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PDL 1740

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1740



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, BERNARDO, BRUSCO, CESARO, FEDELE, JANNONE, MAZZONI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, RICEVUTO

Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i criteri per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province

Presentata il 28 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa per l'istituzione di nuove province, così come prevista dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ha dato luogo a delle conseguenze negative. In particolare, l'articolo 21, fissando come criterio determinante per l'istituzione di una nuova provincia il solo parametro demografico (attraverso l'espressione «di norma 200.000 abitanti») e omettendo ogni riferimento al numero dei comuni e alla dimensione territoriale necessarie allo scopo, ha dato vita a delle «micro-province». Queste hanno certamente un numero di abitanti vicino ai 200.000, ma con pochi comuni e una dimensione territoriale ridotta.
      Inoltre, non essendo prevista una distanza minima tra i capoluoghi preesistenti e quelli di nuova istituzione, si è verificata una disaggregazione delle aree metropolitane e una proliferazione di uffici provinciali, in contrasto con quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 del medesimo articolo 21.
      Infine, la normativa, nel favorire l'equilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale (ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo
 

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21), stabilendo come unico parametro quello demografico, discrimina le aree montane.
      La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, ha appunto tra i suoi obiettivi quello di eliminare tale discriminazione, introducendo il principio della compensazione tra popolazione, territorio e numero dei comuni [lettera b)]. Inoltre, ha la finalità di eliminare i fenomeni delle micro-province e della disaggregazione delle aree metropolitane, prevedendo un numero minimo di comuni e un congrua distanza tra capoluoghi vecchi e nuovi [lettera a)], nonché una determinata dimensione territoriale in aggiunta all'elemento demografico [lettera b)]. Infine, alla lettera c), si prevede la soppressione delle comunità montane e il conseguente assorbimento degli ambiti e delle funzioni di queste da parte delle nuove province, qualora queste vengano istituite in un'area prevalentemente montana.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

      «c) ciascuna provincia risultante dalle modificazioni territoriali deve comprendere almeno 20 comuni, i nuovi capoluoghi di provincia devono distare almeno 50 chilometri da quelli preesistenti e l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

      «e) di norma, la popolazione e il territorio delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non devono essere inferiori rispettivamente a 200.000 abitanti e a 500 chilometri quadrati; nelle aree prevalentemente montane, in presenza di una popolazione quantitativamente inferiore a 200.000 abitanti, il territorio deve essere almeno 1.000 chilometri quadrati e devono farne parte almeno trenta comuni»;

          c) alla lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «La nuova provincia, se istituita in un'area prevalentemente montana, si sostituisce alle comunità montane, che sono conseguentemente soppresse, e ne assume le funzioni».


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