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PDL 2480-A/R

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2480-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Disposizioni in materia di autotrasporto merci
e di circolazione stradale

Presentato il 29 marzo 2007

(Relatore: META)


NOTA:  Il presente stampato riporta il testo approvato il 13 giugno 2007 dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 maggio 2007.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 2480-A.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito e rilevato che:

                esso conferisce, all'articolo 26, una delega legislativa per la modifica del codice della strada, nell'ambito della quale si attribuisce al legislatore delegato anche la facoltà di avvalersi dello strumento della delegificazione con riguardo alle «norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie»;

                nel disciplinare in via principale la materia della circolazione stradale e delle relative sanzioni, interviene ampiamente sull'attuale codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e sugli articoli del codice penale in materia di omissione di soccorso, di omicidio colposo e lesioni colpose, mentre non sono inserite in un contesto normativo organico altre disposizioni, pur concernenti aspetti connessi all'oggetto del provvedimento (si veda, ad esempio: l'articolo 18, in materia di somministrazione di bevande alcoliche; l'articolo 21 sulle misure alternative alla pena detentiva; l'articolo 22, sugli obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade; l'articolo 23, sulla destinazione delle risorse delle maggiori entrate conseguenti; l'articolo 27, sulla raccolta di dati statistici; l'articolo 28, sul divieto di talune forme di propaganda pubblicitaria, l'articolo 32, sull'informazione presente sui prodotti farmaceutici);

                provvede a modificare nuovamente la normativa in merito all'esercizio dell'attività di autoscuole già significativamente ridefinita in tempi recenti, nonché talune norme relative alla revisione degli autoveicoli, materia già oggetto, sotto un diverso profilo, del disegno di legge 2272-bis, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera; peraltro, l'articolo 29 è presente, in forma assolutamente identica, nel disegno di legge dal titolo «Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (A.C. 2161), all'esame della I Commissione e del medesimo Comitato per la legislazione;

                in numerosissimi casi, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

 

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        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 26 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi «recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada» - si esplicitino princìpi e criteri direttivi in modo da distinguerli dall'oggetto della delega medesima e da indicare in particolare, i criteri in base ai quali il legislatore delegato deve procedere nella «revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni»; al riguardo, dovrebbe altresì precisarsi se tale facoltà si estende anche alle sanzioni di natura penale ivi previste; andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe - ci si intenda riferire alla «delegificazione» in senso atecnico, ossia semplicemente in funzione dell'obiettivo di consentire all'Esecutivo di procedere, con propri atti, ad un celere aggiornamento di parametri tecnici; conseguentemente, in questo caso potrebbe opportunamente sostituirsi tale espressione con il richiamo all'articolo 229 del codice della strada che, al comma 1, già prevede che le direttive comunitarie relative alle materie disciplinate dal codice siano «recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4 - che introduce nuovi contenuti nell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione ad ogni condotta posta in essere «violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia» - si chiarisca la portata normativa del comma 13-quater, sia con riguardo all'ambito oggettivo, che appare assolutamente indefinito, sia con riguardo alla previsione, ivi contenuta, di una sola misura sanzionatoria riferibile indifferentemente e senza gradazioni ad una pluralità di violazioni.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 5 - ove si inserisce il comma 2-bis nell'articolo 117 del codice della strada - dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il termine ivi previsto (1o giugno 2007) che risulta ormai superato, sostituendolo con un riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

            all'articolo 6 - che introduce nel codice della strada un particolare obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, da parte dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia nei casi di ricovero ivi indicati - dovrebbe valutarsi una riformulazione della norma che faccia corrispondere il sorgere dell'obbligo (previsto nel solo caso di «coma di durata superiore alle 48 ore») con le varie ipotesi di ricovero contemplate nella medesima disposizione (per i soggetti «che abbiano subito un grave trauma cranico»; «che siano in coma»; che abbiano «conseguenze psico-fisiche irreversibili»);

 

