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PDL 2424

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2424



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, BONDI, ALESSANDRI, ARACU, BAIAMONTE, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BRUSCO, CARLUCCI, CERONI, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FALLICA, FEDELE, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GARDINI, GERMANÀ, MAZZARACCHIO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, PALMIERI, PONZO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, VITALI

Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 21 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge funzioni delicate a tutela dell'incolumità pubblica dei nostri concittadini. Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'articolo 2, ha previsto che i vigili del fuoco, nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali, svolgono funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza, e che gli stessi rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, sempre limitatamente all'esercizio di funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Con questa nuova configurazione, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali i vigili del fuoco possono essere considerati forze di polizia e, in particolare, l'equiparazione giuridica ed economica si presta a raffronti con il compito cui sono ammessi gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, ai quali viene riconosciuta la qualifica di forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

      È necessario ricordare che fino ad oggi (vedi l'ordinanza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 342), non viene riconosciuto un trattamento economico fondamentale e accessorio simile per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre forze di polizia. In virtù del citato articolo 2 del citato decreto legislativo n. 217 del
 

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2005, anche i vigili del fuoco hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, svolgendo funzioni di salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità. Con il presente intervento legislativo, quindi, si attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la qualifica di forza di polizia ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e si estendono ai vigili del fuoco, quindi, il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché gli altri trattamenti economici relativi alle indennità, previsti per le forze di polizia.

      Si tratta, quindi, di un giusto riconoscimento per coloro che svolgono funzioni simili a quelli delle altre forze di polizia, in coerenza con i princìpi degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

      L'indicazione, in modo tassativo, del Corpo dei vigili del fuoco come forza di polizia e l'equiparazione del trattamento giuridico-economico con quello goduto dalle medesime forze sono necessari per garantire le prerogative conseguenti alla funzione ad esso attribuita e il giusto riconoscimento istituzionale dei compiti difficili e rischiosi ai quali sono chiamati i suoi appartenenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

      2. Ai fini di cui alla lettera b-bis del primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotta dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono estesi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il trattamento economico ordinario e quello accessorio previsti per le forze di polizia dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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