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PDL 2588

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2588


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANTINI

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni pro loco

Presentata il 3 maggio 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'epoca del «globale», le associazioni pro loco assumono in Italia funzioni nuove e rilevanti. Le associazioni pro loco sono sorte in Italia negli ultimi decenni dell'ottocento e, come avveniva in altri Paesi europei, hanno assunto le denominazioni più diverse: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente pro.
      Il nome pro loco fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.
      Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle associazioni pro loco presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.
      A seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo venne cancellato anche l'albo nazionale delle associazioni pro loco; molte regioni inserirono le associazioni pro loco nella normativa in materia di promozione turistica, mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.
      Le associazioni pro loco in Italia sono circa 5.600. Il loro compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel centro in cui operano: in effetti, presso molti comuni, le associazioni pro loco svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con le amministrazioni comunali (nei comuni dove le associazioni pro loco non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad agevolarne la costituzione).
      Si rende qui necessario precisare il collegamento tra i settori del turismo e del
 

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tempo libero: i due settori, pur presentando tratti individuali ben distinti, risultano spesso complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una determinata area e diventare in tale modo efficaci stimoli di richiamo turistico.
      Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale e umano, che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso tale politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.
      Il presente provvedimento persegue la finalità di valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle associazioni pro loco esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.
      Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche del turismo e del tempo libero sono indispensabili capillari collegamenti territoriali. L'ampia diffusione e l'operatività delle associazioni pro loco garantiscono alle stesse, quando siano inserite in un quadro legislativo nazionale e adeguatamente sostenute, la possibilità di continuare a valorizzare le attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e, nello stesso tempo, di partecipare, diffondendone la conoscenza anche nelle aree più marginali del Paese, a programmi regionali, nazionali ed europei (ad esempio, i programmi dell'Unione europea per i giovani, per gli anziani, per il tempo libero in generale).
      In questo modo si crea un canale informativo, dal centro verso la periferia, che non mancherà di produrre effetti positivi sulla futura programmazione del settore turistico.
      A completamento della visione programmatica esposta si inserisce l'UNPLI, quale indispensabile organismo di sostegno e di coordinamento delle associazioni pro loco e di collegamento tra queste e gli enti pubblici, da oltre quarant'anni operante al servizio delle associazioni pro loco. Tale ruolo, quasi sempre necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di totale volontariato che caratterizza le associazioni pro loco.
      Si tratta di un volontariato che richiede un supporto di conoscenze per ottemperare agli adempimenti normativi necessari alla realizzazione delle attività, nonché un supporto tecnico che garantisca il collegamento con i programmi e con i progetti avviati dagli enti pubblici e privati nei settori del turismo e del tempo libero.
      Per quanto esposto, nonché al fine di consentire l'attività di indirizzo e di coordinamento, si ritiene necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi all'UNPLI.
      In sintesi, la ratio che ispira la presente proposta di legge è stata guidata dalla necessità che venga riconosciuta in una legge nazionale la realtà delle associazioni pro loco che è, infatti, una realtà nazionale, e che siano stabilite la natura e le finalità delle medesime associazioni.
      La presente proposta di legge tiene altresì in considerazione il fatto che la materia del turismo a cui le associazioni pro loco principalmente si riferiscono è attualmente di competenza delle regioni: di qui la scelta di non interferire con albi regionali esistenti e di dare al registro nazionale istituito dall'articolo 4 della presente proposta di legge una rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa in materia che è rimasta e sarà sempre di competenza statale, a partire dalle norme in materia finanziaria e fiscale. Agevolazioni e benefìci concessi dallo Stato non possono essere concessi dalle regioni: per questo occorre che sia lo Stato a riconoscere in primis le associazioni pro loco.
      Ciò premesso, nel dettaglio si evidenziano - per una migliore comprensione della presente proposta di legge - alcuni aspetti generali.
 