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            all'articolo 12, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della lettera c), che appare limitarsi a ripetere, nella definizione dei parametri per l'individuazione dello stato di ebbrezza, il contenuto della lettera a), capoverso 2-bis;

            all'articolo 32, comma 4 - secondo cui deve essere indicato sulle confezioni dei farmaci l'eventuale effetto pregiudizievole sulle facoltà del conducente del veicolo e, per quelle più piccole, è precisato che il simbolo di pericolo «è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di rimettere al provvedimento ministeriale previsto al comma 2 anche le relative prescrizioni attuative, evitando di stabilire norme di dettaglio con disposizioni di rango primario.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2480-A Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale,

            richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 18 aprile 2007,

            rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge in esame nonché il contenuto stesso delle disposizioni riconducono il testo all'ambito materiale della sicurezza della circolazione stradale,

            considerato che la circolazione stradale non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma,

            considerato, d'altra parte, che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, devono intendersi inclusi nella nozione di «sicurezza» di cui alla citata lettera h) anche profili riguardanti la tutela della sicurezza delle persone non direttamente afferenti l'ordine pubblico,

            considerato che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, rileva l'ambito materiale «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

 

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giustizia amministrativa», attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo in oggetto,

            valutata positivamente la finalità di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada ed, in particolare, attraverso la previsione di interventi volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità, rimodulando il meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente, di norme più restrittive per i «neopatentati», nonché di disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;

            rilevato che:

                1) l'articolo 1 attribuisce ai presidenti delle autorità portuali le competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale, con riferimento alle aree portuali, prevedendo altresì che le sanzioni amministrative relative alla violazione di prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali siano applicate dal personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, anziché agli organi previsti dall'articolo 12 del codice della strada nel testo vigente;

                2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, per mero errore materiale, la sanzione pecuniaria viene definita ancora come sanzione amministrativa nonostante la trasformazione dell'illecito previsto in contravvenzione;

                3) suscita perplessità la scelta di attribuire la competenza per la contravvenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, al tribunale in composizione monocratica, apparendo più opportuno attribuire la relativa competenza al giudice di pace e, conseguentemente,

 

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prevedere la pena del lavoro di pubblica utilità in luogo della sanzione detentiva;

                4) la nuova formulazione dell'articolo 174, comma 14, del codice della strada, introdotta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, appare non sufficientemente determinata nella parte in cui si riferisce a «ripetute inadempienze ed alla loro entità e frequenza»;

                5) all'articolo 15 appare opportuno non escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all'arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti, trattandosi di una deroga ad una disposizione volta ad incentivare il soccorso delle vittime di incidenti stradali;

                6) all'articolo 17, per quanto attiene all'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'intervento normativo dovrebbe avere ad oggetto l'articolo 189 del codice della strada, relativo al comportamento in caso di incidente, anziché l'articolo 593 del codice penale, che costituisce norma di carattere generale;

                7) all'articolo 26 i princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega volta a modificare il codice della strada, sono da considerare non sufficientemente determinati in quanto si limitano a richiamare princìpi di natura costituzionale, che, come tali, devono essere comunque rispettati dal legislatore delegato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma» siano sostituite dalle seguenti: «l'ammenda»;

            2. all'articolo 26 siano previsti princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, che non si limitino a ribadire in maniera espressa princìpi di natura costituzionale;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione volta a conferire al personale dell'autorità portuale competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del codice della strada;

            b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al giudice di pace anziché al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza relativa al nuovo reato introdotto da tale disposizione, trasformando

 

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conseguentemente la pena detentiva nella sanzione del lavoro di pubblica utilità;

            c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 15;

            d) all'articolo 17 la Commissione di merito valuti l'opportunità di riferire all'articolo 189 del codice della strada, piuttosto che all'articolo 593 del codice penale, le disposizioni relative all'omissione di soccorso in caso di incidenti per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                le disposizioni di cui all'articolo 1 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per le autorità portuali con riferimento ai nuovi compiti affidati al relativo personale e all'eventuale attività formativa necessaria all'espletamento dell'esame di abilitazione;

                all'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, prospettato all'articolo 2, può farsi fronte nei termini indicati, vale a dire a carico dei soggetti proprietari dei veicoli e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

                la previsione, di cui all'articolo 6, del parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;

