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PDL 2709

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2709



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, DI VIRGILIO, PELINO, ZANETTA

Modifiche all'articolo 2513 del codice civile, in materia di condizione di prevalenza del carattere mutualistico delle società cooperative, e all'articolo 1, commi 463 e 464, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti il regime tributario delle società cooperative e dei loro consorzi

Presentata il 30 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con le riforme adottate nella passata legislatura dal Governo Berlusconi è stato compiuto un importante passo avanti nel riordino della normativa, ordinamentale e fiscale, riguardante le società cooperative.
      Con la riforma del titolo VI del libro quinto del codice civile, ad opera del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è stata introdotta e definita la categoria della «mutualità prevalente», al fine di distinguere in modo chiaro la cooperazione contraddistinta da reali finalità mutualistiche da quella avente, in misura significativa, caratteristiche diverse, in quanto maggiormente orientata al mercato e alle logiche proprie delle società operanti in tale contesto.
      La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), invece, ha ridefinito la disciplina fiscale applicabile alle società cooperative, fondandola sulla distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente, destinatarie delle misure di maggiore favore, e le restanti società cooperative, prive del requisito della mutualità prevalente, alle quali si applica una disciplina fiscale di minore vantaggio.
      La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, si muove nel solco delle riforme adottate nella passata legislatura, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia e la portata.
      L'articolo 1 modifica la citata legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del
 

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2004), relativamente alla disciplina fiscale applicabile alle cooperative.
      La lettera a) interviene sull'articolo 1, comma 463, secondo periodo, ove sono fatte salve l'esenzione da imposte e la deducibilità dei contributi versati dalle cooperative ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Si tratta della quota del 3 per cento degli utili annuali che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, devono versare ad esse per la costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le sociètà cooperative e i loro consorzi che non aderiscono alle associazioni nazionali devono versare il medesimo importo all'entrata del bilancio dello Stato (ove vengono riassegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la copertura delle spese relative all'attività ispettiva dello stesso Ministero nei confronti delle cooperative). In base alla normativa vigente, pertanto, la quota di utili che concorre alla determinazione del reddito imponibile delle società cooperative - incluse quelle diverse dalle società cooperative a mutualità prevalente - va calcolata al netto dei versamenti effettuati a favore dei fondi mutualistici. La modifica che si propone è volta a circoscrivere tale beneficio fiscale alle sole cooperative a mutualità prevalente.
      La lettera b) del citato articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 464, recante la disciplina del trattamento fiscale delle società cooperative e dei loro consorzi privi del requisito della mutualità prevalente. La norma, in particolare, limita l'esenzione prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (in base al quale le riserve indivisibili delle cooperative e dei loro consorzi non concorrono a formare il reddito imponibile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci, sotto qualsiasi forma, anche all'atto dello scioglimento della società o del consorzio), a una quota pari al 30 per cento degli utili netti, a condizione che tale quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo statuto. La modifica che si propone è volta a ridurre gli effetti del beneficio fiscale a favore delle cooperative e dei loro consorzi privi del requisito della mutualità prevalente, limitando al 20 per cento la quota di utili netti che non concorre alla formazione della base imponibile.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge interviene sull'articolo 2513 del codice civile, come modificato, da ultimo, dal citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Tale provvedimento, nel definire un nuovo e organico quadro normativo delle società cooperative, ha introdotto la qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente, sancendo (articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318) che tutte le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto a favore delle cooperative rientranti in tale categoria. L'articolo 2513 prevede attualmente che per la sussistenza del carattere di mutualità prevalente i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50 per cento del totale dei ricavi, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50 per cento del costo totale del lavoro e il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci o per i beni conferiti dai soci deve essere superiore al 50 per cento rispettivamente, del costo totale dei servizi e del costo totale delle merci o materie prime acquistate o conferite.
      La modifica che si propone è volta a rendere più rigorosi i requisiti per il riconoscimento del carattere di mutualità prevalente, portando dal 50 per cento (ossia dalla metà) al 66 per cento (ossia a due terzi) i valori minimi attualmente previsti in relazione ai ricavi, al costo del lavoro e ai beni o servizi conferiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 463, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi»;

          b) al comma 464, le parole: «è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata alla quota del 20 per cento degli utili netti annuali».

Art. 2.

      1. All'articolo 2513 del codice civile, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «sessantasei per cento».


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