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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 407



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, FOLENA, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA

Disciplina delle attività musicali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La cultura, strumento di formazione e di crescita, di consapevolezza critica e di conoscenza della realtà, costituisce un valore strategico fondamentale per la costruzione di una società realmente democratica.
      Come gli altri settori della cultura, la musica è un bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo, elemento strategico per la crescita del territorio, per la vita e la socialità delle comunità locali e delle loro economie.
      La musica, come gli altri settori dello spettacolo, ha bisogno di un progetto politico forte e di una disciplina nazionale di sistema.
      La presente proposta di legge costituisce uno strumento normativo di indirizzi e princìpi nel quale si riafferma la centralità del ruolo pubblico per lo sviluppo e la diffusione della musica, per l'accesso alle attività musicali e, dunque, ai diversi linguaggi artistici, considerandoli patrimonio culturale della collettività.
      In questo quadro di riferimento si individuano interventi tesi a promuovere l'accesso alla produzione musicale, valorizzando l'innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca. Contemporaneamente, la proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire la fruizione dei vari generi musicali da parte di tutti i cittadini attraverso la realizzazione di azioni positive e interventi pubblici che delineano una forte politica di welfare per la cultura. Politica che si pone l'obiettivo di favorire la ricerca e la sperimentazione, di promuovere la cultura musicale e la produzione musicale contemporanea, di creare luoghi pubblici stabili di produzione e fruizione musicale, di garantire
 

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risorse certe e stabilità al settore, di sostenere le opere prime e l'attività delle nuove generazioni, di garantire e regolare la programmazione di opere musicali italiane ed europee nelle televisioni pubbliche e private, di favorire l'accesso alla cultura con interventi di tipo economico per le giovani generazioni e per le fasce sociali a basso reddito.
      Uno dei punti centrali per l'attuazione di una tale politica è la creazione del Centro nazionale per la musica, organismo pubblico, autonomo e democratico, che definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione della musica italiana. Al Centro sono trasferite le competenze e le funzioni - relativamente al settore musicale - della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      Presso il Centro confluiscono tutte le risorse pubbliche, italiane ed europee, destinate alle attività musicali. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti fondi: Fondo per la produzione e la distribuzione; Fondo per la fruizione; Fondo per la formazione; Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero; Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.
      Alla Discoteca di Stato è attribuito il compito di ricerca, di raccolta, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio musicale italiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, libera espressione artistica e mezzo di promozione culturale, è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Essa costituisce patrimonio storico, culturale e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, di diffusione e di conoscenza di culture e linguaggi artistici.
      2. La Repubblica promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione della musica da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni, di diverse esperienze e tradizioni, con particolare attenzione alle nuove produzioni e ai giovani, nonché alle professioni artistiche.
      3. Nelle attività musicali la Repubblica tutela la libertà di espressione degli artisti, valorizza, promuove e sostiene l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca, le produzioni giovanili e indipendenti e le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche e sostiene l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell'ambito dei curricula scolastici.
      4. Lo Stato tutela il lavoro nelle attività musicali anche attraverso la predisposizione di ammortizzatori sociali ed interventi che favoriscano l'ingresso delle giovani generazioni in tutti i settori delle attività musicali.
      5. Lo Stato riconosce alla musica il suo rilevante interesse generale e, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo

 

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della musica nella crescita sociale e culturale di tutti i cittadini e di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica:

          a) prevede interventi pubblici in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione della musica, quale componente fondamentale della cultura e bene universale, inalienabile e indivisibile;

          b) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento delle attività musicali nazionali nei loro diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

          c) valorizza tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e sperimentazione, attraverso il sostegno a progetti specifici di produzione, distribuzione e rappresentazione di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

          d) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione nazionale;

          e) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione nazionale;

          f) promuove la realizzazione di un circuito di spazi pubblici quali luoghi d'incontro, divulgazione, partecipazione, sperimentazione, scambio, approfondimento ed espressione destinati soprattutto ai giovani;

          g) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio musicale nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;

          h) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione musicale nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore;

 

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          i) favorisce tutte le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura musicale, a partire dalla scuola pubblica e dai luoghi di lavoro, e sostiene le attività dell'associazionismo culturale musicale.

      6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge nel rispetto delle competenze loro attribuite ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori che svolgono attività di produzione musicale e che non sono controllati da o collegati a ovvero distribuiti da multinazionali della discografia.
      2. Ai fini della presente legge sono considerati distributori indipendenti gli operatori che svolgono attività di distribuzione musicale e che non sono controllati da o collegati a multinazionali della discografia.
      3. Ai fini della presente legge sono considerati teatri storici le strutture, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
      4. Ai fini della presente legge sono considerate fondazioni lirico-sinfoniche le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
      5. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni musicali i soggetti con personalità giuridica di diritto privato o a carattere di associazione senza scopo di lucro la cui attività è finalizzata alla diffusione e alla promozione della cultura musicale, nonché alla formazione e alla ricerca.

 

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      6. Ai fini della presente legge sono considerate istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno sede.

