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PDL 2710

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2710



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRINO POMICINO, CATONE, NARDI, FRANCESCO DE LUCA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 30 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Siamo fermamente convinti che una legge elettorale debba necessariamente rispecchiare la cultura e le abitudini del Paese in cui dispiega i suoi effetti.
      Non è infatti concepibile introdurre tout court un sistema che, tanto culturalmente quanto tecnicamente, contrasta e stride con il sistema costituzionale di cui il popolo italiano si è dotato e che ne costituisce lo specchio in termini tanto di tradizioni che di valori.
      È sicuramente auspicabile introdurre delle proposte specificamente modellate sulle esigenze e sulle caratteristiche tipiche del sistema politico del nostro Paese, potendo tuttavia attingere a spunti, d'indubbio valore e interesse, provenienti da sistemi già vigenti in altri Paesi europei, quali la Germania e la Spagna.
      La nostra proposta di legge, a un primo impatto e all'occhio di un osservatore poco attento, potrebbe sembrare simile al modello cosiddetto «tedesco». La prima, sostanziale, differenza deriva, sicuramente, dall'eliminazione dell'inutile soglia di sbarramento presente in quel sistema e nel nostro attuale che, ulteriormente trasportato o aumentato, non consentirebbe a ben otto milioni di elettori italiani di vedere una propria rappresentanza nelle aule della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Il modello da noi proposto, nella prima parte di questa proposta di legge, prevede la divisione in due parti eguali dei seggi
 

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disponibili alla Camera dei deputati, la prima spettante alle attuali circoscrizioni elettorali e l'altra a collegi uninominali ritagliati all'interno delle circoscrizioni medesime. Il 50 per cento dei seggi è così assegnato attraverso elenchi circoscrizionali bloccati di candidati, provenienti, preferibilmente, da coalizioni di partiti, ma anche da singoli partiti; la coalizione o elenco di candidati non collegato così formato, che dovesse prendere il maggior numero di voti a livello nazionale (collegio unico nazionale), guadagnerebbe il premio di maggioranza, pari a 340 seggi, qualora arrivasse ad aggiudicarsi almeno il 40 per cento dei seggi in palio. In realtà, l'elenco di coalizione, o elenco non collegato vincente, come vedremo in seguito, si aggiudicherebbe solo 170 dei 340 seggi in palio.
      Il restante 50 per cento dei seggi a disposizione (308, fatto salvo il seggio della Valle d'Aosta) è poi ripartito proporzionalmente al consenso nazionale ottenuto dalle liste in lizza nei collegi uninominali, che possono o meno essere coalizzate e collegate agli elenchi di coalizioni. In ciascun collegio ogni lista si presenta indicando il nome del proprio candidato.
      In particolare, le liste di cui sopra, qualora collegate all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato che abbia riportato il maggior numero di voti, si ripartirebbero proporzionalmente, a livello nazionale, l'altra metà del premio di maggioranza, ossia 170 seggi.
      Il sistema di calcolo rimarrebbe in sostanza quello in uso attualmente nella legge elettorale vigente per le elezioni politiche.
      Per quanto attiene all'espressione del voto, si utilizzerà una sola scheda elettorale divisa in due parti. Sul lato sinistro, per l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, saranno presenti i simboli di lista con l'indicazione del nome del candidato per il collegio; qualora le liste siano coalizzate tra loro, queste saranno raggruppate in modo tale da rendere inequivocabile la coalizione e il rispettivo collegamento con l'elenco circoscrizionale di coalizione presente, invece, sul lato destro della scheda, con il simbolo di coalizione; si potrà così esprimere il voto per il solo nome del candidato per il collegio uninominale ovvero per la lista cui appartiene il candidato ovvero ancora per l'elenco di coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per una lista o un candidato e contemporaneamente per un elenco di coalizione o elenco non collegato alla lista o al candidato medesimi. I voti dati alle liste o ai candidati collegati all'elenco di coalizione o elenco non collegato sono computati nel novero dei voti di questi ultimi.
      Questo sistema dispiegherebbe molteplici effetti:

          a) gli elenchi creerebbero la necessità e l'utilità di stringere alleanze e coalizioni al fine di poter ambire a conquistare il premio di maggioranza. Si costringerebbero così le forze politiche che costituiscono l'attuale panorama politico sia a formulare e presentare programmi politici condivisi sia a evitare di produrre tra di loro quella frammentazione sin qui conosciuta, tendendo a un bipolarismo senza l'eccesso del bipartitismo;

