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PDL 2649

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2649



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELLEGRINO, BONELLI, BALDUCCI, BOATO, CASSOLA, DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA

Modifica all'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'abusivismo edilizio costituisce, specialmente in alcune regioni, sia una causa di degrado del territorio che un'ulteriore occasione, per l'imprenditoria illegale, e in definitiva per le organizzazioni mafiose, di lucrare con attività illecite.
      Quando l'attività illegale legata all'abusivismo edilizio raggiunge dei consistenti livelli di utili, come succede in special modo nelle regioni meridionali, l'imprenditoria irregolare scaccia quella buona anche dagli ambiti legittimi, determinando una completa sovversione del sistema economico.
      I ripetuti condoni edilizi e la lentezza dei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, hanno contribuito a determinare una condizione di presunta impunità per i reati di abusivismo edilizio.

      Tale condizione di impunità pervade diversi livelli di interlocutori che vanno da chi acquista un'unità immobiliare abusiva dall'imprenditoria illegale, ritenendo che ciò non sia un vero e proprio reato (sostenuto da un'oggettiva disfunzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica), ai dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, che, in assenza delle necessarie risorse finanziarie e organizzative, di fatto non applicano le norme in materia, consolidando, nella collettività, il convincimento di impunità che si associa al reato di abusivismo edilizio.

      Appare evidente che per superare tale drammatica condizione, che porta alla
 

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constatazione che in regioni come la Campania si verificano ogni anno circa 17.000 abusi, bisogna intervenire sull'obbligo che gli organi decisionali delle amministrazioni territoriali hanno di programmare, anche in termini economici, la lotta all'abusivismo edilizio.

      Non sfugge che l'assenza nella programmazione economica degli enti territoriali di risorse adeguate per il contrasto all'abusivismo edilizio rende di fatto incostituzionale la responsabilità degli uffici amministrativi preposti e classifica come incolpevoli i mancati interventi repressivi.

      La presente proposta di legge esplicita un aspetto già contenuto nello stesso articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e precisamente alla lettera a) del comma 1, ove si prevede che, tra i motivi di scioglimento dei consigli, vi sono le persistenti violazioni di legge. L'abusivismo edilizio rappresenta infatti certamente una condizione di diffusa illegalità e una persistente violazione di legge.

      Con la presente proposta di legge si vuole rendere obbligatorio da parte dei consigli, e in generale degli organi elettivi degli enti territoriali, pena il loro scioglimento, la programmazione della lotta all'abusivismo edilizio, così come prevede la lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 141 del citato testo unico per il caso di mancata adozione degli strumenti urbanistici generali.

      Il riferimento, contenuto nella presente proposta di legge, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, collega il piano annuale e triennale per la demolizione dei manufatti edilizi abusivi al piano annuale e triennale delle opere pubbliche, che i comuni devono obbligatoriamente approvare in allegato al bilancio annuale.

      Tale norma si inserisce, quindi, organicamente nell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, completando l'intenzione del legislatore, che affida il controllo strategico del territorio agli organi democraticamente eletti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «c-ter) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali non abbiano approvato, in conformità a quanto previsto in materia di appalti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il piano annuale e triennale di demolizione dei manufatti edilizi abusivi, unitamente al piano annuale e triennale delle opere pubbliche, o non adottino il piano annuale di demolizione entro sei mesi dalla data di elezione del consiglio, o non provvedano alla completa attuazione del piano triennale di demolizione dei manufatti edili abusivi entro diciotto mesi dalla data della sua approvazione. In tali casi, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».


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