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PDL 2687

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2687



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura degli olii di oliva vergini ed extravergini

Presentata il 22 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura degli olii di oliva vergini ed extravergini immessi in commercio, della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
      La tutela dell'interesse dei cittadini-consumatori a una completa e non ingannevole informazione circa la natura e le caratteristiche degli olii di oliva vergini ed extravergini, nonché la difesa degli interessi economici del comparto olivicolo - che è tra quelli maggiormente qualificanti l'agroalimentare italiano - devono sostanziarsi nell'adozione di regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti.
      Il mezzo più idoneo al fine di soddisfare tale esigenza e di prevenire pratiche commerciali fraudolente è da individuare nell'introduzione dell'obbligo di indicare nell'etichetta degli olii di eccellenza l'origine territoriale delle olive utilizzate nella loro preparazione e produzione.
      In tale modo si intende dare seguito a quanto già fatto per altri prodotti alimentari di largo consumo, quali carni bovine e avicole, ortofrutta, latte fresco, passata di pomodoro, uova e miele. Del resto, l'olio di oliva, uno dei prodotti alimentari caratterizzanti il «made in Italy» agroalimentare, è da sempre uno dei prodotti maggiormente a rischio di contraffazione. Basti pensare che gran parte dell'olio di oliva posto in vendita in Italia è presentato come «italiano» o pubblicizzato mediante l'utilizzo di espressioni tali da indurre in errore il cittadino-consumatore circa la sua origine territoriale, nonostante che
 

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l'intera produzione olivicola italiana sia in grado di soddisfare solo parzialmente il fabbisogno del mercato.
      Da ciò deriva l'esigenza di approvare la presente proposta di legge, che si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, secondo cui l'etichettatura dei prodotti alimentari deve assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, in modo da non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e, tra l'altro, sull'origine o sulla provenienza del prodotto stesso.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli, recando novelle alla legge 3 agosto 1998, n. 313.
      L'articolo 1 sancisce l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione delle olive e di quello di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio di oliva vergine o extravergine. Esso reca, altresì, la specificazione delle modalità di etichettatura degli olii, in cui si distinguono i vari casi a seconda del luogo di coltivazione delle olive. In particolare, si prende in considerazione l'ipotesi di olive coltivate in un luogo diverso da quello ove esse vengono successivamente molite, prevedendo in tale caso l'obbligo di adozione di una specifica dicitura.
      Nel successivo articolo 2 si pone l'accento sulle competenze a effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte, con conseguente indicazione, nell'articolo 3, della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle nuove disposizioni.
      Infine, all'articolo 4 si prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dell'olio già confezionato prima della data di entrata in vigore degli obblighi introdotti dalla presente proposta di legge. Il medesimo articolo fissa, altresì, l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine).

      1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine nonché di prevenire frodi nella commercializzazione, è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
      2-ter. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive di cui al comma 2-bis deve riportare la regione o lo Stato membro dell'Unione europea o il Paese terzo ove è stata effettuata la coltivazione. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichettatura deve essere indicata la percentuale di olive coltivate nei diversi Stati.
      2-quater. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato diverso da quello ove è ubicato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato ove è ubicato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione della regione o dello Stato di coltivazione delle olive)".

 

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      2-quinquies. Nel caso di tagli di olii di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi da 2-bis a 2-quater, nell'etichettatura devono essere indicate le percentuali di olio estratte nei diversi Stati.
      2-sexies. Per gli olii di oliva commercializzati allo stato sfuso, le indicazioni prescritte dai commi da 2-bis a 2-quinquies devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali»;

          c) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di controlli).

      1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 313, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. I controlli sull'applicazione del- le disposizioni della presente legge possono essere svolti anche dall'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa)».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di sanzioni).

      1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva od olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500».

 

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Art. 4.
(Norme transitorie ed entrata in vigore).

      1. Gli obblighi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificati dalla presente legge, acquistano efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli olii di oliva vergini ed extravergini etichettati prima di tale data e privi delle indicazioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, possono essere venduti entro i sei mesi successivi.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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