          b) nella parte elettiva per i collegi uninominali si possono candidare liberamente tutti i partiti, misurando il proprio effettivo consenso;

          c) con l'introduzione dei collegi uninominali si opererebbe un drastico restringimento della grandezza dei collegi, al fine di favorire nuovamente un contatto diretto tra elettorato ed eletti. Inoltre, con l'indicazione da parte delle singole liste del nome del candidato al collegio, si accrescerebbe considerevolmente la possibilità di scelta da parte del cittadino;

          d) come in Germania, il diritto a «indicare il premier» sarebbe attribuito al segretario del partito facente parte della coalizione vincente che dovesse raggiungere la maggioranza relativa nella lista per collegi.

      Nella seconda parte della presente proposta di legge, invece, proponiamo un nuovo sistema per l'elezione del Senato

 

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della Repubblica, partendo da questo caposaldo: raccogliendo spunti provenienti dai sistemi elettorali europei e dai sistemi elettorali previsti per l'elezione degli enti locali, si è posta come obiettivo la garanzia della più alta rappresentatività a tutte le forze politiche presenti nel panorama politico italiano, assicurando al contempo una serie di strumenti che consentano la governabilità alla forza politica uscita vincente dalla competizione elettorale.
      Il sistema elettorale da noi elaborato prevede l'elezione del Senato della Repubblica su base regionale secondo un criterio proporzionale, senza soglie di sbarramento, e con la ridistribuzione di un eventuale premio di maggioranza nazionale a livello regionale.
      Caratteristica peculiare del modello elettorale da noi proposto per l'elezione del Senato della Repubblica è la divisione dei seggi disponibili, ossia 301, in due parti (tolti quelli assegnati alla circoscrizione Estero secondo quanto disposto dalla Costituzione e quelli diversamente assegnati alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige con la legge attuale): una parte da assegnare con elenchi bloccati di candidati su base regionale (questi elenchi possono essere o meno collegati a una coalizione di liste); l'altra parte assegnata in collegi elettorali uninominali infraregionali, tra liste coalizzate o liste singole, ognuna presente nel collegio con un proprio candidato. Tali liste, se coalizzate, sono collegate a un elenco regionale di candidati dotato di un proprio simbolo di coalizione; altrimenti, si presentano nei collegi uninominali regionali e nella circoscrizione regionale con lo stesso simbolo.
      Sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi regionali, alla coalizione o alla singola lista che abbia ottenuto il 40 per cento di seggi in prima attribuzione sul totale dei 301 seggi disponibili, è assegnato un premio di maggioranza che assicura alla coalizione o alla lista vincente 166 seggi totali, da ridistribuire a livello regionale in un 50 per cento di seggi per gli elenchi regionali e un 50 per cento di seggi nell'ambito delle liste coalizzate o liste singole presenti nei collegi uninominali infraregionali e collegate all'elenco vincente.
      Inoltre i partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale.
      Per quanto attiene all'espressione del voto, si utilizza una sola scheda elettorale divisa in due parti. Sul lato sinistro, per l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, saranno presenti i simboli di lista con l'indicazione del nome del candidato per il collegio; qualora le liste siano coalizzate tra loro, queste saranno raggruppate in modo tale da rendere inequivocabile la coalizione e il rispettivo collegamento con l'elenco circoscrizionale di coalizione presente, invece, sul lato destro della scheda, con il simbolo di coalizione; si potrà così esprimere il voto per il solo nome del candidato per il collegio uninominale ovvero per la lista cui appartiene il candidato ovvero ancora per l'elenco di coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per una lista o un candidato e contemporaneamente per un elenco di coalizione o elenco non collegato alla lista o al candidato medesimi. I voti dati alle liste o ai candidati collegati all'elenco di coalizione o elenco non collegato sono computati nel novero dei voti di questi ultimi.
      Questo sistema dispiegherebbe molteplici effetti positivi:

          a) si assicurerebbe anche al Senato una solida maggioranza alla coalizione o lista vincente, dato che il premio di maggioranza è garantito a livello nazionale sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi nelle singole regioni e ripartito, in seguito, nelle singole circoscrizioni regionali;

          b) gli elenchi regionali creerebbero la necessità e l'utilità di stringere alleanze e coalizioni al fine di poter ambire a conquistare il premio di maggioranza. Si costringerebbero così le forze politiche che costituiscono l'attuale panorama politico sia a formulare e a presentare programmi politici condivisi sia a evitare di produrre

