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PDL 2753

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2753



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINOTTI

Benefìci in favore del personale militare esposto all'amianto

Presentata il 7 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della tutela della salute del personale militare esposto all'amianto è da tempo all'attenzione del Ministero della difesa, in relazione alle gravi malattie contratte dal personale militare esposto a tale sostanza, altamente cancerogena, la quale ha fatto riscontrare nel nostro Paese indici di mortalità elevati specialmente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha disposto la cessazione dell'impiego della sostanza. Indagini epidemiologiche hanno infatti documentato che l'assunzione per inalazione delle fibre di amianto provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.

      In materia, nella scorsa legislatura venne portata all'esame parlamentare una proposta di legge (atto Camera n. 3653) volta ad attribuire benefìci previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che, pur essendo stato esposto all'amianto, non poteva fruire delle agevolazioni di natura previdenziale di cui alla citata legge n. 257 del 1992, riconosciute soltanto ai lavoratori del settore privato (supervalutazione dei periodi di servizio prestato e anticipazione dell'accesso alla pensione - articolo 13, comma 8).

      Nel corso dell'esame dell'iniziativa legislativa in questione, venne accettata l'interpretazione secondo la quale tali benefìci - estesi a tutti i lavoratori a seguito del disposto dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - spettano anche al personale militare esposto all'amianto. L'iniziativa, comunque, non ebbe seguito, anche per l'assenza di adeguata copertura finanziaria.

      Mancando, tuttavia, una norma che espliciti l'applicabilità della normativa sopra richiamata (ivi compreso il decreto del
 

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Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, attuativo dell'articolo 47 in questione) a categorie disciplinate da regimi speciali, quali le Forze armate, e riscontrandosi, altresì, concrete difficoltà per l'acquisizione della necessaria documentazione probatoria ai fini del riconoscimento delle provvidenze in parola (documentazione che la normativa citata prevede sia rilasciata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si è ravvisata la necessità di uno specifico provvedimento legislativo inteso a stabilire, in modo inequivocabile, che il personale militare esposto all'amianto sia destinatario dei relativi benefìci previdenziali.

      Quanto finora rilevato è di massima importanza, considerato che esiste un notevole numero di militari - si pensi, in particolare, al personale imbarcato su unità navali, operante in ambienti angusti ad aerazione forzata, come quello addetto al sistema di propulsione delle unità navali - che si è trovato in stretto contatto con l'amianto, pur non avendolo direttamente manipolato, riportando gravi malattie, in alcuni casi anche con effetto letale.

      Proprio in ragione delle particolarissime condizioni in cui ha operato il personale di cui trattasi, e in considerazione del lungo tempo di latenza delle forme tumorali legate all'amianto (valutato in 20-30 anni), si è ritenuto di ridurre a cinque anni il periodo di esposizione alla sostanza - fissato attualmente in dieci anni - per ottenere i benefìci previdenziali sopra indicati. Benefìci che, in considerazione della specifica ratio, si è ritenuto possano essere cumulati con altri eventuali benefìci previdenziali connessi al servizio militare prestato.
      In relazione alle accennate difficoltà probatorie connesse alla peculiare condizione militare - che impone agli interessati frequenti spostamenti di sede - si è poi stabilito di rimettere agli organi tecnici e della sanità militare l'accertamento e la certificazione relativi alla sussistenza e alla durata dell'esposizione all'amianto.
      Infine, per assimilabilità con la categoria delle così dette «vittime dell'uranio impoverito», destinataria dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo), si è ritenuto di inserire anche il citato personale militare esposto all'amianto tra i destinatari di tale disposizione, mediante una modifica all'articolo 1, comma 564, della medesima legge.
      Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'onere è stato distinto in relazione ai diversi benefìci ed è stato imputato all'accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per un importo complessivo di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1 provvede il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

          a) per il personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura di 1,50 per ogni anno o frazione di anno;

          b) per il personale imbarcato con compiti diversi da quelli indicati alla lettera a), per quello impiegato presso gli stabilimenti, arsenali e cantieri navali e per quello addetto al servizio antincendi, il coefficiente è determinato nella misura di 1,25 per ogni anno o frazione di anno;

          c) per il personale non compreso nelle lettere a) e b), il coefficiente è determinato nella misura di 1 per ogni anno o frazione di anno.

      2. Le maggiorazioni di anzianità di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri benefìci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

 

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Art. 2.
(Procedure).

      1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 1 il personale interessato deve presentare domanda ai comandi o agli uffici di appartenenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi fini, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dai competenti organi tecnici e della sanità militare.

Art. 3.
(Altri benefìci)

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

      «562-bis. A decorrere dall'anno 2007, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro»;

          b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: «, nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio».

Art. 4
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e dell'articolo 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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