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PDL 2690

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2690



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifiche agli articoli 2 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di efficacia dell'autocertificazione nei riguardi dei privati

Presentata il 22 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presente proposta di legge, nell'ambito di tale normativa, mira ad estendere l'utilizzabilità e la validità obbligatoria dell'autocertificazione, che consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, l'attestazione di propri stati e requisiti personali mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dai cittadini stessi.
      La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi però la possibilità di effettuare controlli e verifiche in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
      Il problema in realtà sorge nei confronti dei privati che possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dei cittadini ma che non ne hanno l'obbligo. Ciò significa che i privati, ad esempio banche e compagnie di assicurazione, hanno la semplice facoltà di
 

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accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo.
      Tale distinzione tra l'obbligatorietà della ricezione da parte delle pubbliche amministrazioni e la pura facoltatività di essa da parte dei privati crea forti dubbi sul valore formale che si intende dare all'autocertificazione e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
      Infatti, considerato che il cittadino è responsabile di ciò che dichiara e che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, può essere denunciato all'autorità giudiziaria e decadere dagli eventuali benefìci ottenuti con l'autocertificazione, è inspiegabile che l'obbligo della sua accettazione valga solo per le amministrazioni pubbliche e non anche per i privati.
      In un Paese civile e moderno, infatti, è legittimo che l'obbligatorietà della ricezione di disposizioni in materia di autocertificazione venga estesa anche a tutti i soggetti privati, che naturalmente potranno anch'essi accertarsi che quanto dichiarato dal cittadino corrisponda alla verità delle autocertificazioni, come ad esempio avviene regolarmente in Inghilterra.
      In tale senso si muove la presente proposta di legge che vuole assicurare, tramite l'obbligo di accettazione da parte sia degli enti pubblici che di quelli privati, la piena validità delle autocertificazioni, superando l'attuale situazione, che ne riduce significativamente la valenza e l'efficacia, creando notevoli disagi ai cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 71, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le parole: «che vi consentono» sono soppresse.


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