 

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tra di loro quella frammentazione sin qui conosciuta, tendendo a un bipolarismo senza l'eccesso del bipartitismo;

          c) nella parte elettiva per i collegi uninominali si possono candidare liberamente tutti i partiti, misurando il proprio effettivo consenso; al contempo, il raddoppio del numero di firme previsto per la presentazione delle liste eviterebbe il proliferare di micro-partiti locali;

          d) con l'introduzione dei collegi uninominali infraregionali si opererebbe un drastico restringimento della grandezza dei collegi, al fine di favorire nuovamente un contatto diretto tra elettorato ed eletti. Inoltre, con l'indicazione da parte delle singole liste del nome del candidato al collegio, si accrescerebbe considerevolmente la possibilità di scelta da parte del cittadino.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N.  361

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «I seggi assegnati alle singole circoscrizioni sono equamente divisi in due parti: la prima metà da attribuire mediante elenchi circoscrizionali bloccati di candidati; l'altra metà da attribuire sulla base dei risultati conseguiti da liste collegate o da singole liste in collegi uninominali.
      Il risultato elettorale nazionale conseguito dagli elenchi circoscrizionali di coalizione o dagli elenchi non collegati, seguendo un criterio proporzionale, costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei seggi all'interno delle circoscrizioni, salva l'attribuzione del premio di maggioranza attribuito in base al presente testo unico».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere in un'unica scheda secondo

 

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quanto previsto dall'articolo 58. Il voto comunque espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì attribuito al rispettivo elenco circoscrizionale».

Art. 3.

      1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle singole circoscrizioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano effettuare il collegamento di cui all'articolo 14-bis devono depositare presso il Ministero dell'interno il corrispondente simbolo di coalizione per gli elenchi circoscrizionali con la denominazione della coalizione stessa. I partiti o i gruppi politici organizzati che non intendano effettuare il collegamento presentano lo stesso simbolo per i collegi uninominali e per gli elenchi circoscrizionali»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «I partiti o i gruppi politici organizzati, la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, hanno titolo a presentare lo stesso simbolo e la stessa denominazione con i quali hanno conseguito almeno un eletto nelle precedenti consultazioni elettorali».

Art. 4.

      1. Al comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare,

 

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depositano un unico programma elettorale. Il segretario del partito o del gruppo politico appartenente alla coalizione che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale di coalizione e che, all'interno della coalizione stessa, ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali, indica il capo della coalizione».

Art. 5.

      1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sia per gli elenchi circoscrizionali sia per i collegi uninominali»; le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 3.000 e da non più di 4.000 elettori»; le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori» e le parole: «da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 8.000 e da non più di 9.000 elettori»;

          b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ogni elenco circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composto da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine per la circoscrizione. L'elenco è formato da un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Ogni lista, all'atto della presentazione, dà l'indicazione, per ogni

 

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collegio uninominale, dei nomi dei candidati».

Art. 6.

      1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere inserito in più di tre elenchi circoscrizionali e in più di un collegio uninominale, comunque ricompreso in una delle predette circoscrizioni».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

      «Art. 26-bis. - 1. La lista che si presenta con un proprio candidato in un collegio uninominale di una circoscrizione deve presentarsi con propri candidati anche in tutti gli altri collegi uninominali della circoscrizione medesima a pena di nullità».

Art. 8.

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile, per ogni collegio, il nome del candidato di ogni lista, il contrassegno della lista stessa e, nel caso di collegamento, il contrassegno della coalizione.
      2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in linea verticale, accanto al nome del rispettivo candidato per il collegio. Di seguito, con una linea

 

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orizzontale di collegamento, è riprodotto il contrassegno di coalizione. L'ordine degli elenchi di coalizione e degli elenchi non collegati e l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri quattro».

      2. La tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 9.

      1. Al secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato per il collegio uninominale ovvero sul simbolo della lista cui appartiene il candidato che intende votare ovvero ancora sul simbolo di coalizione. È valido il voto apposto sul simbolo della lista e sul simbolo di coalizione, ovvero apposto sul simbolo di lista e sul nome del candidato appartenente alla lista stessa, ovvero apposto sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione, ovvero ancora sul simbolo della lista, sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione. È comunque nullo il voto espresso con segni apposti su simboli di lista, nomi e simboli di coalizione non collegati tra loro».

Art. 10.

