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PDL 2688

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2688



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONACO, LA FORGIA

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha introdotto modificazioni radicali della disciplina che regola la formazione della rappresentanza parlamentare attraverso le elezioni politiche nazionali.
      Va ricordato che la discussione di quelle norme fu segnata da contrasti di straordinaria asprezza nelle aule parlamentari come nell'ampio e appassionato dibattito pubblico che si svolse contestualmente: furono sollevate questioni di legittimità costituzionale e Romano Prodi, allora leader dell'opposizione, giunse a qualificare le nuove norme come «antipatriottiche». Altrettanto va ricordato che la nuova legislazione elettorale - e cioè le «regole del gioco», come sono normalmente definite dai commentatori politici - furono infine approvate con decisione unilaterale della maggioranza pro tempore senza il consenso, anzi contro la volontà dell'opposizione.
      Secondo l'opinione dei proponenti della presente proposta di legge, quelle nuove norme per l'elezione del Parlamento hanno interrotto e, tendenzialmente, invertito, il processo di riorganizzazione del sistema politico raggiungendo così l'obiettivo implicito assegnato loro, evidente, anche se non esplicitamente dichiarato. L'espressione del voto su singole liste di partito, la distribuzione proporzionale dei seggi, l'introduzione di un premio di maggioranza alla coalizione vincente, tutto ciò ha sollecitato una competizione interna a ciascuna coalizione e al tempo stesso, a causa della maturità ancora incerta del nostro assetto bipolare, ha spinto le forze
 

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politiche verso l'organizzazione di coalizioni onnicomprensive.
      Le nuove norme, inoltre, introducendo liste bloccate di candidati per collegi assai ampi - di dimensione regionale - hanno di fatto interrotto la relazione, ancora in fase di consolidamento, tra gli elettori e i loro rappresentanti.
      Anche chi non condividesse, in tutto o in parte, tali opinioni dovrebbe egualmente riconoscere che le nuove norme, sin dalla loro prima sperimentazione, hanno dato pessima prova. E in effetti è ormai ampiamente diffusa, in misura pressoché unanime, la convinzione che occorra porre nuovamente mano alla legislazione elettorale.
      Tale convinzione, peraltro, si è già concretamente manifestata nell'avvio di un'iniziativa volta a sottoporre a referendum popolare alcuni quesiti abrogativi delle disposizioni della legislazione vigente che, a giudizio dei promotori, e così pure dei firmatari della presente proposta di legge, producono effetti particolarmente regressivi. La raccolta delle firme necessarie è già iniziata lo scorso 24 aprile.
      In relazione a tale iniziativa i proponenti sono convinti che la normativa elettorale che sarebbe generata dalla convocazione del referendum e dall'approvazione dei quesiti abrogativi sarebbe largamente migliore di quella attualmente in vigore, ferma restando la possibilità di una successiva azione parlamentare finalizzata a interventi ulteriormente migliorativi. E tuttavia i proponenti sono ben consapevoli che il ricorso al «bisturi» referendario non costituisce certo la procedura più efficace per l'elaborazione di una legislazione delicata e complessa qual'è quella elettorale.
      Da ultimo, ma certo non per importanza, occorre ricordare che l'invito stringente rivolto dal Presidente della Repubblica al Parlamento e al Governo, affinché provvedano urgentemente a un'adeguata e condivisa riforma della legge elettorale, ancorché sia stato convintamente accolto dalle forze politiche e con forte determinazione dal Governo, stenta tuttavia a produrre effetti o, meglio, ha reso ben visibile l'esistenza di approcci assai diversi tra loro e anche apertamente contrastanti.
      In ragione di tutto ciò sembra ai proponenti assolutamente ragionevole e convincente procedere all'abrogazione della normativa vigente e al contestuale ristabilimento della legislazione elettorale precedentemente in vigore.
      Si tratta di una legislazione certo affetta da limiti ed essa stessa emendabile, e che però, in tre tornate elettorali, ha dato prova di efficacia ben superiore a quella vigente, sia nel produrre maggioranze nitide e Governi stabili, sia nel promuovere un orientamento bipolare del corpo elettorale, sia, infine, nell'assicurare una relazione diretta tra rappresentanti e rappresentati.
      L'approvazione della presente proposta di legge consentirebbe dunque di rimuovere la ferita aperta dall'approvazione unilaterale della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e consegnerebbe al Parlamento - ristabilita la disponibilità di una legge elettorale affidabile - la possibilità e la responsabilità, nonché il necessario spazio politico e temporale, di ricercare soluzioni che godano di un consenso ampio tanto quanto quello che diede vita alla legislazione elettorale approvata nel 1993.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.


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