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PDL 2553

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2553



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, FABRIS, DEL MESE, ROSSI GASPARRINI, ADENTI, AFFRONTI, ALLASIA, ASTORE, ATTILI, AZZOLINI, BARANI, BOATO, BRUGGER, BURTONE, CAPOTOSTI, CARTA, CESARIO, CIOFFI, DATO, DE LAURENTIIS, DEL BUE, D'ELPIDIO, FADDA, FINCATO, GIUDITTA, LAINATI, LI CAUSI, MEREU, GIORGIO MERLO, MORRI, OSVALDO NAPOLI, NUCARA, PALOMBA, PAOLETTI TANGHERONI, PEDRINI, PETTINARI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PORCU, REINA, SANNA, SCHIRRU, VITALI

Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici veterinari

Presentata il 26 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente lo stato giuridico dei medici veterinari si configura essenzialmente con un contratto di lavoro a tempo esclusivo, nel dipartimento di prevenzione del Servizio sanitario nazionale (SSN), per il quale non è prevista né consentita alcuna forma di attività libero-professionale extra o intramuraria (articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 8 giugno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000).
      In particolare, va rilevato che il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n  537, con il quale si predispone la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria,
 

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stabilisce, tra l'altro, che i medici veterinari sono tenuti a versare una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza e assistenza della categoria professionale. Infatti, i medici veterinari, dipendenti del SSN, sono per obbligo iscritti a due forme assicurative: una facente capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in quanto pubblici dipendenti, l'altra all'ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), in quanto iscritti all'albo professionale.
      A partire dall'anno 1992, però, l'iscrizione all'ENPAV non è più obbligatoria per i nuovi iscritti all'ordine professionale, i quali, di fatto, hanno la facolta di optare, per libera scelta, a favore di altri enti previdenziali. Con la presente proposta di legge tale facoltà verrebbe estesa anche a coloro i quali risultano già iscritti all'ordine prima di quella data e sono dipendenti del SSN.
      L'obiettivo della presente iniziativa legislativa, pertanto, è quello di rendere volontaria l'iscrizione all'ENPAV contestualmente a quella all'ordine professionale per i medici veterinari, dipendenti del SSN, con contratto di lavoro esclusivo e che di fatto non svolgono attività libero-professionale in alcuna forma, al fine di evitare quella che, allo stato attuale, risulta come l'imposizione di una doppia contribuzione obbligatoria, fermo restando il principio dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale.
      La presente proposta di legge prevede, infine, la possibilità di trasferire i contributi, finora versati all'ENPAV, totalizzando il computo degli anni pregressi, presso un altro ente su indicazione dell'iscritto, con gli opportuni calcoli comparativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), cessa di essere obbligatoria per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente e per quelli che non esercitano la libera professione. La contribuzione può proseguire su base volontaria.
      2. Per i contributi versati nei periodi assicurativi di iscrizione presso l'Ente di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, per i periodi assicurativi anche coincidenti, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.


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