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PDL 2582

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2582



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, FABRIS, ADENTI, CAPOTOSTI, D'ELPIDIO, GIUDITTA, MORRONE, PICANO, ROCCO PIGNATARO, ROSSI GASPARRINI, SATTA

Istituzione della professione di mediatore familiare

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 8 febbraio 2006, n. 54, disciplinando l'affidamento condiviso dei figli, ha realizzato una piccola rivoluzione in materia di diritto di famiglia, introducendo nuove disposizioni e nuovi princìpi tanto nel codice civile quanto nel codice di procedura civile.
      La nuova normativa ha previsto, quale regola generale, l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, separati o divorziati, ai quali è riconosciuto l'esercizio congiunto della potestà al fine di renderli corresponsabili nell'educazione della prole.
      Nell'ottica di un confronto aperto e costruttivo tra coniugi separati o divorziati, al fine di garantire un maggiore equilibrio ai figli, vittime dell'alta conflittualità dei propri genitori, interviene la nuova pratica della mediazione familiare, tendente a creare una nuova cultura della separazione.
      La nuova legge, in materia di diritto di famiglia, accoglie la mediazione familiare come opportunità. Frequentemente, in caso di conflitto familiare, la via giudiziaria viene privilegiata con l'intervento di giudici non sempre specializzati in materia, i quali si trovano a incidere nell'intimità delle relazioni affettive tra le parti.
      Si impone, pertanto, la necessità di istituzionalizzare l'attività professionale del mediatore familiare, già esistente e operante ma non regolamentata a livello nazionale, in quanto vi è il rischio concreto che la pratica della mediazione familiare si diffonda nel nostro Paese in modo improvvisato, attraverso la riconversione
 

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disinvolta di approcci e di competenze diversi.
      L'obiettivo essenziale è quello di creare figure professionali dotate di specifiche conoscenze, formate secondo parametri scientifici e culturali controllati e verificati, la cui attività è monitorata nel tempo.
      La presente proposta di legge è strutturata nel seguente modo: all'articolo 1 sono previste le finalità della legge che è volta a regolamentare, nel quadro delle iniziative a sostegno della coppia e della famiglia, l'attività del mediatore familiare.
      Tali attività, descritte nell'articolo 2, consistono nell'assistenza, specializzata e qualificata, ai coniugi e ai figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, contribuendo a costruire forme di negoziazione tra le parti in conflitto per ristabilire le relazioni genitoriali e materiali, assicurando, così, una frattura meno traumatica del nucleo familiare.
      Pertanto, per regolamentare l'attività di questa figura professionale l'articolo 3 prevede l'istituzione di un'Associazione nazionale a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi.
      L'Associazione nazionale dei mediatori familiari (articolo 4) è fornita di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria e determina, nel rispetto delle leggi in materia, con il proprio statuto, la sua organizzazione.
      Successivamente, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede i requisiti di accesso all'esame di abilitazione (di cui all'articolo 6) e di iscrizione all'Associazione nazionale.
      Gli articoli 7 e 8 regolamentano le sanzioni disciplinari e le ipotesi di incompatibilità dell'attività di mediatore con altre professioni.
      È affidata al Ministro della giustizia l'attività di vigilanza, di monitoraggio, di divulgazione e di sostegno dell'attività del mediatore familiare (articolo 9).
      Infine, all'articolo 10 è prevista la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2007.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è volta a regolamentare, nel quadro delle iniziative a sostegno della coppia e della famiglia, l'attività del mediatore familiare, al fine di favorire la comunicazione e la conciliazione tra i coniugi nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, nonché dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, definendo altresì l'ordinamento, il profilo professionale e i titoli per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

Art. 2.
(Attività del mediatore familiare).

      1. Il mediatore familiare, nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328, e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, svolge le seguenti attività:

          a) assiste, secondo princìpi di neutralità e di imparzialità e con autonomia tecnico-professionale, i coniugi e i figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, nonché dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, al fine di assicurare una frattura meno traumatica possibile del nucleo familiare;

          b) promuove forme di negoziazione tra le parti in conflitto, anche grazie all'apporto di operatori dotati di specifiche conoscenze professionali e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore;

          c) sollecita le parti a ristabilire la comunicazione tra loro, al fine di pervenire alla realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni genitoriali

 

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e materiali dopo la separazione o il divorzio;

          d) compone il conflitto relativo alla fine della coniugalità, nel rispetto del quadro legale esistente per il rilancio di una genitorialità condivisa.

      2. La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
      3. Nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, il mediatore familiare esercita esclusivamente attività tecnico-professionale fornendo, ai sensi delle norme vigenti in materia, assistenza e collaborazione all'autorità giudiziaria.

