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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2272-bis-bis-A |
TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. |
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1. | 2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. | 3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti: |
1. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) agente di affari in mediazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) agente immobiliare; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) agente d'affari; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) agente e rappresentante di commercio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) mediatore marittimo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) spedizioniere; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) raccomandatario marittimo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. |
2. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività. | 3. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. | 4. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica | 5. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204. | 6. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. | 7. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. | 8. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135. | 9. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. | 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere, le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono |
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale; b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti; c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo. 4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. | dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. 3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea. 4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II». 2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti». 3. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 2 del medesimo articolo 78. Alla medesima data entra in vigore il comma 2 del presente articolo ed è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
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1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».
1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.
1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.
1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
Identico.
1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.
1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni devono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziate per l'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
d) identica;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.
e) identica;
f) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione.
1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
Identico.
1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
Soppresso.
1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».
Soppresso.
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.
Soppresso.
1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:
Soppresso.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.
Soppresso.
1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita
Soppresso.
1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del cer-tificato di cui all'articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Soppresso.
1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di
a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European
b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.
c) identica;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
3. Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
a) identica;
b) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine;
b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
c) identica.
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Identico.
Soppresso.
1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:
«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia e urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognaria o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva;».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
a) identica;
c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
c) identica;
d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
d) identica;
e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.
e) identica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
2. Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a
1. Identico.
a) per le società di capitali, applicazione di un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;
a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non superiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Identico.
1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006,
a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;
b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui alla lettera a) concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.
2. Le eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. L'erogazione degli incentivi pubblici di qualsiasi tipo e natura alle imprese deve essere effettuata agli aventi diritto nei termini previsti dalle normative in base
1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».
2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.
1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice».
2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.
Identico.
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
1. Identico.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Identico.
«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
Identico.
«Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.
2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
1. Identico.
1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura
b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.
2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due anni successivi.
1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.
1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;
b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis.1 L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento».
1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della
«12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Identico.
a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere
b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;
d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;
e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;
f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;
g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;
h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti
i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;
l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;
m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Identico.
1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.
«2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale
6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».
1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
Identico.
«3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».
1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
«4-bis.1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 e al comma 4-bis, si applicano anche nei casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1».
1. All'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259, del 1o agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi
1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».
1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.
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