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      La presente proposta di legge è costituita da nove articoli.
      Articolo 1. La finalità della legge è di riconoscere, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistiche, nelle associazioni di volontariato pro loco strumenti locali di valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la natura delle associazioni pro loco (associazioni privatistiche e senza finalità di lucro) evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Inoltre si sottolinea la scelta di usare la terminologia «associazione pro loco» non accompagnata dall'aggettivo «turistica» per evidenziare, da un lato, la pluralità dei settori di operatività delle associazioni pro loco (sociale, culturale e turistica) e, dall'altro, per valorizzare - di per sé - il termine universalmente noto e usato di «associazione pro loco». Altresì importante è la statuizione che in ogni comune possa operare una sola associazione pro loco, pur prevedendosi la possibilità che - se nello stesso comune esistono realtà diversificate e non sovrapposte - possano esistere e operare più associazioni pro loco.
      Articolo 2. La norma individua i compiti e gli obiettivi delle associazioni pro loco nei settori del turismo e del tempo libero, da concretizzare con attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale. La definizione a livello statale dei compiti e degli obiettivi di un'associazione pro loco appare utile per distinguere le associazioni pro loco dalle altre numerosissime organizzazioni di volontariato esistenti in Italia. Un'altra specifica missione delle associazioni pro loco, che si vuole sottolineare, è quella di promuovere lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro.
      Articolo 3. La disposizione riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e a coordinamento delle singole associazioni pro loco e quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio, evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione.
      Articolo 4. L'articolo istituisce il registro nazionale delle associazioni pro loco.
      Articolo 5. La norma incentiva l'attività delle associazioni pro loco con la concessione di benefìci fiscali; in tale modo le associazioni pro loco potranno essere comprese nei programmi di sviluppo dei settori del turismo, del tempo libero e del volontariato. Inoltre è estremamente importante il fatto che per la prima volta alcuni benefìci di natura fiscale e finanziaria sono riconosciuti alle associazioni pro loco senza dovere fare riferimento a provvedimenti legislativi pensati e attuati per altri soggetti (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche).
      Articolo 6. L'articolo prevede l'istituzione di una commissione permanente al fine di garantire la possibilità di un dialogo diretto tra l'UNPLI, le associazioni pro loco e lo Stato.
      Articolo 7. La disposizione prevede un finanziamento annuale all'UNPLI da concedere sulla base di un programma di attività volto all'opera di sostegno delle associazioni pro loco per facilitarne l'attuazione delle iniziative e per sostenere il coordinamento e il collegamento delle stesse con le iniziative e con i programmi dell'Unione europea nonché per la tenuta e la gestione del registro nazionale.
      Articolo 8. La norma regolamenta il periodo di transizione nelle more dell'istituzione del registro nazionale ai fini del trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco.
      Articolo 9. L'articolo indica la data di entrata in vigore della legge.
      Considerata l'importanza della presente proposta di legge, che fa riferimento a una realtà universalmente diffusa a livello nazionale ma che si traduce in una quotidiana fondamentale opera di utilità sociale in ogni singola regione e provincia, si confida in un'approvazione con un largo consenso da parte del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica del Paese, le associazioni pro loco che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni che frazioni.
      2. Può assumere la denominazione di «associazione pro loco», l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

          c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera un'altra associazione per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4 anche più associazioni pro loco dello stesso comune.

Art.  2.
(Compiti e obiettivi).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni

 

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pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

          a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

          b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

          c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

          d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;

          e) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c) e d), a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art.  3.
(Unione nazionale pro loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).

      1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.
      2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.
      3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni pro loco per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente

 

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articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo Stato.
      4. L'UNPLI rappresenta le associazioni pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

Art.  4.
(Registro nazionale delle associazioni pro loco).

      1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni pro loco, di seguito denominato «registro».
      2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero della solidarietà sociale.
      3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art.  5.
(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI).

      1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle associazioni pro loco iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

          a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

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          b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, comunque non superiore a 75.000 euro:

              1) dei proventi realizzati dalle associazioni pro loco nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

              2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sull'eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto,

 

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calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

          d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

          e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

      2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione pro loco, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutari da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art.  6.
(Commissione permanente).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro della solidarietà sociale e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della

 

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presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

Art.  7.
(Finanziamento dell'UNPLI).

      1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

Art.  8.
(Norma transitoria).

      1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni pro loco ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

Art.  9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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