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PDL 2742

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2742



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, ASTORE, BELISARIO, BORGHESI, COSTANTINI, D'ULIZIA, MISITI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, OSSORIO, PEDICA, PORFIDIA, RAITI, RAZZI

Modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari

Presentata il 6 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
      Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi. È stata talora prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale. In tale modo si è data una complessiva rappresentazione di banalizzazione di situazioni che, invece, comportano grossi danni per l'economia e la società.
      Appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo anche l'inasprimento delle pene applicabili, con l'aggiunta di quelle pecuniarie, che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una
 

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materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività. Ciò accade in alcuni ordinamenti giuridici stranieri, come quello degli Stati Uniti, che hanno aumentato in modo rilevante le pene per questo tipo di delitti, proprio mentre in Italia venivano svilite.

      La presente proposta di legge rappresenta una revisione organica più severa del sistema delle disposizioni penali in materia di società, volta a restituire serietà e attendibilità al nostro sistema economico.
      Essa reintroduce, all'articolo 1, per i casi ordinari, la disciplina del reato di falso in comunicazioni sociali che contempla un illecito proprio di pericolo, con l'aggravamento, però, della pena della multa per i casi di effettivo danno.
      Inoltre, con l'articolo 2, sono introdotti due nuovi articoli del codice civile, gli articoli 2621-bis e 2621-ter. Il primo prevede delle sanzioni più rigide per i casi di particolare gravità, come quelli riguardanti i più recenti scandali, se il fatto previsto dall'articolo 2621 concerne società quotate in borsa, o se cagiona un danno a un numero rilevante di risparmiatori o se arreca grave danno all'economia nazionale. Il secondo articolo dispone un'attenuazione per i casi meno gravi fino all'estinzione del reato in caso di integrale risarcimento del danno.
      Si è poi proceduto, con l'articolo 3, a sostituire l'articolo 2622 del codice civile, inserendo il delitto di notizie sociali riservate.
      Alla luce delle modifiche proposte si è poi concretamente proceduto all'abrogazione, all'articolo 7, dell'articolo 2627 del codice civile, al fine di coordinare le norme ivi previste con le nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.

      Si è inoltre previsto di rendere più coerenti e compatibili le sanzioni e le pene per numerosi reati legati a false comunicazioni sociali.
      Con l'articolo 4 si propone un adeguamento dell'apparato sanzionatorio in caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
      Con l'articolo 5 si modifica, invece, l'apparato sanzionatorio dell'articolo 2625 del codice civile (impedito controllo).
      Con l'articolo 6 si interviene sull'articolo 2626 del codice civile riguardante l'indebita restituzione dei conferimenti.
      Con l'articolo 7, come detto, si abroga l'articolo 2627 dei codice civile, le cui norme risultano ricomprese nel novellato articolo 2621 del medesimo codice.
      Con l'articolo 8 si interviene sulla disciplina riguardante le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate, anche in questo caso rivedendo il relativo apparato sanzionatorio.
      Con l'articolo 9 si è intervenuti modificando l'articolo 2629 del codice civile, riferito alle operazioni in pregiudizio dei creditori, sopprimendo la necessità della querela per la persona ed inserendo anche in questo caso sanzioni più rigide, prevedendo però che il reato possa considerarsi estinto nel caso il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.
      L'articolo 10 modifica a sua volta, secondo gli stessi princìpi, l'articolo 2632 del codice civile, riguardante la formazione fittizia del capitale.
      Con l'articolo 11 è modificato l'articolo 2633 del codice civile, riguardante l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, sopprimendo come nell'articolo 9 della presente proposta di legge, la necessità della querela per la persona ed inserendo sanzioni più rigide, e prevedendo anche in questo caso che il reato possa considerarsi estinto nel caso il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.
      L'articolo 12 e l'articolo 13 modificano rispettivamente gli articoli 2634 (infedeltà patrimoniale) e 2637 (aggiotaggio) del codice civile, aumentando in entrambi i casi le pene correlate alle due fattispecie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:

          1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

          2) gli amministratori che:

          a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;

 

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          b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

          3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:

          a) in violazione dell'articolo 2433-bis;

          b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

      La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.
      Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.
      Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali».

 

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Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

          «Art. 2621-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:

          1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

          2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

          3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

      Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.

          Art. 2621-ter. - (Circostanze attenuanti ed estinzione del reato). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.
      Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 2622. - (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
      Il delitto è perseguibile d'ufficio».

Art. 4.

      1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

          b) al secondo comma, le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000».

Art. 5.

      1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a

 

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10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000»;

          b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 6.

      1. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 7.

      1. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.

Art. 8.

      1. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

              «Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000»;

          c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo,».

Art. 9.

      1. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse

 

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e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

              «Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

Art. 10.

      1. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 11.

      1. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa ,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

 

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Art. 12.

      1. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 13.

      1. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «della reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».


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