      1. Nel titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 115 è premesso il seguente:

      «Art. 114-bis. - 1. Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».

 

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Art. 11.

      1. Al comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) è sostituito dai seguenti:

      «1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni elenco di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da ciascun elenco nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

      1-bis) determina, altresì, la cifra elettorale di ogni lista collegata e di ogni singola lista nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale, data dalla somma dei voti conseguiti da ciascuna lista nelle singole sezioni elettorali di ciascun collegio, nonché la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista collegata e di ogni singola lista, data dalla somma dei voti conseguiti da ciascuna lista in tutti i collegi della stessa circoscrizione»;

          b) al numero 2), le parole da: «di ciascuna lista nonché» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «delle liste collegate e di ciascuna singola lista, nonché di ciascun elenco circoscrizionale».

Art. 12.

      1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco circoscrizionale di coalizione e di ciascun elenco non collegato. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuno

 

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dei predetti elenchi aventi il medesimo contrassegno. Individua, quindi, l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Determina, altresì, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista collegata o singola, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite da ciascuna lista nei singoli collegi uninominali delle singole circoscrizioni;

          2) determina il quoziente elettorale nazionale (QEN), dato dal rapporto tra la somma delle cifre elettorali nazionali degli elenchi di cui al numero 1) e il numero totale di seggi da assegnare;

          3) determina, per ciascun elenco non collegato e per ciascun elenco di coalizione, il numero di seggi da assegnare (SA). A tal fine:

              a) divide la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco non collegato e di ciascun elenco di coalizione per il QEN; il quoziente così ottenuto rappresenta il SA di ciascun elenco;

              b) verifica se il SA massimo è superiore o eguale a 340. In caso contrario, verifica se il SA massimo è superiore o eguale a 247. In presenza di tale condizione, assegna provvisoriamente 340 seggi all'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il SA massimo nell'ambito degli elenchi circoscrizionali;

              c) divide il SA dell'elenco di coalizione o elenco non collegato vincente, individuato ai sensi della lettera b), in due parti eguali di 170 seggi ciascuna: una parte da assegnare all'elenco non collegato o all'elenco di coalizione vincente; l'altra da assegnare alle corrispettive liste della coalizione, in ragione proporzionale, o alla corrispettiva singola lista nei collegi uninominali;

          4) divide poi i restanti 277 seggi in due parti: una composta da 139 seggi da assegnare proporzionalmente agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati perdenti; l'altra composta da 138 seggi da assegnare alle liste della coalizione, in

 

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ragione proporzionale, e alle singole liste nei collegi uninominali, corrispondenti agli elenchi perdenti;

          5) procede poi a ripartire proporzionalmente i 139 seggi spettanti agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati perdenti. A tal fine, divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 139. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          6) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai vari elenchi di coalizione o elenchi non collegati di cui ai numeri 3) e 5). A tale fine, divide la cifra elettorale nazionale dell'elenco di coalizione o dell'elenco non collegato vincente per 170, ottenendo così il QEN di maggioranza. Divide poi la cifra elettorale nazionale degli elenchi di coalizione o elenchi non collegati perdenti per i seggi già determinati ai sensi del numero 5), ottenendo così il QEN di minoranza. In seguito, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali dell'elenco di coalizione o elenco non collegato vincente per il QEN di maggioranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione al medesimo elenco vincente. Analogamente, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato perdente per il QEN di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione all'elenco medesimo. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi

 

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assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          7) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato corrisponda al numero dei seggi già precedentemente determinato. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti relativi a più elenchi di coalizione o elenchi non collegati, da quello che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con gli altri elenchi di coalizione o elenchi non collegati, in ordine decrescente di seggi eccedenti; sottrae i seggi eccedenti dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre gli elenchi di coalizione o gli elenchi non collegati, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali elenchi di coalizione o elenchi non collegati. Qualora nella medesima circoscrizione due o più elenchi di coalizione o elenchi non collegati abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui

 

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non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato eccedentario sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          8) nell'ambito dei collegi uninominali, nel caso di liste di coalizione, determina quindi per ogni lista di ciascuna coalizione il numero totale di seggi da assegnare; a tal fine:

              a) divide per 170 la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate all'elenco circoscrizionale vincente ai sensi del numero 3); la parte intera del quoziente ottenuto rappresenta il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per collegi, di seguito denominato «QENC di maggioranza»;

              b) divide poi le cifre elettorali di ogni lista della coalizione per il QENC di maggioranza; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista all'interno della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              c) procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 138 seggi spettanti alle coalizioni di liste o alle singole liste corrispondenti agli elenchi perdenti. A tal fine, divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 138. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ciascuna

