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PDL 2698

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2698



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ELPIDIO

Modifica all'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di progetti di impiego dei volontari in servizio civile per attività di assistenza a persone con disabilità

Presentata il 28 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di intervenire in un settore particolarmente delicato quale è quello dell'assistenza a persone con disabilità.
      Come è noto, a causa degli imponenti oneri di ordine economico e finanziario che gravano sui bilanci pubblici si sono verificate, già da tempo, gravi difficoltà anche nel settore del servizio civile nazionale volontario, difficoltà che hanno portato a forzature non irrilevanti nell'applicazione delle stessa ratio ispiratrice di questo istituto.
      Nel recente passato, infatti, alla maggior parte dei progetti presentati da parte delle più importanti associazioni e istituzioni che operano in favore delle persone portatrici di varie tipologie di disabilità, a causa della mancanza di risorse disponibili, è stata rifiutata l'assegnazione di personale volontario del servizio civile nazionale, nonostante i progetti stessi avessero pienamente rispettato i parametri indicati dalla normativa vigente. E ciò anche a causa di un'incerta interpretazione di alcuni di tali parametri che, di fatto, ha consentito di attribuire un punteggio superiore ad altre iniziative, indubbiamente meritevoli, ma non operanti in un settore di così pregnante rilievo sociale come quello in parola.
      Infatti, nonostante alcuni pregevoli sforzi operati dal competente Dicastero della solidarietà sociale sul piano finanziario, la quasi totalità delle iniziative in oggetto, che costituiscono l'unica concreta chance offerta dal sistema di assistenza sociale per venire incontro alle esigenze quotidiane di persone che soffrono di handicap anche gravissimi, e talora anche di più minorazioni, non potranno essere attivate e ciò costituisce per tali persone, in assenza dell'intervento del personale
 

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volontario attualmente non sostituibile da altre forme di sostegno, un serio rischio di definitiva emarginazione sociale.
      Per risolvere tali problematiche, con la presente proposta di legge si prevede, quindi, una modifica alla fonte normativa primaria in tema di servizio civile nazionale, laddove vengono esplicitati i princìpi cui devono attenersi le norme regolamentari di dettaglio della materia.
      In particolare, dunque, si propone di integrare l'articolo 8 della legge n. 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», introducendo una quota di riserva, non inferiore al 30 per cento dei finanziamenti, per tutte quelle iniziative che operano nel campo dell'assistenza a persone con disabilità gravi, siano esse fisiche, psichiche o sensoriali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole: «i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi,» sono inserite le seguenti: «prevedendo una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave,».


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