                è opportuno precisare che agli adempimenti di cui all'articolo 9 si dovrà far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

                gli adempimenti di cui all'articolo 11 rientrano nelle competenze istituzionali delle autorità preposte alla verifica;

                è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire che dalle disposizioni di cui all'articolo 13 non derivino nuovi o maggiori oneri per le ASL;

 

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                la copertura indicata all'articolo 27 risulta idonea in considerazione del fatto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono finalizzate all'avvio del processo di raccolta dati;

                le disposizioni di cui all'articolo 28 non comportano un aggravio delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

                è necessario precisare, all'articolo 31, che le tariffe saranno stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sopprimere l'articolo 1;

            sopprimere l'articolo 6;

            all'articolo 9 aggiungere in fine il seguente comma: «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: «4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: «2007, 2008 e 2009» con le seguenti: «Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere»;

            all'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, all'articolo 23, i soggetti chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale e la procedura per l'assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della misura delle sanzioni.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

            richiamato il parere espresso lo scorso 17 aprile 2007 sul precedente testo del disegno di legge n. 2480;

            raccomandata nuovamente l'opportunità di rafforzare un aspetto che - anche dopo le novità introdotte dalla Commissione di merito - sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale, che potrebbe avvenire anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica;

            preso atto, in ogni caso, che le modifiche e integrazioni apportate al testo originario sembrano contribuire al miglioramento del provvedimento;

            verificato, in particolare, il contenuto dell'articolo 22, che risponde a talune delle richieste formulate dalla VIII Commissione nel precedente parere, e dei nuovi articoli 23 e 24, che prevedono, in primo luogo, interventi in materia di destinazione delle maggiori entrate - derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie - all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, in secondo luogo, chiarimenti circa l'autorizzazione alla contrazione di mutui da parte di regioni, province e comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2480/A Governo, recante «Disposizioni in materia di

 

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circolazione e di sicurezza stradale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

            considerato che il testo in esame è stato profondamente modificato e che risultano recepite solo alcune delle condizioni contenute nel parere già espresso in data 18 aprile 2007;

            in particolare non risulta recepita la condizione di cui alla lettera a) del predetto parere ed è stata recepita solo parzialmente la condizione di cui alla lettera c);

            osservato che l'articolo 6 desta perplessità poiché l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri è previsto solo per alcune patologie più gravi e per soggetti che siano stati ricoverati nei reparti ospedalieri e non anche per i soggetti che, pur soffrendo di patologie che possono interferire con la capacità di guida, non sono tuttavia stati ricoverati nei suddetti reparti;

            considerato altresì che un certificato medico anamnestico è comunque necessario per ottenere la patente di guida;

            ritenuto infine che l'articolo 32 introduce disposizioni che potrebbero non essere conformi alla normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 12, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo;

            b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso comma 7, si preveda l'esclusione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 6, prevedendo che sia il medico curante che diagnostica o registra per il suo assistito una patologia che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida a comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri la necessità di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente;

            d) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
 
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
        1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
        2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
            b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
            c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la

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  pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
        3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
            b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
        1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
        1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati

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  dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
        1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
        1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
        1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
        1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
        2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introtti

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  dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
 
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
        1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
        «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
            b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
        «13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
      1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto       1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

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legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) il comma 1 è abrogato;           a) identica;
            a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:           b) identico:
      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;       «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
          c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;           c) identica;
          d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».           d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
 
Art. 5.
(Modifica all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).
        1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,».
        2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 6.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).
        1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
            b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
            c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
      «7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
      1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;           a) identica;
            a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
        «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità

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  devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»;
          b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:           b) identico:
      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.       «9. Identico.
      9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;       9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:           c) identico:
      «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;       «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata»;

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          d) il comma 12 è sostituito dal seguente:           d) identica.
      «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».  
        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
      1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:
      «3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.       «Identico».
      3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».  

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Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 9.
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi, nonché modifiche alla tabella annessa all'articolo 126-bis).
      1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
          a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;       «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
          b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;

          c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».