 

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singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste e a ciscuna singola lista nell'ambito dei collegi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          9) procede poi a ripartire proporzionalmente i seggi spettanti ad ogni lista di ciascuna coalizione perdente nell'ambito dei collegi uninominali circoscrizionali. A tal fine, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste perdente per il numero dei seggi rispettivamente spettanti, come determinato ai sensi del numero 8), lettera c): la parte intera del quoziente rappresenta il quoziente elettorale nazionale di minoranza per collegi, di seguito denominato «QENC di minoranza». Divide poi la cifra elettorale nazionale di ogni lista di ciascuna coalizione perdente per il rispettivo QENC di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          10) procede quindi alla distribuzione nei collegi uninominali delle circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole. Per la coalizione di liste o per la lista singola vincente, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che hanno conquistato almeno un seggio ai sensi del numero 8) per il QENC di maggioranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione alle liste medesime. Analogamente, per ciascuna coalizione di liste o singola lista

 

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di minoranza che abbia conquistato almeno un seggio ai sensi del numero 9), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il QENC di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione a ciascuna coalizione di liste e a ciascuna singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nei collegi uninominali della circoscrizione; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          11) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi uninominali della circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi già precedentemente determinato. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o dalla singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti relativi a più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti dalle coalizioni di liste o singole liste nei collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali i seggi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate; conseguentemente, assegna i

 

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seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alle coalizioni di liste o alle singole liste con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai collegi uninominali della medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alle coalizioni di liste o singole liste eccedentarie sono sottratti i seggi nei collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali i seggi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle coalizioni di liste o alle singole liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          12) procede quindi all'attribuzione nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 11). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione che abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi del numero 8), data dalla somma delle cifre elettorali della lista nei singoli collegi circoscrizionali, per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

 

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          13) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi delle circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi dei numeri 8) e 9). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate; conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          14) se il SA massimo, ai sensi del numero 3), è inferiore a 247, non attribuisce alcun premio di maggioranza e procede alla ripartizione dei seggi su base strettamente proporzionale, assegnando il 50 per cento dei seggi disponibili agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che li hanno effettivamente vinti e il restante 50 per cento dei seggi alle liste collegate o alle liste singole che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in ciascun collegio uninominale;

 

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          15) se il SA massimo, ai sensi del numero 3), è superiore o eguale a 340, non attribuisce alcun premio di maggioranza e procede alla ripartizione dei seggi su base strettamente proporzionale, assegnando il 50 per cento dei seggi disponibili agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che li hanno effettivamente vinti e il restante 50 per cento dei seggi alle liste collegate o alle liste singole che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in ciascun collegio uninominale.

      2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun elenco e a ciascuna lista.
      3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Art. 13.

      1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun elenco circoscrizionale di coalizione o ciascun elenco non collegato ha diritto, i candidati compresi nell'elenco medesimo, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora un elenco abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi all'elenco stesso nelle altre circoscrizioni in cui esso abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di

 

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tale operazione residuino ancora seggi da assegnare all'elenco, questi sono ad esso attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui lo stesso elenco abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
      5. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, altresì, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista collegata o ciascuna singola lista ha diritto nell'ambito dei collegi uninominali della circoscrizione, i candidati della lista medesima che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza rapportato agli elettori del collegio. Procede poi ai sensi dei commi 3 e 4».

Art. 14.

      1. Al comma 1 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il deputato eletto in una o più circoscrizioni sia stato eletto anche in un collegio di una di queste, deve, entro otto giorni, optare per il collegio o per la circoscrizione».

Art. 15.

      1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Il seggio nell'ambito dei collegi uninominali che rimanga vacante per

 

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qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista che ha diritto al seggio vacante, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco».

Capo II

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N.  533

Art. 16.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

      «2. I seggi assegnati alle singole regioni secondo quanto disposto dal comma 1 sono equamente divisi in due parti: la prima metà da attribuire nell'ambito della regione mediante elenchi regionali bloccati di candidati; l'altra metà da attribuire sulla base dei risultati conseguiti da liste di coalizione o da singole liste non coalizzate in collegi uninominali regionali. Nel caso di regione con un numero dispari di seggi, il seggio ulteriore è attribuito agli elenchi regionali di candidati. Il risultato elettorale conseguito dagli elenchi regionali di coalizione o dagli elenchi non collegati, seguendo un criterio proporzionale, costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei seggi all'interno delle regioni tra elenchi regionali e liste concorrenti nei collegi uninominali, salva l'attribuzione del premio di maggioranza attribuito in base al presente testo unico».

