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PDL 2647

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2647



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, FABRIS, ADENTI, AFFRONTI, CAPOTOSTI, D'ELPIDIO, LI CAUSI, MORRONE, PICANO, ROCCO PIGNATARO, ROSSI GASPARRINI, SATTA

Disciplina del turismo marino

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere tutte le forme di turismo legate al mare e al tempo stesso di favorire uno sviluppo del territorio integrato.
      Il mare è una risorsa essenziale per il nostro Paese e va costantemente tutelato e valorizzato. Il turismo marino diventa, quindi, uno strumento rilevante per la crescita delle nostre regioni, quasi tutte bagnate dal mare.
      L'attività di turismo marino consiste principalmente in quella serie di attività di ricezione e di ospitalità che sono esercitate dagli imprenditori turistici nelle zone costiere in strutture appositamente allestite.
      Esso comprende sia l'ittiturismo che il pescaturismo, pertanto la presente proposta di legge si prefigge di promuovere anche le forme di turismo legate alla pesca marittima, favorendo il consumo di prodotti del mare nazionali.
      Tale proposta di legge ricalca la disciplina dell'agriturismo ed è una sorta di «legge quadro», nel senso che saranno poi le regioni a stabilire le disposizioni attuative a seconda delle caratteristiche e delle specificità locali.
      Con la presente proposta di legge si propone anche la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali» al fine di armonizzare lo sviluppo regionale e creare percorsi che consentano un'azione di promozione
 

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e di valorizzazione delle zone costiere.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge, volta alla promozione del turismo marino, quindi di qualsiasi forma di turismo legato al mare in maniera integrata allo sviluppo del territorio.
      L'articolo 2 chiarisce quali sono le attività relative, e cioè quelle attività di ricezione e di ospitalità effettuate nelle zone costiere dagli imprenditori turistici e tutte le produzioni di beni e servizi, che possono essere realizzate anche a carattere artigianale e che sono legate in qualche modo al mare.
      L'articolo 3 prevede le disposizioni amministrative per le attività di turismo marino, delegando le regioni a stabilire criteri, limiti e obblighi a tale tipo di attività e istituendo un apposito elenco regionale di tutti i soggetti abilitati.
      A tali operatori possono essere concessi dei contributi finanziari per interventi che sono stabiliti con provvedimenti regionali e che prevedono il restauro, l'adattamento e l'allestimento dei locali o delle strutture destinate alle attività del turismo marino (articolo 4). Sono le stesse regioni che stabiliscono i criteri previsti per le modalità di accesso a tali contributi finanziari.
      L'articolo 5 prevede, infine, che le regioni possano promuovere e disciplinare, con proprie leggi, la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali» al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione europea e con le regioni, promuove ogni forma di turismo legato al mare al fine di:

          a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del mare;

          b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree costiere;

          c) favorire le iniziative a difesa dell'ambiente marittimo e del territorio circostante;

          d) recuperare il patrimonio edilizio costiero tutelando le peculiarità paesaggistiche;

          e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche costiere, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

          f) promuovere la cultura del mare e l'educazione alimentare;

          g) favorire uno sviluppo ecosostenibile dell'economia delle zone costiere.

Art. 2.
(Definizione di attività di turismo marino).

      1. Per attività di turismo marino si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori turistici nelle zone costiere, organizzati anche nella forma di società di capitali oppure associati fra loro, e le attività di produzione di beni e di servizi anche a carattere artigianale, legate al mare, o

 

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connesse alla pesca e all'allevamento. Il turismo marino comprende l'ittiturismo e il pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività di turismo marino:

          a) dare ospitalità nelle strutture appositamente allestite dagli imprenditori, nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi di cui gli stessi imprenditori abbiano la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1 o di altri imprenditori locali di pesca professionale;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche prevalentemente di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico i prodotti derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1;

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sul mare e sui prodotti ittici, valorizzando le specialità gastronomiche locali a base di pesce.

Art. 3.
(Disposizioni amministrative).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di turismo marino e istituiscono l'elenco regionale dei soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività.

 

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Art. 4.
(Contributi finanziari).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di turismo marino possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, all'adattamento e all'allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.

Art. 5.
(Realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali»).

      1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali».
      2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi turistici lungo i quali sorgono strutture di produzione o di trasformazione o di distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente ai prodotti del mare, compresi quelli ittici, o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.


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