      2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
      3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
        4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione

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  si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.
        5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
        6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
        7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
        8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
        9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
        10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
        11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano

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  le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
        12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507 nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
        13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
        14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità

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  competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
        15. Qualora l'impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
        16. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
        17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
      2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».       2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
      «22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
      3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
          a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia       «Art. 178 - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo

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dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;           b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse. 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) 561/2006.
        2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
      3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
        4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
        5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
        6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
        7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al

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  comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
        8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
        9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
        10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
        11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
        12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
        13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

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        14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
            3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
        «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
      4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;           a) identica;
            a-bis) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;
          b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;           b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
          c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;           c) identica;
          d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono           d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono

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sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»; sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

          e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

          e) identica.
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
      1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. All'articolo 186 del decreto legislativo del 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:           a) identico:
      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.       «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

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      2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.       2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.       2-ter. Identico.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;       2-quater. Identico»;
          b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;           b) identica;
          c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;           soppressa;
          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:           c) identico:
      «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in       «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in

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occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI». occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizini di cui all'articolo 223»;
            c-bis) il comma 9 è abrogato.
      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:           a) identico:
      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato       «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al

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è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.       Soppresso.
      1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;       1-bis. Identico»;
          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
          b) identica;
          c) il comma 7 è abrogato;           c) identica;
          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:           d) identica.
      «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta  

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la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».  
 
Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di controlli preventivi).

      1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
      «Art. 187-bis. - (Controlli preventivi sui conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente). - 1. Al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida professionale dei conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti dispongono sui medesimi conducenti, nel rispetto della riservatezza personale, accertamenti sanitari non invasivi, periodici e a campione, volti ad accertare il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

        2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
        3. Ove a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia riscontrata un'alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, viene disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente».
        2. All'attuazione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 12.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).
      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.       1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
      2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       2. Identico.
 
Art. 13.
(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente).

      1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo


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  186 o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 187».
 
Art. 14.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).

      1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

        2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
        3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
        4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
        5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4-bis è abrogato.
 
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).
        1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione

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  da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
        2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
        3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
 
Art. 16.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).

      1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:

            a) la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
            b) le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza,

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  pari a 0,5 grammi per litro (g/l), da determinare anche sulla base del peso corporeo.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.
Art. 7.
(Misure per i neo-patentati e per la
revisione della patente di guida).
Art. 17.
(Misure per i neo-patentati e per la
revisione della patente di guida).
      1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:       1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
      «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.       «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Identico».
      2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.  
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».  

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      2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;           a) identica;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:           b) identica;
      «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.  
      1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;  
          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:           c) identica.
      «2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».  

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Art. 8.
(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).
Art. 18.
(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

      1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

      1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
      «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.       «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Identico.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.       2. Identico.
      3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.       3. Identico.
      4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente       4. Identico.

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affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.  
      5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.       5. Identico.
      6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.       6. Identico.
      7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario».       7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».
Art. 9.
(Misure alternative alla pena detentiva).
Art. 19.
(Misure alternative alla pena detentiva).
      1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.       1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

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Art. 10.
(Obblighi degli enti proprietari
e concessionari delle strade).
Art. 20.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali).
      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.       1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       2. Identico.
 
Art. 21.
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge).
        1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali.

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Art. 22.
(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di interventi di sicurezza stradale).
        1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Art. 11.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).
Art. 23.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).
      1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.       1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
 
Art. 24.
(Delega per la riforma del decreto
legislativo n. 285 del 1992).
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in

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  vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
            b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
            c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
        3. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

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        4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
        5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dei commi 2 e 3.
 
Art. 25.
(Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalità stradale).
        1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
        2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Art. 26.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di autoveicoli e di motoveicoli basata sulla velocità).
        1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.
        2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
        3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.
 
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).
        1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;

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            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio da parte del Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
 
Art. 28.
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili).
        1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979.
        2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente

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  autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, come da ultimo sostituito dall'articolo 16 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.
        3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 
Art. 29.
(Nuove norme finalizzate all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada).
        1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
        3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
        4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3 , il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole,

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  inserito all'interno della confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
      5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.
      6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.
      7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
      8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
      9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
Art. 30.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.


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