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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2644 |
1. Ad ogni persona è riconosciuto il diritto di vivere senza subire offese alla propria incolumità fisica e ai propri beni legittimamente posseduti ed è altresì attribuito il dovere di non agevolare il compimento di reati attraverso comportamenti attivi od omissivi e di contrastare tali reati nei modi previsti dalla presente legge.
2. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita, senza oneri per lo Stato, una Commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata, di seguito denominata «Commissione permanente», con il compito di:
a) verificare la corretta attuazione della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati;
b) proporre modifiche delle procedure e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza privata in relazione al mutare delle condizioni e delle conoscenze tecniche;
c) incentivare il ricorso alla vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione e all'incidenza dei reati contro il patrimonio;
d) proporre l'adozione di nuove tipologie di servizi di sicurezza privata;
e) promuovere l'adozione di provvedimenti e di sanzioni in relazione al compimento di fattispecie criminose definite;
f) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale degli agenti di sicurezza di cui all'articolo 3;
g) approvare le norme di sicurezza anticrimine adottate dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
2. La Commissione permanente è composta da sette membri e, in particolare:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
c) da un rappresentante delle questure;
d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
e) da un rappresentante del Corpo della guardia di finanza;
f) da un rappresentante dei titolari degli istituti di vigilanza e di investigazione privata iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 4;
g) da un rappresentante degli agenti di sicurezza.
3. La Commissione permanente sovrintende e certifica i corsi di formazione di cui all'articolo 4.
4. La Commissione permanente delibera a maggioranza dei suoi membri e organizza la sua attività in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione permanente, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sono posti a carico dell'Albo nazionale di cui all'articolo 3.
1. È istituito l'Albo nazionale degli agenti di sicurezza, di seguito denominato «Albo», al quale sono iscritti tutti gli istituti di vigilanza e di investigazione in
a) la prima sezione comprende gli agenti di sicurezza;
b) la seconda sezione comprende gli agenti di sicurezza titolari di istituto di vigilanza e di investigazione privata.
3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'Albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e il luogo dove si svolge l'attività. Per ogni iscritto alla seconda sezione devono essere indicati, oltre a quanto previsto dal periodo precedente, anche la società, la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, nonché i nominativi dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
4. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di agente di sicurezza.
5. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 4 e al superamento di un esame finale presso la Commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 5.
6. Agli iscritti all'Albo è consentito esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
7. In relazione ai servizi di cui all'articolo 10, comma 2, sono istituiti gli Ordini nazionali professionali degli agenti di sicurezza, articolati in ordini provinciali ai quali gli agenti di sicurezza sono iscritti in base al comune di residenza.
8. I Consigli degli Ordini nazionali di cui al comma 7 stabiliscono:
a) l'entità della quota associativa;
b) i compensi spettanti ai propri iscritti;
c) i tariffari per le prestazioni esterne;
d) i provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti.
9. I Consigli degli Ordini nazionali di cui al comma 7 verificano, altresì, l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti e, in caso di inosservanza di tale obbligo, procedono ad accertarne le cause, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.
1. I corsi di formazione per agente di sicurezza sono organizzati dai Consigli degli ordini provinciali di cui all'articolo 3, comma 7, sotto il controllo della Commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 5.
2. I corsi di formazione devono avere durata minima di tre mesi e massima di sei mesi.
3. Al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti agenti di sicurezza sono sottoposti a un esame finale teorico-pratico per l'iscrizione all'Albo, vertente sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto penale e di procedura penale;
b) princìpi sull'attività di pubblica sicurezza;
c) nozioni di primo soccorso;
d) tecnica di difesa personale;
e) guida sicura e veloce di autoveicoli e di motoveicoli;
f) tiro dinamico;
g) relazioni con il pubblico;
h) elementi di tecnica delle telecomunicazioni.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione tecnica esaminatrice,
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 4, comma 3, ciascun candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) idoneità psico-fisica;
d) assenza di condanne in via definitiva per reati violenti non colposi;
e) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al Tiro a segno nazionale;
f) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
1. Per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata è necessaria un'apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Commissione permanente tenuto conto dei requisiti personali del richiedente, dell'idoneità e dell'efficacia dello svolgimento dell'attività nonché della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento.
3. L'esercizio dell'attività di sicurezza privata può essere svolto in forma individuale o societaria.
4. I soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di sicurezza privata rilasciato prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto all'Albo nazionale.
5. Possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di investigazione privata coloro che:
a) sono iscritti all'Albo;
b) sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
c) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo e non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) documentano il possesso di strutture e mezzi tecnici adeguati allo svolgimento dell'attività;
f) indicano la sede legale e la sede operativa dell'istituto.
1. L'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di investigazione privata rilasciata ai sensi dell'articolo 7 ha
a) vengono a mancare i requisiti previsti dalla presente legge;
b) l'istituto di vigilanza e di investigazione privata non adempie a rilevanti compiti di sicurezza ad esso spettanti;
c) emerge una violazione grave e reiterata degli obblighi connessi all'autorizzazione.
1. Gli istituti di vigilanza e di investigazione privata provvedono alla formazione e all'aggiornamento degli agenti di sicurezza privata assunti, anche a tempo determinato, mediante:
a) la partecipazione, tre volte all'anno, ad appositi corsi di addestramento presso i poligoni del Tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli e, una volta all'anno, a corsi di addestramento per tiro dinamico;
b) lo svolgimento, ogni due anni, di corsi di qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da personale docente delle materie di cui all'articolo 4, comma 3, ad esclusione della materia relativa a nozioni di primo soccorso il cui insegnamento è affidato ad apposito personale autorizzato dal Ministero della salute.
3. Gli iscritti all'Albo che svolgono l'attività in forma individuale sono soggetti ai medesimi obblighi di formazione e di aggiornamento previsti dal comma 1.
1. Gli istituti di vigilanza e di investigazione privata esercitano le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà per il tramite dei propri agenti di sicurezza.
2. I servizi svolti dagli agenti di sicurezza si distinguono in:
a) servizi di sicurezza;
b) servizi di vigilanza;
c) servizi di tutela;
d) servizi di investigazione.
3. L'agente di sicurezza può espletare uno o più servizi dopo aver partecipato a corsi di specializzazione e a un esame per ciascuna tipologia di servizio.
1. L'agente di sicurezza con rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, con un istituto di vigilanza e di investigazione privata, ha l'obbligo di:
a) osservare le norme di sicurezza anticrimine impartite dall'istituto e approvate dalla Commissione permanente;
b) utilizzare correttamente gli impianti e i sistemi di sicurezza anticrimine e compiere tutte le operazioni di propria competenza necessarie a mantenerli efficienti segnalando tempestivamente agli organi competenti ogni loro malfunzionamento;
c) segnalare alle Forze dell'ordine il verificarsi di ogni reato, direttamente in caso di flagranza o di urgenza e per il tramite dei superiori gerarchici negli altri casi.
1. All'atto dell'iscrizione all'Albo, l'agente di sicurezza presta giuramento davanti al prefetto della provincia competente per territorio, il quale rilascia allo stesso un tesserino e una placca metallica, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno, idonei ad attestare la qualità e l'identità personali del titolare.
2. Il tesserino di cui al comma 1 reca l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio, ed è corredato di fotografia.
1. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi.
2. L'agente di sicurezza non è soggetto a limitazione nella detenzione delle armi leggere e delle relative munizioni, ma deve, qualora richiesto, dimostrarne la buona custodia.
3. L'agente di sicurezza può portare con sé un'arma leggera individuale anche al di fuori dell'ambito del servizio comandato.
4. L'agente di sicurezza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche cui sono state omologate.
5. La revoca del porto d'armi è disposta al venire meno dei requisiti di cui all'articolo 6 e ha valore su tutto il territorio nazionale.
1. Al fine di prevenire delitti contro l'incolumità delle persone, previa apposita autorizzazione del Ministro dell'interno, ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 può essere consentito l'utilizzo, durante il sevizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche.
2. Il Ministero dell'interno stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.
1. Gli agenti di sicurezza privata svolgono la loro attività facendo uso di divise conformi al modello approvato con apposito decreto del Ministro dell'interno.
2. Le divise di cui al comma 1 sono uguali per tutto il territorio nazionale.
1. L'agente di sicurezza, nell'esercito della sua attività, può rivestire, se autorizzato dal prefetto territorialmente competente, per periodi di tempo limitato e per motivi di ordine pubblico, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
1. L'agente di sicurezza è tenuto a sottoscrivere un abbonamento annuale ai mezzi pubblici il cui importo è stabilito
1. Data la particolare natura delle prestazioni professionali dell'agente di sicurezza, egli può sottoscrivere con uno o più istituti di vigilanza e di investigazione privata o con soggetti privati contratti concernenti prestazioni professionali atipiche per periodi da un minimo di quindici fino a un massimo di centocinquanta giorni all'anno, purché il corrispettivo previsto sia di importo inferiore a 50.000 euro annui lordi.
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