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PDL 2717

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2717



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCAJOLA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti i veicoli d'epoca, di interesse storico o collezionistico

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico, che rappresentano un concreto e positivo esempio di salvaguardia, sia del prodotto dell'intraprendenza e dell'ingegno nazionali, sia della testimonianza dell'evoluzione produttiva e tecnologica del nostro Paese.
      La produzione automobilistica, infatti, ha rappresentato e rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda l'intero comparto industriale italiano; la conservazione dei suoi prodotti più significativi realizzati nel corso del novecento può senz'altro essere considerata alla stregua di quella attuata per i beni culturali quali monumenti, opere d'arte e reperti museali. Nel nostro Paese sono attive diverse realtà associative che riuniscono i collezionisti di autoveicoli e di motoveicoli storici. E nonostante gli appassionati nazionali siano partiti in ritardo rispetto ai collezionisti stranieri, essi hanno recuperato il tempo perduto, organizzando un parco di veicoli d'epoca che, considerando il livello qualitativo, nonché la conservazione e la cura profusa nella salvaguardia dei modelli d'epoca storica o collezionistica, degli autoveicoli e dei motoveicoli, rappresenta un vanto a livello internazionale. È da ricordare che la progettazione e la produzione di automobili nel nostro Paese sono state sempre caratterizzate, fin dalle origini, dall'eccellenza sia del design delle carrozzerie sia della motoristica, per cui le auto d'epoca di progettazione e di produzione italiane rappresentano sempre punti di eccellenza.
 

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      La presente proposta di legge è composta da quattro articoli, che si procede a illustrare nel dettaglio.
      L'articolo 1 indica le finalità della legge, che intende favorire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica d'epoca e di interesse storico o collezionistico, nonché la salvaguardia di tale patrimonio per la valorizzazione sia del prodotto, sia dell'intraprendenza e dell'ingegno nazionali, quali testimonianze dell'evoluzione economica e tecnologica del nostro Paese.
      L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. In particolare si prevede che i veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico cessano di far parte della generale categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, per elevarsi ad autonome categorie, in virtù della eterogeneità dei veicoli storici rispetto ad altri tipi di veicoli atipici (quali, ad esempio, gli automezzi di soccorso pubblico), che rende impossibile o arbitraria qualsivoglia assimilazione. Sono, inoltre, ridefiniti i requisiti necessari alla classificazione di un veicolo come di interesse storico o collezionistico, stabilendo che, affinché i veicoli possano essere ascritti a tale categoria, la data di costruzione non deve risalire ad almeno venti anni come attualmente prevista, bensì ad almeno venticinque anni, e collegandone inoltre la certificazione a un regolamento emanato dall'Automotoclub storico italiano (ASI), cioè a uno strumento duttile che consente il rapido adeguamento della normativa alle esigenze che emergono nel settore. Rimane invece inalterato rispetto alla normativa vigente l'elenco degli enti certificatori, e ciò in considerazione del fatto che in Italia, da oltre quarant'anni, l'ASI e i registri storici nazionali, cui si è aggiunta ultimamente anche la Federazione motociclistica italiana (FMI), hanno svolto in modo corretto tale funzione, grazie alle strutture e al patrimonio culturale, tecnico e umano su cui possono contare e che costituiscono una garanzia di successo. È importante evidenziare, fra l'altro, come l'ASI disponga attualmente un archivio di oltre 500.000 documenti fotografici, di un gruppo di circa 140 commissari e di una tradizione che dura da oltre quarant'anni. Quanto alla revisione dei veicoli in oggetto, viene innalzato da uno a quattro anni il termine previsto per la stessa, in virtù dell'esiguo numero di chilometri che vengono percorsi annualmente e sulla base del presupposto che i veicoli storici sono sottoposti a una manutenzione particolarmente attenta. È specificato, inoltre, che le revisioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme in vigore nel momento della costruzione del veicolo storico: applicando le norme attuali, infatti, nessun veicolo supererebbe le revisioni, a meno di effettuare sullo stesso modifiche consistenti e, soprattutto, snaturanti. La modifica all'articolo 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, riguardante l'immatricolazione e la reimmatricolazione del veicolo, è rispettosa delle norme civilistiche vigenti in materia. Infatti il veicolo storico, prima di essere reimmatricolato, ha perso la qualifica di veicolo ordinario e, pertanto, il titolo di proprietà necessario, trattandosi di un bene mobile, non ancora registrato, è quello di tutti gli altri beni mobili non registrati. In tale caso può essere sufficiente, per dimostrare la proprietà, la semplice autocertificazione. È stabilito, inoltre, che la reimmatricolazione deve essere concessa al veicolo storico in tutti i casi in cui sia classificato tale da parte degli enti di certificazione, senza nessuna distinzione derivante dalla procedura di cancellazione. Poiché targhe e libretti costituiscono un tutt'uno con il veicolo storico, si è voluto pervenire alla riutilizzazione di quelli esistenti.
      Con l'articolo 3, comma 1, si prevede la formazione di un'apposita lista annuale predisposta dall'ASI per i veicoli di immatricolazione ultraquindicennale, al fine di favorire e di salvaguardare l'interesse storico o collezionistico anche per essi, che mantengono un valore storico e culturale, mentre attualmente si ha la tendenza a dichiarare di interesse storico o collezionistico
 

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solo quelli che hanno raggiunto invece il venticinquesimo anno di immatricolazione. Il comma 2 stabilisce che i possessori dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica solo in caso di circolazione su strade pubbliche. Il comma 3, invece, indica che i predetti veicoli possono essere conservati in luogo privato e non rientrano tra quelli fuori uso previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2003, in quanto sono equiparati a quelli d'epoca e di interesse storico o collezionistico previsti dall'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
      L'articolo 4, infine, precisa che i veicoli di interesse storico o collezionistico non sono sottoposti ai limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per garantire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica d'epoca e di interesse storico o collezionistico, nonché la salvaguardia di tale patrimonio che rappresenta una testimonianza dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del Paese.

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni riservate ai veicoli d'epoca e d'interesse storico o collezionistico per le quali sia prevista una velocità media inferiore a 50 km/h»;

          b) all'articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

              «n-bis) veicoli d'epoca;

              n-ter) veicoli di interesse storico o collezionistico»;

          c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 1 è abrogato;

 

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              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. Sono considerati veicoli di interesse storico o collezionistico tutti i veicoli a propulsione meccanica costruiti da più di venticinque anni e il cui interesse storico o collezionistico sia certificato dall'Automotoclub storico italiano (ASI), dai registri storici Alfa Romeo, FIAT e Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana (FMI). La certificazione di cui al presente comma viene effettuata sulla base del regolamento emanato dall'ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti»;

          d) all'articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

              «4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico la revisione deve essere disposta ogni quattro anni, nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;

          e) all'articolo 93, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

              «6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione di un titolo, anche autocertificato, di proprietà e di un certificato delle caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati targhe e libretto conformi a quelli della prima immatricolazione».

Art. 3.
(Lista annuale dell'Automotoclub storico italiano).

      1. I veicoli immatricolati da più di quindici anni sono registrati annualmente

 

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dall'Automotoclub storico italiano, in conformità al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, in un'apposita lista, contenente l'indicazione specifica di ogni veicolo individuato attraverso la rispettiva targa.
      2. I possessori dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica solo in caso di circolazione su strade pubbliche.
      3. I veicoli di cui al comma 1 del presente articolo possono essere conservati in luogo privato, non rientrano tra i veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e sono equiparati a quelli d'epoca e di interesse storico o collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Limitazioni alla circolazione).

      1. I veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico non sono sottoposti ai limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti.


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