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PDL 2158

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2158



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, CAMPA, GRECO, MARCAZZAN, OPPI

Istituzione del Consiglio centrale di rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto

Presentata il 23 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera svolge compiti:

          a) di difesa nazionale, con un servizio di presidio in ben trecento località sparse sul territorio (altre diciannove sono della rimanente Marina militare), ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge n. 1178 del 1926;

          b) di concorso all'attività operativa delle Forze navali, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 e dell'articolo 200 del codice della navigazione;

          c) di ricerca e soccorso in mare (SAR) per ventiquattro ore al giorno, attività caratterizzata dalla rapidità degli interventi svolti con qualsiasi condizione meteorologica;

          d) di concorso al contrasto all'immigrazione clandestina via mare, alle dipendenze del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del medesimo Ministro 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 2003;

          e) di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, alle dipendenze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 685 del 1975, con competenze specifiche per la perquisizione e la cattura di navi che trasportano sostanze stupefacenti;

          f) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e dell'articolo 1235 del codice della navigazione, e rispettivamente in materia:

              1) di pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 963 del 1965;

              2) di ambiente e tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 979 del 1982.

 

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      Il personale del Corpo delle capitanerie di porto svolge anche innumerevoli altre funzioni, su indicazioni di altri Ministeri, concernenti:

          a) attività amministrative delle capitanerie di porto per tutto il personale marittimo (come attività periferica del Ministero dei trasporti);

          b) attività di polizia marittima, alle dipendenze del Ministero dei trasporti, che comprende:

              1) attività volte a garantire la sicurezza della navigazione;

              2) attività di controllo del traffico marittimo attraverso un monitoraggio delle navi mercantili e no;

              3) attività riguardanti le minacce terroristiche (cosiddetta «security portuale») affidate dal Ministro delle infrastrutture;

              4) attività volte a contrastare l'abusivismo demaniale.

      Le suddette attività sono alcune delle più importanti funzioni svolte dal personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, analoghe a quelle espletate dai colleghi delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
      Al riguardo si sottolinea che al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, proprio in considerazione delle dipendenze dai vari dicasteri e delle specifiche funzioni rispetto ad altre Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare, è stato riconosciuto un proprio Comando generale e organici in aumento distinti dalla Marina militare (decreto legislativo n. 196 del 1995 e legge n. 331 del 2000).
      Nonostante ciò però, per quanto concerne la rappresentatività del personale, non si comprende perché quest'ultima è limitata al solo Consiglio intermedio di rappresentanza (COIR), incluso fra i nove della Marina, che come è noto ha caratteristiche decisamente ridotte rispetto al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER).
      Malgrado le competenze e le specificità professionali sopra indicate, a tale personale manca la possibilità di partecipare direttamente alle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo n. 195 del 1995, alla stessa stregua di altri Corpi armati o Forze armate, procedure a cui può partecipare solo indirettamente, attraverso la sezione COCER della Marina militare, inserita a sua volta nel comparto difesa.
      Tale situazione impedisce a tale personale anche la possibilità di chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti su materie di interesse della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge n. 382 del 1978.
      Con la presente proposta di legge si intende eliminare un'iniqua disparità di trattamento e porre fine a una palese ingiustizia, che provoca disagio apparendo come un'incomprensibile penalizzazione.
      È giunto il momento di far sì che anche tale personale abbia la possibilità di esprimere direttamente le sue esigenze, alla stessa stregua di quanto avviene per gli appartenenti alle altre Forze armate e ad altri Corpi armati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ferme restando le competenze della rappresentanza militare di cui all'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, all'articolo 18, secondo comma, lettera a), della medesima legge n. 382 del 1978, le parole: «e guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, guardia di finanza e capitanerie di porto-guardia costiera».

Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 18, secondo comma, lettera a), della legge 11 luglio 1978, n. 382, come modificata dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, su proposta del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, apporta le eventuali modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Fino alle elezioni del COCER del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia

 

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costiera, i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo COCER sono esercitati dal Consiglio intermedio di rappresentanza (COIR) dello stesso Corpo, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.


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