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PDL 1538-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1538-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CIALENTE, CORDONI, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, GIANNI FARINA, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PAGLIARINI, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, FRANCO RUSSO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPERANDIO, SPINI, TRUPIA, VENTURA

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera

Presentata il 1o agosto 2006

(Relatore: DI SALVO)


NOTA:  La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 12 giugno 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1538 Nicchi, riguardante le disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera;

          rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

      all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

      2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2594 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.       2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
      3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data       3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data

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di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
        4. Nella predisposizione dei moduli di cui al comma 1 il Ministero definisce le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
      4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.       5. Identico.
      5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.       6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
        7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


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