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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2700



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRASSINETTI

Disposizioni in materia di impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza al loro interno

Presentata il 29 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È di estrema attualità il tema relativo ai nuovi impianti sportivi in quanto vi è l'esigenza di ristrutturare e di ricostruire soprattutto gli stadi adibiti al gioco del calcio, al fine di garantire la loro sicurezza e fruibilità al grande pubblico.
      La tipologia della stragrande maggioranza degli impianti sportivi presenti nel nostro Paese è formata da stadi vecchi, fatiscenti, scomodi, insicuri, con precari e trascurati servizi igienici e dotati di scarsi collegamenti. In queste condizioni la frequentazione da parte del grande pubblico e delle famiglie, soprattutto con bambini, è assolutamente proibitiva.
      È auspicabile, quindi, un riavvicinamento della gente comune al gioco del calcio, le cui partite devono tornare a essere una vera e autentica festa sportiva, un'occasione di pacifico incontro non solo tra tifosi, sportivi e appassionati, ma anche tra intere famiglie, con la fondamentale presenza dei giovani e dei bambini, che rappresentano il futuro della società, ma soprattutto costituiscono il miglior deterrente alle esplosioni di violenza e di inciviltà.
      Per raggiungere questo scopo, che determinerebbe evidenti benefìci per tutta la collettività, quali un minore allarme sociale e una maggiore sicurezza, un significativo risparmio economico e un incremento di servizi, occorre assolutamente procedere a una netta riconversione degli attuali impianti sportivi, principalmente degli stadi, che devono cessare di essere, luoghi fatiscenti e inutilizzati per tutta la
 

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settimana, ad eccezione del giorno in cui è disputata la partita.
      Lo stadio deve essere ideato tenendo conto delle sempre maggiori esigenze degli sportivi e del loro modo nuovo di divertirsi; per questo deve diventare un luogo centrale inserito il più possibile nella vita cittadina, dotato di palestre e piscine e di strutture commerciali, come negozi e punti di ristoro, in modo da poter essere frequentato durante tutta la settimana.
      In tal modo si creerebbe un rapporto di appartenenza, di familiarità e di continuità tra fruitori e impianto che, soprattutto, nel caso dei giovanissimi, impedirebbe loro di considerare lo stadio come una sorta di zona franca, staccata dalla quotidianità, dove qualsiasi attività, anche illegale, diventa lecita.
      Per queste importanti ragioni viene presentata la presente proposta di legge, nella quale si è ritenuto prioritario consentire alle società calcistiche professionistiche di poter procedere alla costruzione e alla ristrutturazione di impianti sportivi secondo i più aggiornati canoni, prevedendo appositi spazi da destinare ad attività sportive, sociali e commerciali, a beneficio della cittadinanza, sia come singoli, sia come società ed enti sportivi.
      Appare di tutta evidenza, inoltre, che, se è aspetto primario agevolare le società calcistiche, in ragione dell'importante funzione sociale e di incontro da loro svolta, a realizzare o a migliorare le sedi dove si svolgono le partite, ancora più rilevante è responsabilizzare maggiormente le medesime società a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli impianti sportivi, a proprie spese, mediante gli addetti ai servizi di sicurezza.
      Questi addetti, per maggior garanzia della collettività, dovranno comunque essere in possesso di precisi requisiti, la cui individuazione è stato ritenuto opportuno demandare al Ministro dell'interno mediante un apposito decreto.
      Sempre per mantenere un serio e costante coinvolgimento delle società calcistiche nella gestione della sicurezza e per determinare ulteriori riduzioni della spesa pubblica, gli eventuali costi derivanti dall'impiego delle forze di pubblica sicurezza e per la pulizia straordinaria delle zone limitrofe agli impianti sportivi saranno posti a carico delle società calcistiche professionistiche.
      L'obiettivo è quello di inserire, tramite la possibilità di fruizione dell'impianto da parte dei cittadini, sempre di più lo stadio all'interno del contesto sociale, cercando di coinvolgere anche le scuole in questo processo idoneo a modificare le modalità di uso dello stadio fino ad ora in atto, auspicando così che i tifosi e gli sportivi tornino ad appassionarsi al calcio, che in Italia ha ragione di essere solo con la presenza appassionata del pubblico sugli spalti.
      Nell'articolo 1 sono indicati i criteri a cui devono attenersi le società sportive professionistiche che abbiano l'intenzione di ristrutturare gli impianti sportivi o di costruirne di nuovi. Oltre alle disposizioni previste dal Ministro dell'interno con il decreto 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni, i criteri generali da seguire sono i seguenti: garantire le migliori condizioni di visibilità del campo di gioco per lo spettatore da qualsiasi zona degli spalti; prevedere, all'interno dello stadio o nelle zone immediatamente limitrofe, locali da adibire a palestra o ad altra attività sportiva nonché ad attività di tipo commerciale; attivare un sistema di controllo con telecamere a circuito chiuso.
      Nell'articolo 2 si stabilisce che l'ordine e la sicurezza all'interno degli stadi siano garantite dalle società sportive senza oneri per lo Stato, anche con il coinvolgimento dei tifosi e dei sostenitori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla costruzione o alla ristrutturazione di impianti sportivi destinati al calcio professionistico, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti criteri:

          a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

          b) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          c) prevedere un sistema di controllo con telecamere a circuito chiuso.

      2. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

Art. 2.

      1. L'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi adibiti al calcio professionistico sono assicurati dalle società sportive professionistiche organizzatrici dell'evento, senza oneri per lo Stato.

 

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      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le società sportive professionistiche affidano i servizi di sicurezza ad addetti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza.
      3. Le società sportive professionistiche sostengono interamente, in caso di intervento, i costi relativi al personale delle Forze di polizia e i costi correlati, nonché quelli per la pulizia straordinaria dei luoghi adiacenti agli impianti sportivi resa necessaria dall'effettuazione di eventi sportivi di calcio professionistico.
      4. Le società sportive professionistiche possono incentivare la partecipazione dei tifosi e dei sostenitori alle attività di controllo e sicurezza purché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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