborso elettorale sia in parte legato alla misura del consenso, si è ritenuto di prevedere comunque un ridotto rimborso a forfait, sia pure differenziato, per le liste che non superino la soglia del 4 per cento.
      D'altronde il sistema prevalentemente maggioritario che qui si ripropone, e che riguarda come noto il 75 per cento dei seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, consente a tutte le forze politiche l'accesso alla rappresentanza parlamentare, tramite le opportune intese politiche, in condizioni di sostanziale uguaglianza.
      La promozione di regole che favoriscano le aggregazioni elettorali è del tutto coerente con il sistema maggioritario e con lo sviluppo del bipolarismo e compatibile con i princìpi costituzionali.
      La presente proposta di legge, aperta al confronto con tutte le forze parlamentari, costituisce un riferimento possibile e coerente per un sistema elettorale che garantisca lo sviluppo di una matura democrazia dell'alternanza e, nel contempo, la minore frammentazione partitica e la piena governabilità del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.
      2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, e l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono abrogati.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'articolo 12 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, della legge 8 marzo 1989, n. 95, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Art. 2.

      1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento dei voti»;

 

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          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Alle liste che non hanno superato la soglia del 4 per cento dei voti è comunque attribuito un rimborso elettorale di 1 milione di euro, detratto dal complessivo ammontare del rimborso elettorale, ripartito in proporzione ai voti conseguiti».


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