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PDL 2566

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2566



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORETTI, BELTRANDI, BRIGANDÌ, CAPEZZONE, MELLANO, TURCO

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

Presentata il 30 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di prevedere una nuova regolamentazione dell'esercizio della prostituzione. A quasi cinquanta anni dall'entrata in vigore della cosiddetta «legge Merlin» (legge 20 febbraio 1958, n. 75) è sotto gli occhi di tutti come il fenomeno della prostituzione sia degenerato: non solo non si sono chiuse le «case», ma sono state aperte le strade; non solo non si è abolito lo sfruttamento, ma si è consegnato «l'affare» in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività, recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre a impedire l'abbandono della prostituzione da parte di persone che lo desiderino.
      La presente proposta di legge consta di tre soli articoli ed è redatta grazie alla collaborazione dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC). Nell'articolo 1 si prevede che l'esercizio della prostituzione è riconosciuto secondo le disposizioni della presente legge ed è pertanto prevista l'abrogazione della «legge Merlin», come passaggio necessario per consentire che la prostituzione sia riconosciuta come un'attività lavorativa attraverso cui si offrono servizi sessuali regolarmente remunerati e i cui profitti, conseguentemente, sono soggetti a prelievo fiscale. Sarà il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, a stabilire una serie di misure a cui le persone che esercitano tale attività devono sottostare: controlli sanitari e norme igieniche nonché regole di sicurezza dei locali in cui viene esercitata tale attività. La relativa normativa fiscale è stabilita con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 3).
 

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      Lasciando invariata la normativa vigente sullo sfruttamento e sulla prostituzione minorile, non si ravvede la necessità di introdurre nuovi articoli nel codice penale. Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, la violenza sessuale da reato contro la morale è divenuta un reato contro la persona: con l'introduzione degli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale, si punisce chi costringe qualcuno a compiere o a subire atti sessuali, prevedendo aggravamenti se la vittima è un minore. Si ricorda, altresì, che restando immutati i reati che rimandano ad atti osceni compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico (articoli 527 e seguenti del codice penale), la prostituzione esercitata per strada continuerà comunque a essere punita sia penalmente sia con sanzioni amministrative.
      In alcuni Stati europei, e in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «sex worker» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione e alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e i doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e alla tassazione. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta e allo sfruttamento, compreso quello dei minori e delle persone minorate o tossicodipendenti.
      La presente proposta di legge si ispira al principio e alla convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è riconosciuta secondo le disposizioni della presente legge.
      2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

      1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

Art. 3.

      1. La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati è stabilita con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
      2. Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento emanato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze.


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