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PDL 2639

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2639



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAMBA, MANCUSO, CONSOLO, AIRAGHI, ULIVI, BELLOTTI, SAGLIA

Disposizioni per la realizzazione di attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili

Presentata il 10 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende fare un ulteriore passo avanti nel processo di inclusione sociale dei disabili e dei portatori di handicap, e contemporaneamente offrire maggiori opportunità sul piano pratico a coloro che si impegnano in attività di sostegno e di assistenza ai disabili.
      Accanto agli istituti di intervento diretto della pubblica amministrazione nei confronti del portatore di handicap, nelle varie forme di assistenza sanitaria economica e professionale, è ormai radicato il doveroso processo di intervento generale di rimozione di tutte le barriere fisiche che ostacolano la concreta vivibilità degli spazi urbani da parte dei disabili. In questo ambito generale sono ancora grandi i ritardi e le difficoltà di riadattare i contesti urbani degli spazi, la viabilità, gli accessi agli edifici. Tuttavia in questo processo di riassetto a favore dei disabili, quando le grandi sensibilità e le volontà spontaneamente presenti nella società civile trovano adeguato sostegno dei pubblici poteri, si ottiene il risultato di un effettivo esercizio di cittadinanza e di partecipazione anche per le persone disabili. In questo senso, per esempio, sono da valutare gli straordinari eventi piccoli e grandi che hanno aperto il mondo dello sport alla partecipazione dei disabili.
      Ci si propone quindi di facilitare l'accesso per i disabili alla nautica da diporto e al grande patrimonio turistico e naturale disponibile nel nostro Paese, formato anche dai porti marittimi, dai porti fluviali e lacustri e, nondimeno, dalle varie aree naturalistiche aperte all'utenza turistica.
 

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      Con l'articolo 1 è posto in capo all'ente competente l'obbligo di istituire e di realizzare in ogni porto, con oneri a proprio carico, un punto di attracco per natanti destinato all'utilizzo da parte di diportisti disabili o, comunque, di imbarcazioni che ospitino disabili.
      All'articolo 2 sono delineati i criteri di individuazione dei punti dell'area portuale da destinare a tale utilizzo e gli aspetti logistici (che devono consentire la massima autonomia possibile alla persona disabile o a chi la accompagni) di cui tenere conto nell'allestimento dell'area.
      Con l'articolo 3 si prevede l'obbligo di riservare, in prossimità dell'attracco, aree di sosta per autoveicoli condotti da disabili e di eliminare le barriere architettoniche che possono frapporsi tra le stesse aree di sosta e gli ormeggi riservati.
      L'articolo 4 detta le modalità di utilizzo degli ormeggi riservati a persone disabili, fissando i limiti temporali entro cui è possibile far valere il diritto di attracco e la durata della sosta consentita, e prevede la possibilità di utilizzo sussidiario per l'utenza indifferenziata, quando non vi sia esigenza specifica per assenza di imbarcazioni con disabile a bordo.
      Infine l'articolo 5 include nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni anche i corsi d'acqua e i bacini lacustri naturali e artificiali, compresi quelli all'interno dei parchi naturali, affinché, con intervento conveniente e adeguato alla specificità dei luoghi, sia reso accessibile alle persone disabili anche il patrimonio delle acque interne nelle quali sia possibile svolgere attività turistica ed escursionistica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili).

      1. Presso ogni porto turistico o commerciale sulle coste marittime, lacustri e fluviali, l'autorità o ente demaniale o il concessionario gestore, con proprio atto, individua, destina all'uso e appronta, con oneri interamente a proprio carico, almeno un attracco temporaneo destinato a natanti da diporto, a vela o a motore, condotti da persone disabili non deambulanti o con persone disabili non deambulanti a bordo.

Art. 2.
(Individuazione delle aree e allestimento degli ormeggi).

      1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è scelta di preferenza un'area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica.
      2. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di 50 centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
      3. Al fine di facilitare le operazioni di imbarco e di sbarco delle persone disabili e dei necessari mezzi di ausilio è comunque installato e reso disponibile un sistema elettromeccanico di sollevamento e di trasporto, le cui modalità utilizzo sono illustrate mediante pannelli esplicativi dei

 

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comandi dell'attrezzatura. Il sistema di sollevamento e di trasporto deve essere manovrabile sia dal personale del porto sia dalle stesse persone disabili, almeno tramite i loro accompagnatori.

Art. 3.
(Eliminazione delle barriere architettoniche e aree di sosta riservata).

      1. Con il medesimo atto di cui all'articolo 1 i soggetti competenti ivi indicati devono individuare e delimitare anche un'area di parcheggio per autoveicoli condotti da persone disabili e prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche nel percorso fra l'accesso al porto, l'area dove insiste l'attracco di cui all'articolo 1 e il parcheggio.

Art. 4.
(Modalità di utilizzo degli attracchi temporanei).

      1. La persona disabile che conduce il natante o la persona che conduce un natante con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui all'articolo 1, deve comunicare all'autorità o all'ente demaniale o al concessionario che gestisce il porto, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno trentasei ore di anticipo.
      2. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui all'articolo 1 è consentito, qualora non già occupato da altro natante con persona disabile, per un giorno e una notte. Nel caso che le condizioni metereologiche non consentano di riprendere la navigazione, l'autorità competente può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
      3. Il posto di attracco riservato ai disabili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altro natante, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di natante condotto da persona disabile o con persona disabile a bordo, che abbia

 

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fatto richiesta di suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 1, dovrà essere immediatamente liberato.

Art. 5.
(Punti di imbarco per persone disabili in acque interne e parchi naturali).

      1. Nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto, predispone un punto di imbarco idoneo alla comoda fruizione da parte delle persone disabili, determinandone le modalità attuative e operative.


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