Art. 3.
(Associazione nazionale dei mediatori familiari).

      1. È istituita l'Associazione nazionale dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi.
      2. L'Associazione, articolata a livello nazionale, è disciplinata sulla base di un atto costitutivo e di uno statuto redatti e approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, al fine di consentire alla medesima di svolgere la propria attività istituzionale, di regolare i rapporti tra gli associati e tra questi e i terzi, in conformità alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Art. 4.
(Iscrizione all'Associazione e norme di funzionamento).

      1. Hanno diritto di iscriversi all'Associazione i mediatori familiari che hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.
      2. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'Associazione sono posti a carico degli iscritti, i quali sono tenuti alla

 

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corresponsione della quota associativa nella misura fissata ai sensi dello statuto di cui al comma 4.
      3. L'associazione ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina, con lo statuto, la propria organizzazione, nel rispetto delle legislazione vigente in materia.
      4. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione sono predisposti dall'Associazione medesima entro un mese dalla data della sua costituzione e sono sottoposti, entro il mese successivo, per l'approvazione, al Ministro della giustizia, cui è affidata la vigilanza sull'Associazione.

Art. 5.
(Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione).

      1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 e dell'iscrizione all'Associazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) avere compiuto i diciotto anni di età;

          c) godere dei diritti civili e politici;

          d) non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;

          e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

          f) non essere sottoposti a misure di prevenzione;

          g) non essere assoggettati a fallimento o ad altra procedura concorsuale;

          h) avere conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali, scienze della formazione primaria o lauree equipollenti;

          i) avere frequentato corsi di specializzazione e di formazione in mediazione familiare presso strutture pubbliche o private

 

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riconosciute, aventi la durata di almeno 230 ore, ai sensi delle direttive del Forum europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare, ovvero avere svolto un periodo di praticantato della durata di sei mesi presso centri o associazioni aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia, nel divorzio e nella separazione personale dei coniugi, attraverso il ricorso alla tecnica della mediazione familiare.

      2. Le strutture pubbliche e private nonché i centri e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Esame di abilitazione).

      1. Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare è nominata, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, una commissione composta dal presidente e da quattro membri, scelti tra docenti universitari in giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali e scienze della formazione primaria, nonché tra liberi professionisti esercenti in materia, con esperienza professionale di almeno cinque anni.
      2. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare consiste in una prova pratica e in una prova orale, su argomenti prescelti dalla commissione di cui al comma 1.
      3. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova pratica è stabilito dalla commissione di cui al comma 1.
      4. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare

 

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ha luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della giustizia, che individua le sedi di esame, in relazione alle attrezzature e alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dell'esame, e stabilisce la data in cui ha inizio ciascuna sessione. Ai candidati è data facoltà di sostenere l'esame in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica hanno ottenuto 30/100 dei voti a disposizione della commissione.
      6. Al termine dell'esame di abilitazione la Commissione di cui al comma 1 assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova. Conseguono l'idoneità i candidati che hanno ottenuto complessivamente 60/100 dei voti a disposizione della Commissione.

Art. 7.
(Sanzioni disciplinari).

      1. All'iscritto all'Associazione che si rende responsabile di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta una delle sanzioni disciplinari previste dallo statuto dell'Associazione.
      2. Avverso le sanzioni comminate ai sensi del comma 1 l'interessato può ricorrere in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
      3. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
      4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato delle violazioni contestategli. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
      5. Per quanto non espressamente disposto dallo statuto dell'Associazione, ai procedimenti disciplinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

 

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Art. 8.
(Incompatibilità).

      1. L'esercizio della professione di mediatore familiare è incompatibile con l'esercizio delle professioni di avvocato e di psicologo nonché con l'attività di impresa, in nome proprio o per conto di terzi.

Art. 9.
(Attività del Ministro della giustizia).

      1. Ai fini della presente legge, è affidato al Ministro della giustizia lo svolgimento delle seguenti attività:

          a) esercizio della vigilanza sull'Associazione;

          b) monitoraggio, attuazione e aggiornamento della legislazione vigente in materia di mediazione familiare, anche in relazione alle esigenze delle realtà territoriali;

          c) promozione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione, al fine di favorire la conoscenza dell'attività del mediatore familiare;

          d) assunzione di iniziative miranti a un più diffuso ricorso al mediatore familiare in quanto specialista abilitato e qualificato;

          e) sostegno alla realizzazione di canali educativi a livello nazionale;

          f) sostegno a progetti pilota innovativi, a forte valenza sociale, sulla conflittualità familiare.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

 

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si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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