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PDL 2680

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2680



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTANTINI

Introduzione dell'articolo 10-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore

Presentata il 18 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale negli ultimi anni ha ritenuto necessario interpretare le norme in materia di eleggibilità in senso favorevole o comunque tutelando per quanto possibile il diritto del cittadino all'elettorato passivo.
      Tale impostazione è senza dubbio coerente con il dettato costituzionale e con lo spirito di un sistema democratico avanzato. Ancora di più dopo che il diritto di elettorato passivo è stato ricondotto nella sfera dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione.
      Esistono parimenti necessità ed eventualità che non possono essere trascurate a fronte di evidenti trasformazioni degli assetti politico-istituzionali e dei meccanismi stessi di rappresentanza. Lo stesso processo di formazione del consenso ha evidentemente subìto negli anni profonde trasformazioni ed è chiaro come proprio tale processo sia non solo caratterizzante ma fondamentale per gli equilibri di un sistema democratico che possa ritenersi effettivamente tale, dunque efficace e coerente. Fatto salvo il principio di tutela massima della rappresentatività in un sistema democratico, appare oggi necessario riflettere sulla democrazia stessa e sui suoi meccanismi vitali.
      In questo senso appare utile considerare il fatto che l'attuale normativa in
 

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materia risale al 1957, ed è dunque legittimo ipotizzare un suo ripensamento, una sua coerente evoluzione.
      In un'ottica strutturale e di sistema che sia coerente con una solida cultura democratica va sottolineato come ad ogni organo spettino precise responsabilità e come dunque debba essere il legislatore ad assolvere al dovere istituzionale di affrontare un necessario adeguamento legislativo in una materia cruciale per l'assetto e il futuro del Paese, affinché si affermi cioè un elevato livello di cultura e di prassi democratica. Non può essere e non possiamo aspettarci che sia la Corte costituzionale a dare indicazioni: in questo senso sarebbe errato affidarle una responsabilità che ricade sul Parlamento.
      È infatti al legislatore che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, demanda il potere di definire i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
      L'impostazione della Corte costituzionale ha finora trovato un continuo riscontro nei lavori della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati mossasi alla luce del consolidato principio che non è consentita un'interpretazione estensiva o analogica delle norme restrittive dell'elettorato passivo.
      Nel «caso Berlusconi» la Giunta delle elezioni non ha ritenuto, infatti, di dover applicare la fattispecie di ineleggibilità prevista dall'articolo 10, numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a colui che esercita indirettamente le attività di impresa previste dalla norma, ma, nelle tre occasioni successive nelle elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001, ha sempre dichiarato l'infondatezza dei ricorsi proposti avverso l'elezione dell'onorevole Berlusconi in virtù dell'impossibilità di far valere la norma in questione, in quanto la dizione «in proprio» per qualificare la titolarità di una concessione deve intendersi «in nome proprio».
      In questo modo la fattispecie di ineleggibilità non era risultata applicabile al deputato Berlusconi, la cui posizione era riferibile alla società concessionaria, non già in nome proprio, ma soltanto a mezzo di partecipazioni azionarie indirette.
      Appare evidente, come detto, che di fronte alla legislazione vigente attendersi interpretazioni differenti avrebbe potuto aprire ipotesi poso coerenti con il ruolo proprio delle istituzioni. La modernità ci obbliga a scelte utili e necessarie per il Paese.
      Il problema principale non è dunque riferibile a singoli casi su cui si sono incentrate forse troppe aspettative, non è la questione del singolo, per quanto possa essere nei fatti e nella pratica distorta, a dover essere risolta; vi è la necessità di una riforma di sistema, di un adeguamento della legislazione alle esigenze dei tempi moderni.
      Per meglio comprendere, basta una semplice osservazione: nelle decisioni prese in questi anni sia dalla Corte costituzionale che dalla Giunta delle elezioni non si è tenuto conto del fatto che le più importanti concessioni oggi, a differenza di quanto immaginato dal legislatore nel 1957, in una realtà ovviamente diversa da quella attuale, sono ormai assegnate a società di capitali; soprattutto appare evidente il fatto che sia la Corte che la Giunta hanno ignorato nei loro giudizi, attenendosi alla legislazione vigente, l'evoluzione degli assetti proprietari e delle architetture dei gruppi societari, nonché i profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto negli strumenti e nei canali attraverso cui si svolge oggi la comunicazione politica.
      Onorevoli colleghi, alla luce di quanto esposto appare chiaro il dovere da parte del legislatore di intervenire; è necessario quanto prima estendere la previsione di ineleggibilità coerentemente alle nuove esigenze e fattispecie. Non fosse altro che per evitare contraddizioni grottesche come quella per cui attualmente il proprietario di una concessione anche piccola può essere dichiarato ineleggibile, mentre colui il quale risulti avere il controllo azionario anche a mezzo di partecipazioni indirette della stessa concessione risulta invece eleggibile, non ricoprendo alcuna carica formale.
 

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      Dunque è chiaro come si debba estendere la fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 10, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 a tutti i soggetti che, controllando direttamente o indirettamente imprese che svolgono la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, si trovano in una posizione che può conferire loro una capacità di influenza sull'opinione pubblica che deve riuscire ad essere ricondotta alla necessità inderogabile di difendere il corretto funzionamento dei meccanismi di formazione del consenso e dunque della democrazia.
      Questo è, nella sostanza, il contenuto del comma 1 dell'unico articolo di cui consta la presente proposta di legge, che introduce all'interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 una precisa disposizione in tal senso. Il comma 2 inserisce la stessa previsione all'interno del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
      Il testo dell'articolo 1 contiene ai commi 3 e 4 l'introduzione di strumenti idonei a rafforzare il sistema di esclusione dell'ineleggibile dalla competizione elettorale, anche per rispondere a sollecitazioni indirettamente contenute in alcune pronunce della Corte costituzionale. La semplice nullità dell'elezione, infatti, non sembra idonea a restituire al momento elettorale quelle garanzie legate al suo svolgimento e ai suoi risultati che la presenza in lista di soggetti ineleggibili inevitabilmente potrebbe alterare. In altri termini, l'esclusione dell'ineleggibile ormai già eletto lascerebbe immutate le alterazioni che la sua presenza in lista e nella competizione elettorale potrebbe aver determinato, anche sul piano dei risultati complessivi.
      Il sistema è quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Gli articoli 22 e seguenti già disciplinano, infatti, alcune ipotesi di esclusione dalle liste di candidati ineleggibili (ad esempio, perché non iscritti nelle liste elettorali).
      Per ridurre il più possibile l'eventualità che soggetti ineleggibili partecipino comunque alle competizioni elettorali si è, quindi, prevista l'obbligatorietà di presentare per ciascun candidato una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità (sanzionata penalmente dal successivo articolo 76 del medesimo decreto, per il caso di dichiarazioni mendaci), nonché l'estensione del potere di esclusione di liste o di candidati già contemplata all'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle ipotesi precedentemente disciplinate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. - 1. Non sono eleggibili i soggetti che risultano avere la titolarità o il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.
      3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:

          a) agli amministratori delle imprese di cui al medesimo comma 1, qualora siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

 

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          b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

      2. All'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
      3. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis del presente testo unico».

      4. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis».


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