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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2488 |
La normativa vigente in materia di aree protette
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette e ha istituito, altresì, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla deliberazione 21 dicembre 1993 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994.
La classificazione delle aree protette è stata integrata con la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che ha incluso nell'elenco, sottoponendole ai vincoli previsti dalla legge n. 394 del 1991, le seguenti tipologie:
a) zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) zone speciali di conservazione (ZSC) designate dallo Stato, mediante un atto regolamentare, amministrativo o con
All'inclusione di tali zone nella classificazione delle aree protette ha fatto seguito, quindi, l'obbligo di applicare a tali siti le misure di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge sulle aree protette; e poiché l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva habitat, riserva alle regioni l'adozione di specifiche misure, tale inclusione ha di fatto provocato una conflittualità attuativa della norma.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il decreto ministeriale 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, ha proceduto all'annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996, definendo nel contempo una specifica disciplina di tutela da applicare alle ZPS e alle ZSC.
Il decreto citato è stato impugnato. Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze n. 6854/2005, n. 6856/2005 e n. 6870/2005, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ha disposto la sospensione del provvedimento, che è stata confermata dal Consiglio di Stato con le proprie ordinanze del 14 febbraio 2006, n. 797, n. 798 e n. 799.
Le ragioni della nuova normativa
La complessa situazione normativa venutasi a creare dopo la sospensione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 rende contrastanti gli obiettivi di tutela con quelli dello sviluppo sostenibile, provocando un conseguente blocco di tutte le attività economicamente sostenibili nelle aree oggetto di nuova classificazione.
In particolar modo si evidenzia che l'adozione di nuove perimetrazioni costituisce l'estensione di nuovi vincoli legati alla conseguente applicazione della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.
Tale estensione costituisce di fatto una sostanziale modifica legislativa intervenuta con una deliberazione di un organismo che lo stesso Parlamento ha successivamente soppresso con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il venir meno dell'organismo che ha inizialmente adottato la nuova classificazione e l'intervenuta decisione di sospendere l'efficacia del provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha di fatto provocato un'insostenibile paralisi sia sul piano della fruizione del patrimonio ambientale che della chiara interpretazione della norma.
Al fine di porre rimedio a tale situazione i presentatori della presente proposta di legge ritengono necessario proporre una modifica legislativa che individui con certezza il percorso per definire nuove classificazioni da equiparare a quelle già definite dal legislatore nella legge quadro n. 394 del 1991.
In tal senso i proponenti ritengono necessario proporre alcuni princìpi ispiratori della normativa che si sottopone all'esame della Camera dei deputati:
1) l'uomo protagonista dell'ambiente;
2) il Parlamento sovrano delle nuove classificazioni;
3) la condivisione istituzionale e delle comunità locali;
4) la contribuzione finanziaria funzionale al risultato e non all'accettazione di nuovi vincoli.
L'uomo protagonista dell'ambiente
A sedici anni dall'adozione della normativa quadro in tema di aree naturali protette si pone con forza l'esigenza di rivedere il concetto di fondo della tutela ambientale.
Troppo spesso estremismi interpretativi e normativi hanno profondamente minato
Il Parlamento sovrano delle nuove classificazioni
Il Parlamento è chiamato oggi a svolgere l'alta funzione di ripristinare questo giusto equilibrio tra l'esigenza di una concreta tutela ambientale e la funzione strategica dell'uomo protagonista dell'ambiente.
Per questa ragione all'articolo 1 della presente proposta di legge si intende ripristinare la potestà legislativa del Parlamento in materia di classificazione, affidando all'organo legislativo il compito di definire eventuali nuove classificazioni che provocano rilevanti modificazioni nella fruizione del territorio nazionale.
Tale modifica riassegna al Parlamento quella funzione legislativa in materia ambientale riaffermando, così come avvenne in occasione della legge quadro sulle aree protette, che le classificazioni ambientali costituiscono una sostanziale pianificazione territoriale non delegabile a organismi diversi dal Parlamento stesso.
La condivisione istituzionale e delle comunità locali
All'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede l'abrogazione delle lettere g) e h) dell'articolo 1 e l'articolo 2 della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, ancora in essere in virtù della sospensiva intervenuta a seguito della citata ordinanza del Consiglio di Stato.
Tale deliberazione aveva esteso le classificazioni, equiparandole alle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, anche alle aree ZPS e ZSC.
Un'estensione di vincoli e divieti che, sottraendo la diretta competenza alle regioni, ha sostanzialmente esteso le aree protette e le relative regolamentazioni a un complesso di aree per le quali occorreva invece una più articolata e specifica tutela.
Nello stesso articolo 2 è previsto che, qualora le regioni abbiano già individuato le aree di cui alla deliberazione suddetta, l'attuazione delle misure di gestione e di conservazione sia subordinata alla preventiva intesa tra la regione e i singoli comuni il cui territorio ricada nelle suddette aree. Tale intesa, da sottoscrivere in ambito regionale, deve avvenire a seguito di apposita deliberazione del rispettivi consigli comunali in cui le aree indicate ricadono.
La definizione del ruolo obbligatorio e vincolante delle autonomie locali costituisce l'introduzione di un criterio assolutamente indispensabile al fine di proporre una condivisa e partecipata gestione del territorio da parte delle comunità locali.
La contribuzione finanziaria funzionale al risultato e non all'accettazione di nuovi vincoli
All'articolo 3 è introdotta una nuova ripartizione delle risorse finanziarie,
1. L'integrazione della classificazione delle aree naturali protette è disposta con legge dello Stato.
2. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 3, la lettera a) del comma 4 è abrogata.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con l'eccezione delle funzioni relative all'integrazione della classificazione delle aree protette».
1. Le lettere g) e h) dell'articolo 1 e l'articolo 2 della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, sono abrogati.
2. Con riferimento alle aree già definite dalle regioni in applicazione delle disposizioni delle lettere g) e h) dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della citata deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, l'attuazione delle misure di gestione e conservazione è subordinata alla preventiva intesa tra la regione e i singoli comuni il cui territorio ricade nelle suddette aree, a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.
1. Le risorse stanziate da leggi dello Stato per le aree previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, anche in assenza dell'intesa prevista dall'articolo 2, commi 6 e 7, della medesima legge, sono ripartite a favore degli enti locali che propongono interventi tesi a valorizzare e a promuovere il territorio e le valenze ambientali individuate.
2. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dei parametri demografici e della superficie interessata dai progetti degli interventi proposti dagli enti locali.
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