Art. 3.
(Centro nazionale per la musica).

      1. È istituito il Centro nazionale per la musica (CNM). Il CNM definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione musicale italiana.
      2. Al CNM sono trasferite le competenze e le funzioni della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al settore musicale.
      3. Il CNM è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dei diversi generi delle attività musicali. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati. Il consiglio è composto da:

          a) due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno per la musica colta e uno per la musica extra colta;

          b) tredici componenti in rappresentanza delle associazioni del settore, di cui due degli autori, due dei critici, due dei produttori, due degli interpreti, uno degli editori, uno dei distributori, uno dei lavoratori e due dell'associazionismo culturale musicale;

          c) un rappresentante delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          d) un rappresentante della Discoteca di Stato;

          e) un rappresentante dei conservatori;

 

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          f) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»;

          g) un rappresentante dei festival.

      4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.
      5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare le attività musicali, il CNM:

          a) stabilisce la ripartizione interna al settore musicale delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;

          b) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali;

          c) nomina commissioni per l'attribuzione delle risorse ai diversi settori musicali;

          d) elabora gli indirizzi per la formazione musicale anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          f) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività della Discoteca di Stato;

          g) istituisce un apposito Osservatorio al fine di monitorare il settore musicale nazionale in funzione del suo sviluppo, della sua caratterizzazione qualitativa e del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero.

Art. 4.
(Rapporti tra lo Stato e le regioni).

      1. È istituita una commissione permanente composta da rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni al fine di coordinare gli interventi nazionali e quelli

 

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locali per garantire, nell'unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla produzione, diffusione e fruizione delle attività musicali su tutto il territorio nazionale.

Art. 5.
(Risorse finanziarie destinate alle attività musicali).

      1. Il CNM può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e di fondi europei.
      2. Al CNM, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, sono attribuite le seguenti risorse:

          a) la quota parte delle risorse del FUS destinata alle attività musicali e alle fondazioni lirico-sinfoniche;

          b) il 10 per cento dei proventi della Società italiana autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;

          c) una quota dei fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;

          d) una quota da prelevare sulle entrate di tutti i soggetti pubblici e privati che trasmettono musica;

          e) erogazioni liberali.

      3. Le risorse economiche attribuite al CNM sono ripartite tra i seguenti fondi:

          a) Fondo per la produzione e la distribuzione;

          b) Fondo per la fruizione;

          c) Fondo per la formazione;

          d) Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero;

          e) Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.

 

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Art. 6.
(Fondo per la produzione e la distribuzione).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la produzione e la distribuzione sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche e private;

          c) associazioni culturali;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la produzione e la distribuzione al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presentazione di progetti di produzione artistica, di circolazione e di distribuzione della musica italiana su base annuale o triennale;

          b) ricerca e sperimentazione nel campo della composizione, dell'esecuzione e degli studi musicali;

          c) priorità dell'assenza di scopo di lucro e del reinvestimento nell'attività musicale degli eventuali utili;

          d) produzione e distribuzione indipendente;

          e) editoria musicale indipendente;

          f) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti;

          g) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          h) progetti di elevato impegno culturale nel settore dell'editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti;

 

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          i) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti e uno o più luoghi teatrali;

          l) rapporti stabili con scuole e università.

Art. 7.
(Fondo per la fruizione).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la fruizione sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la fruizione musicale al fine di promuovere e di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presentazione di progetti per la fruizione della musica italiana su base annuale o triennale;

          b) rapporti con il territorio e con l'associazionismo culturale musicale;

          c) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          d) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          e) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          f) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio.

 

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      3. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la creazione, sul territorio, di strutture pubbliche stabili destinate all'esecuzione e all'ascolto della musica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione nel campo musicale.
      4. Le strutture pubbliche stabili possono avere anche carattere polifunzionale ed essere destinate anche alla formazione e alla didattica, quando siano fornite di laboratori attrezzati e idonei alla ricerca e alla sperimentazione.
      5. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la ristrutturazione di strutture già esistenti sul territorio al fine di trasformarle in strutture a carattere polifunzionale.

Art. 8.
(Fondo per la formazione).

      1. Sono destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la formazione musicale tutti i soggetti a carattere pubblico che svolgono attività di formazione in campo musicale.
      2. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti dal CNM in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 9.
(Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali senza fini di lucro;

          d) strutture singole o associate;

 

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          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          b) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          c) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio;

          d) valorizzazione e diffusione di opere, compositori, interpreti, esecutori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico progetto culturale su base triennale;

          e) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          f) promozione all'estero della musica contemporanea italiana.

Art. 10.
(Programmazione della musica italiana sulle emittenti radiotelevisive).