 

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Art. 17.

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante elenchi regionali e liste concorrenti nei collegi uninominali regionali»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere in un'unica scheda secondo quanto previsto dall'articolo 14. Il voto comunque espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì attribuito al rispettivo elenco regionale».

Art. 18.

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste nei collegi uninominali regionali o elenchi regionali di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste nei collegi uninominali o gli elenchi nelle singole circoscrizioni regionali medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
      2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano effettuare il collegamento di cui all'articolo 8-bis devono depositare presso il Ministero dell'interno il corrispondente simbolo di coalizione per gli elenchi regionali con la denominazione della coalizione stessa. I partiti o i gruppi politici organizzati che non intendano effettuare

 

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il collegamento presentano lo stesso simbolo per i collegi uninominali e per gli elenchi regionali.
      3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
      4. I partiti o i gruppi politici organizzati, la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, hanno titolo a presentare lo stesso simbolo e la stessa denominazione con i quali hanno conseguito almeno un eletto nelle precedenti consultazioni elettorali.
      5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a liste nei collegi uninominali sia che si riferiscano a elenchi regionali, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
      6. Ai fini di cui al comma 5 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connessi al partito o alla forza politica di riferimento.
      7. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
      8. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
      9. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».
 

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Art. 19.

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
      2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito dei contrassegni di cui all'articolo 8. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
      3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 8, i partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.
      4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici elettorali regionali comunicano l'elenco delle liste e degli elenchi ammessi, con un esemplare dei relativi contrassegni, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente a quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

Art. 20.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori»; le parole: «da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori» e le parole: «da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 7.000 e da non più di 10.000 elettori»;

          b) al comma 3:

              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

              2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8-bis»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ogni elenco regionale, all'atto della presentazione, è composto da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine per la regione. L'elenco è formato complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1. Ogni lista, all'atto della presentazione, dà l'indicazione, per ogni collegio uninominale, dei nomi dei candidati»;

          d) al comma 5, dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e gli elenchi regionali».

 

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Art. 21.

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «7-bis. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere inserito in più di tre elenchi regionali e in più di un collegio uninominale, comunque ricompreso in una delle predette circoscrizioni.
      7-ter. È nulla la candidatura di una lista che non presenta propri candidati in tutti i collegi della stessa circoscrizione».

Art. 22.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi regionali di coalizione o agli elenchi non collegati e ai relativi contrassegni» e dopo le parole: «di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e di ciascun elenco»;

              2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e degli elenchi»;

              3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «manifesto con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e con gli elenchi di candidati» e dopo le parole: «della circoscrizione» sono inserite le seguenti: «e dei comuni dei collegi uninominali regionali»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile, per ogni collegio, il

 

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nome del candidato di ogni lista, il contrassegno della lista stessa e il contrassegno dell'elenco di coalizione»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in linea verticale, accanto al nome del candidato per il collegio. Di seguito, con una linea orizzontale di collegamento, è riprodotto il contrassegno di coalizione. L'ordine degli elenchi di coalizione e degli elenchi non collegati, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri quattro».

      2. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 23.

      1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato per il collegio uninominale ovvero sul simbolo della lista cui appartiene il candidato che intende votare ovvero ancora sul simbolo di coalizione. È valido il voto apposto sul simbolo della lista e sul simbolo di coalizione, ovvero apposto sul simbolo di lista e sul nome del candidato appartenente alla lista stessa, ovvero apposto sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione, ovvero ancora sul simbolo della lista, sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione. È comunque nullo il voto espresso con segni apposti su simboli di lista, nomi e simboli di coalizione non collegati tra loro».

 

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Art. 24.

      1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - 1. Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».

Art. 25.

      1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dall'elenco regionale di coalizione o dall'elenco regionale non collegato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione regionale;

          b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di coalizione o di ciascuna lista non collegata, data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi uninominali della circoscrizione regionale;

          c) determina infine la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali delle liste che la compongono, conseguite nelle singole sezioni dei collegi della circoscrizione regionale;

          d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun elenco e di ciascuna lista, nonché il totale

 

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dei voti validi della circoscrizione regionale».

