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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2582 |
1. La presente legge è volta a regolamentare, nel quadro delle iniziative a sostegno della coppia e della famiglia, l'attività del mediatore familiare, al fine di favorire la comunicazione e la conciliazione tra i coniugi nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, nonché dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, definendo altresì l'ordinamento, il profilo professionale e i titoli per l'esercizio della professione di mediatore familiare.
1. Il mediatore familiare, nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328, e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, svolge le seguenti attività:
a) assiste, secondo princìpi di neutralità e di imparzialità e con autonomia tecnico-professionale, i coniugi e i figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, nonché dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, al fine di assicurare una frattura meno traumatica possibile del nucleo familiare;
b) promuove forme di negoziazione tra le parti in conflitto, anche grazie all'apporto di operatori dotati di specifiche conoscenze professionali e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore;
c) sollecita le parti a ristabilire la comunicazione tra loro, al fine di pervenire alla realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni genitoriali
d) compone il conflitto relativo alla fine della coniugalità, nel rispetto del quadro legale esistente per il rilancio di una genitorialità condivisa.
2. La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
3. Nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, il mediatore familiare esercita esclusivamente attività tecnico-professionale fornendo, ai sensi delle norme vigenti in materia, assistenza e collaborazione all'autorità giudiziaria.
1. È istituita l'Associazione nazionale dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi.
2. L'Associazione, articolata a livello nazionale, è disciplinata sulla base di un atto costitutivo e di uno statuto redatti e approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, al fine di consentire alla medesima di svolgere la propria attività istituzionale, di regolare i rapporti tra gli associati e tra questi e i terzi, in conformità alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.
1. Hanno diritto di iscriversi all'Associazione i mediatori familiari che hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.
2. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'Associazione sono posti a carico degli iscritti, i quali sono tenuti alla
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 e dell'iscrizione all'Associazione, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) avere compiuto i diciotto anni di età;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;
e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;
f) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
g) non essere assoggettati a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
h) avere conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali, scienze della formazione primaria o lauree equipollenti;
i) avere frequentato corsi di specializzazione e di formazione in mediazione familiare presso strutture pubbliche o private
2. Le strutture pubbliche e private nonché i centri e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare è nominata, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, una commissione composta dal presidente e da quattro membri, scelti tra docenti universitari in giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali e scienze della formazione primaria, nonché tra liberi professionisti esercenti in materia, con esperienza professionale di almeno cinque anni.
2. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare consiste in una prova pratica e in una prova orale, su argomenti prescelti dalla commissione di cui al comma 1.
3. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova pratica è stabilito dalla commissione di cui al comma 1.
4. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare
1. All'iscritto all'Associazione che si rende responsabile di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta una delle sanzioni disciplinari previste dallo statuto dell'Associazione.
2. Avverso le sanzioni comminate ai sensi del comma 1 l'interessato può ricorrere in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
3. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato delle violazioni contestategli. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
5. Per quanto non espressamente disposto dallo statuto dell'Associazione, ai procedimenti disciplinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
1. L'esercizio della professione di mediatore familiare è incompatibile con l'esercizio delle professioni di avvocato e di psicologo nonché con l'attività di impresa, in nome proprio o per conto di terzi.
1. Ai fini della presente legge, è affidato al Ministro della giustizia lo svolgimento delle seguenti attività:
a) esercizio della vigilanza sull'Associazione;
b) monitoraggio, attuazione e aggiornamento della legislazione vigente in materia di mediazione familiare, anche in relazione alle esigenze delle realtà territoriali;
c) promozione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione, al fine di favorire la conoscenza dell'attività del mediatore familiare;
d) assunzione di iniziative miranti a un più diffuso ricorso al mediatore familiare in quanto specialista abilitato e qualificato;
e) sostegno alla realizzazione di canali educativi a livello nazionale;
f) sostegno a progetti pilota innovativi, a forte valenza sociale, sulla conflittualità familiare.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
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