Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2703

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2703



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SILIQUINI

Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti

Presentata il 29 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale e anche all'interno dello stesso Ministero della giustizia sia il Dipartimento per la giustizia minorile che quello dell'amministrazione penitenziaria hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo, e comunque non di interesse in questa sede, individuare e analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto. Le finalità della presente proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e di ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrificio e attaccamento alla loro funzione.
      Le norme proposte prevedono l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
      Le finalità perseguite dalle norme sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), e valgono a consentire l'adeguamento organizzativo conseguente a innovazioni legislative che si susseguono continuamente e che impegnano il personale a una maggiore collaborazione con il magistrato nonché allo
 

Pag. 2

svolgimento di mansioni diverse e di livello superiore a quelle attualmente previste, che risultano ormai superate.
      Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, e presso altri Dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovarsi di un formale riconoscimento.
      La proposta di legge si presenta quale norma attuativa dell'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo ai lavoratori giudiziari il diritto a una retribuzione corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato, e del principio egualitario contenuto nell'articolo 3 della medesima Costituzione, in quanto teso a consentire l'equiparazione al personale di altre amministrazioni ove la riqualificazione è già stata effettuata.
      L'articolo 1 prevede la ricollocazione di tutto il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e degli UNEP. Tale ricollocazione, come specificato nei commi 2 e 3, avviene sulla base di criteri generali e obiettivi che tengono conto sia delle esigenze organizzative dell'amministrazione che dell'esperienza professionale e dei titoli di studio del lavoratore. Anche il procedimento è determinato in modo da garantire trasparenza ed efficacia, prevedendosi una contrattazione in sede di amministrazione con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). In tale sede vengono determinate anche nuove figure professionali di cui l'amministrazione ha bisogno.
      L'articolo 2 riconosce ai direttori di cancelleria in servizio, i quali di fatto svolgono funzioni dirigenziali o vicedirezionali, il diritto al trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.
      L'articolo 3 autorizza, quindi, il Ministro della giustizia a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria entro la data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4, infine, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stimati in 85.444.468 euro.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) e i riassetti organizzativi conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia, nonché di assicurare il rispetto degli articoli 3, 36 e 110 della Costituzione, il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nella posizione economica immediatamente superiore, anche in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione.
      2. Le figure professionali del personale di cui al comma 1 del presente articolo sono ricollocate nelle aree di inquadramento, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali e con l'assistenza dell'Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Con la medesima procedura si provvede all'eventuale individuazione di nuove figure professionali o a una diversa denominazione delle stesse.
      3. Ultimate le procedure di cui al comma 2, l'inquadramento dei dipendenti nelle figure professionali, nel rispetto della posizione economica conseguita ai sensi del comma 1, avviene mediante graduatorie

 

Pag. 4

formate secondo criteri generali e obiettivi determinati dalla contrattazione collettiva integrativa, concernenti i titoli di studio posseduti e l'esperienza professionale.

Art. 2.

      1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, già inquadrato nella qualifica di direttore di cancelleria è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione e della riclassificazione del personale effettuate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

 

Pag. 5

          b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su