      1. Il CNM, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le modalità di promozione della musica italiana nelle trasmissioni radiotelevisive.
      2. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano alle opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale quota è omogeneamente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi musicali e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà,

 

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negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento del tempo dedicato alle opere europee deve essere riservato a opere italiane, con particolare attenzione alle opere prime e seconde di giovani musicisti italiani.
      3. Le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano a opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni.
      4. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare con apposite trasmissioni le produzioni musicali italiane ed europee.
      5. Ciascuna rete della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione musicale nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.
      6. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla produzione musicale nazionale.
      7. La trasmissione di opere musicali compiute può essere interrotta soltanto negli intervalli naturali dell'opera.
      8. La trasmissione di esecuzioni musicali di un unico soggetto, individuale o collettivo, non può essere interrotta.

Art. 11.
(Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali).

      1. Il CNM gestisce il Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali al fine di sostenere i soggetti

 

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la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          b) valorizzazione e diffusione di opere, compositori, interpreti, esecutori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico progetto culturale su base triennale;

          c) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          d) promozione della ricerca e della sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          e) rapporti con il territorio e con l'associazionismo culturale musicale.

Art. 12.
(Teatri storici).

      1. La qualifica di teatro storico è attribuita dal CNM alle strutture che presentano i seguenti requisiti:

          a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione, di opere, di concerti e altre attività musicali;

          b) assenza di fini di lucro;

          c) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          d) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          e) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede il teatro.

      2. Il CNM, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificata la

 

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sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di teatro storico.

Art. 13.
(Attività dei teatri storici).

      1. I teatri storici hanno il compito di promuovere e diffondere le attività e la cultura musicale nell'ambito della regione di appartenenza e di contribuire alla formazione del pubblico nel campo della cultura musicale.
      2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali e che tengano conto anche della tradizione musicale italiana.
      3. Il CNM sostiene l'attività dei teatri storici sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, favorendo anche le produzioni musicali concordate tra diversi teatri storici.

Art. 14.
(Istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. La qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita dal CNM sulla base dei seguenti requisiti:

          a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza scopo di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede l'istituzione;

 

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          e) personale con rapporto di lavoro stabile.

      2. Il CNM, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

Art. 15.
(Attività delle istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali e che tengano conto anche della tradizione musicale italiana.
      2. Il CNM sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali sulla base dei programmi di cui al comma 1.

Art. 16.
(Associazioni musicali).

      1. La qualifica di associazione musicale è attribuita dal CNM, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) assenza di fini di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della presidenza o della direzione artistica dell'associazione a personalità del mondo musicale;

          d) definizione dell'attività minima dell'associazione sulla base di un programma triennale;

          e) radicamento territoriale dell'associazione, nonché svolgimento di attività di ricerca e di formazione.

 

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      2. Il CNM sostiene l'attività delle associazioni musicali sulla base dei programmi di cui al comma 1.

Art. 17.
(Imposta sul valore aggiunto).

      1. Sulle attività che si svolgono nell'ambito di manifestazioni culturali, nonché sugli spettacoli teatrali e sui concerti vocali e strumentali, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura del 4 per cento.
      2. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, sui prodotti di interesse culturale, quali i supporti fonografici, le cassette audio e video, i cd, i cd-rom e i dvd, nonché i prodotti discografici, l'aliquota IVA si applica nella misura del 4 per cento.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici del settore musicale è consentita la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.

Art. 18.
(Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti).

      1. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sui Fondi per la fruizione musicale e per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali sono tenuti ad applicare agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali a basso reddito, dei giovani e degli anziani.
      2. I soggetti organizzatori di festival e manifestazioni musicali destinatari di finanziamenti pubblici hanno l'obbligo di registrare in formato audio e video le esecuzioni musicali presentate in occasione degli stessi e di depositarne una copia presso la Discoteca di Stato secondo gli standard stabiliti dalla Discoteca stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
      3. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sul

 

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Fondo per la produzione e la distribuzione sono tenuti alla registrazione in formato audio e video della propria produzione musicale in base agli standard stabiliti dalla Discoteca di Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 3, e a depositare una copia presso la Discoteca stessa.

Art. 19.
(Discoteca di Stato).

      1. Nell'ambito dei compiti ad essa assegnati ai sensi della normativa vigente, la Discoteca di Stato svolge attività di ricerca, acquisizione, raccolta, conservazione e valutazione del patrimonio musicale italiano.
      2. La Discoteca di Stato svolge le attività di cui al comma 1 anche con riferimento alla documentazione storica relativa al patrimonio musicale italiano.
      3. La Discoteca di Stato definisce gli standard di registrazione sonora e visiva cui devono conformarsi i soggetti che ricevono finanziamenti ai sensi della presente legge.
      4. La Discoteca di Stato ha competenza in materia di dichiarazione dell'«interesse culturale nazionale» di collezioni e archivi cartacei e discografici. Sugli archivi e sulle collezioni dichiarati di interesse culturale nazionale la Discoteca di Stato può esercitare il diritto di prelazione in caso di cessione, vendita o altro atto di alienazione.
      5. Al fine di promuovere nuove generazioni di artisti nel settore musicale, la Discoteca di Stato può assegnare fondi per la produzione discografica di opere prime di vincitori di appositi concorsi.
      6. Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività previste ai commi 4 e 5 sono attribuite alla Discoteca di Stato dal CNM a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 5.


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