Art. 26.

      1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra gli elenchi di coalizione o elenchi non collegati, dividendo, per ciascuna regione, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali degli elenchi per i seggi totali assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, e ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale totale (QERT). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale degli elenchi, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire agli elenchi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, sulla base della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      2. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno 120 seggi.
      3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale procede a un'ulteriore attribuzione provvisoria dei seggi tra gli elenchi di coalizione o elenchi non collegati. A tal fine, divide, per ciascuna regione, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali degli elenchi per il numero dei seggi da attribuire agli elenchi stessi nella regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, e ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale

 

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(QER). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale degli elenchi, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire agli elenchi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, sulla base della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      4. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno 83 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi spettanti agli elenchi regionali.
      5. Qualora l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi non abbia conseguito almeno 83 seggi, ad esso l'Ufficio centrale nazionale assegna l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuti dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato individuato ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio moltiplica la cifra elettorale regionale dell'elenco di coalizione o dell'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QER. Se dopo tali operazioni è superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza sono detratte nelle circoscrizioni regionali in cui l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di
 

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seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato ha le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente sottratto agli altri elenchi di coalizione o elenchi non collegati un numero corrispondente di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali circoscrizionali in ordine crescente.
      6. L'ufficio elettorale regionale procede quindi a una prima attribuzione provvisoria dei seggi nei collegi uninominali regionali tra le liste di coalizione o singole liste non collegate. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali conseguite in tutti i collegi della regione da ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire alle liste stesse nell'ambito dei collegi uninominali regionali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1; ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale per collegi (QERC). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale conseguita in tutti i collegi della regione dalle singole liste e dalle coalizioni di liste, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire alle singole liste o alle coalizioni di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      7. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, abbia conseguito almeno 83 seggi. In
 

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caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi nei collegi uninominali regionali.
      8. Qualora la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi non abbia conseguito almeno 83 seggi, ad essa l'Ufficio centrale nazionale assegna l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o dalla singola lista non collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nei collegi uninominali delle singole regioni, l'Ufficio moltiplica la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o della singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QERC. Se dopo tali operazioni è superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza sono detratte ai collegi uninominali regionali nell'ambito delle circoscrizioni in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nei collegi uninominali delle circoscrizioni regionali in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi ha le più alte parti decimali del quoziente di
 

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attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente sottratto alle altre coalizioni di liste o alle singole liste non collegate un numero corrispondente di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali circoscrizionali in ordine crescente.
      9. L'ufficio elettorale regionale procede quindi ad assegnare i seggi a ciascuna delle liste della coalizione. A tal fine, divide la cifra elettorale regionale di tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi assegnato alla coalizione stessa ai sensi del comma 8. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale conseguita in tutti i collegi della regione da ciascuna lista, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      10. Qualora la verifica di cui al comma 2 non abbia dato esito positivo e l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato, in prima attribuzione, non abbia conseguito 120 seggi totali sui 301 disponibili, l'ufficio elettorale regionale procede con criterio puramente proporzionale all'attribuzione dei seggi tra gli elenchi regionali e tra le liste nei collegi uninominali regionali ai sensi dei commi 3 e 5.

Art. 27.

      1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. I seggi spettanti alla regione Molise ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sono attribuiti entrambi mediante

 

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elenchi regionali di coalizione o elenchi non collegati, procedendo per l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8».

Art. 28.

      1. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato ha diritto, i candidati compresi nell'elenco medesimo, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora un elenco abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti in quella medesima regione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi all'elenco nelle altre regioni in cui lo stesso elenco abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato, che ne rilascia ricevuta, nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza del pubblico.
      5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, altresì, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di coalizione o lista non collegata nell'ambito dei collegi uninominali della regione ha diritto, i candidati della lista medesima che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza rapportato

 

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agli elettori del collegio. Procede poi ai sensi dei commi 3 e 4.
      6. Qualora il senatore eletto in una o più regioni sia stato eletto anche in un collegio di una di queste, deve, entro otto giorni, optare per il collegio o per la regione».

Art. 29.

      1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, al candidato che nell'elenco regionale segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco.
      2. Il seggio nell'ambito dei collegi uninominali della regione che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato che, nell'elenco regionale collegato alla lista che ha diritto al seggio vacante, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco».

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