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PDL 2581

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2581



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIULIETTI

Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 217 A (III), il 10 dicembre 1948 adottava e proclamava la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Dichiarazione universale è il primo atto internazionale contenente, nei suoi trenta articoli, un elenco organico di diritti fondamentali. Essa è all'origine del diritto internazionale dei diritti umani, costituito da convenzioni giuridiche le quali, richiamando espressamente la Dichiarazione universale, la promuovono al rango di «fonte delle fonti» del nuovo diritto panumano. Nell'incipit del suo preambolo, è proclamato che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».
      Nella Dichiarazione sono enunciati, oltre ai diritti civili e politici, anche i diritti economici e sociali, alla luce del principio della loro interdipendenza e indivisibilità.
      Nella Dichiarazione universale figura un articolo di portata strategica, l'articolo 28, che definisce il concetto di «pace» partendo dai diritti fondamentali della persona: «Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati». È il concetto di «pace positiva», intesa non soltanto come assenza di guerra, ma soprattutto come azioni di
 

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cooperazione e di solidarietà da realizzare, senza soluzione di continuità, dalla città e dal villaggio fino al mondo. La Dichiarazione universale addita «l'insegnamento e l'educazione» quale strada maestra per il rispetto dei diritti umani.
      A sessant'anni dalla proclamazione della Dichiarazione universale, la realtà istituzionale dei diritti umani internazionalmente riconosciuti risulta organizzata in un «sistema universale», gestito dalle Nazioni Unite, e in «sistemi regionali», gestiti nella sfera operativa di organizzazioni regionali quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione degli Stati americani, l'Unione africana, la Lega degli Stati arabi. Questi sistemi operano sulla base del «nuovo» diritto internazionale, che ha radici nella prima parte della Carta delle Nazioni Unite e le cui fonti principali sono costituite, oltre che dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale, dai due Patti internazionali del 1966, dalle successive convenzioni giuridiche a raggio di operatività mondiale (tra le quali quelle contro la discriminazione razziale, contro la discriminazione nei riguardi delle donne, contro la tortura, sui diritti dei bambini, per l'abolizione della pena di morte), dalla Convenzione europea sui diritti umani del 1950, dall'analoga Convenzione interamericana del 1979, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli dei 1986, nonché dalle convenzioni giuridiche regionali riguardanti categorie di diritti o di persone particolarmente vulnerabili.
      La complessa normativa sopranazionale dei diritti umani è monitorata da una rete di appositi organismi di tutela sia giuridica sia politica dei diritti umani. Con raggio di operatività mondiale si segnalano in particolare il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, i Comitati indipendenti delle Nazioni Unite preposti a controllare l'applicazione delle convenzioni internazionali, i tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e il Rwanda, la Corte penale internazionale. Sul piano regionale sono in funzione: tre corti regionali dei diritti umani (europea, interamericana, africana); il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; l'Alto Commissario per i diritti delle minoranze dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa; il Comitato per i diritti umani della Lega araba. Operano inoltre capillarmente reti permanenti di monitoraggio e di osservazione delle organizzazioni non governative, nonché migliaia di «monitori» all'interno delle molteplici, ricorrenti operazioni internazionali di pace realizzate dalle Nazioni Unite e da altre istituzioni internazionali.
      Quanto sta avvenendo sia nel sistema universale sia nei sistemi regionali dei diritti umani è ancora scarsamente conosciuto.
      La celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale, prevista dalla presente proposta di legge, si pone l'obiettivo di utilizzare la ricorrenza di questo evento fondamentale nella storia della comunità internazionale per stimolare una riflessione approfondita e un esame dello stato attuale della promozione e della protezione dei diritti umani nel mondo, per favorire ulteriori progressi nel riconoscimento e nella tutela di questi diritti e per intensificare l'informazione e l'educazione in questo campo. Culmine della celebrazione sarà la giornata del 10 dicembre 2008, giorno della ricorrenza dell'adozione della Dichiarazione universale.
      A tutti i Governi viene chiesto di identificare o di creare le opportune strutture e di predisporre programmi nazionali che assicurino il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, dei Parlamenti, delle istituzioni accademiche e culturali, degli enti locali e regionali, delle scuole e della società civile nel suo insieme.
      Per quanto concerne il nostro Paese, occorre promuovere al più presto i provvedimenti necessari per dotare la celebrazione di un'adeguata struttura, di uno specifico programma e dei necessari mezzi finanziari.
      Il Ministro competente è quello per i diritti e le pari opportunità, il quale agisce di concerto con i Ministri degli affari esteri
 

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e della pubblica istruzione. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità istituisce il «Comitato nazionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei dritti dell'uomo», del quale fanno parte, oltre ai rappresentanti degli altri Ministeri interessati, anche i rappresentanti dei due rami dei Parlamento, degli enti di governo locale e regionale, in particolare del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, delle università che hanno istituito centri specializzati sui diritti umani e corsi di laurea in materia, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni non governative.
      Per quanto concerne il programma, spetta al Comitato stesso elaborare un ampio e articolato progetto, rispondente all'obiettivo della celebrazione. Le finalità sono essenzialmente quelle di:

          a) promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale e del diritto internazionale dei diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione;

          b) promuovere l'insegnamento dei diritti umani a tutti i livelli educativi;

          c) contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative ai diritti umani, attraverso attività quali l'informazione, l'educazione, la formazione e la ricerca;

          d) promuovere la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani alle quali l'Italia non ha provveduto a dare esecuzione;

          e) sostenere la creazione e lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani;

          f) promuovere un attento esame dello stato di attuazione in Italia delle norme internazionali in materia di diritti umani.

      In aggiunta alle cerimonie ufficiali il programma comporterà dunque: attività di formazione e di educazione; produzione e diffusione di materiale informativo e scientifico; progetti congiunti con le istituzioni delle Nazioni Unite operanti in Italia aventi attinenza con i diritti umani; esame e promozione di possibili progressi nel nostro Paese, quali, ad esempio, ratifiche di accordi internazionali ancora non resi esecutivi, rafforzamento dell'insegnamento dei diritti umani nelle scuole e nelle università; appositi programmi sui mezzi di informazione, in particolare per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo; raccordo con le organizzazioni non governative operanti nei diversi settori dei diritti umani; attività pubblicistiche attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione.
      Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi alla celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che si svolgerà nel 2008, è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 e di 1.500.000 euro per l'anno 2008. Il Comitato, non appena sarà formalmente costituito, delibererà un programma articolato delle iniziative e delle manifestazioni di celebrazione della ricorrenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono state contenute a vantaggio delle spese per la realizzazione degli interventi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in conformità alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono affidati a un Comitato da istituire con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato può avvalersi dell'assistenza del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.
      2. Per le attività relative alla celebrazione, il Comitato è posto sotto la presidenza onoraria del Ministro per i diritti e le pari opportunità ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da due membri di ciascun ramo del Parlamento designati dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché da rappresentanti degli enti di governo locale e regionale, delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia, delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative.
      3. Le principali finalità delle attività del Comitato sono le seguenti:

          a) promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale dei diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione;

          b) promuovere l'insegnamento dei diritti umani a tutti i livelli educativi;

          c) contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative

 

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ai diritti umani attraverso attività quali l'informazione, l'educazione, la formazione e la ricerca;

          d) promuovere iniziative volte ad agevolare la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani alle quali l'Italia non ha provveduto a dare esecuzione;

          e) sostenere la creazione e lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani;

          f) promuovere un attento esame dello stato di attuazione in Italia delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del Comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2007 e di 1.500.000 euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che provvede a erogare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria.
      2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero degli affari esteri che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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