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PDL 2704

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2704



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI GASPARRINI

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 29 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'acquisto della casa da adibire a prima abitazione è l'investimento più importante che una persona fa nella propria vita, è il desiderio più ambìto e, il più delle volte, è il frutto di sacrifici che si protraggono nel tempo.
      Una ricerca realizzata da CENSIS, SUNIA e CGIL ha mostrato come dal 1999 a oggi gli affitti sono cresciuti in maniera «considerevole» (in media del 112 per cento) soprattutto nelle grandi città, ma negli ultimi anni il numero delle famiglie italiane che vivono in affitto è leggermente diminuito.
      Le famiglie italiane che vivono in affitto, infatti, come si rileva dalla citata indagine, sono 4 milioni e 180.000. Rispetto al 2004, quando rappresentavano il 20,3 per cento del totale, la quota è scesa al 18,7 per cento: una vera e propria minoranza rispetto ai proprietari di case.
      I tassi favorevoli dei mutui hanno fatto sì che a causa degli affitti proibitivi molti hanno contratto dei mutui per comprarsi casa nell'ottica di pagare le rate come facevano prima con l'affitto.
      Il diritto all'abitazione, quale diritto di proprietà, nella sua dimensione economico-sociale è garantito dall'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, che recita: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
      In ossequio al precetto costituzionale, lo Stato, con numerosi interventi legislativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto
 

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della prima casa, in particolare per i nuclei familiari che vivono in condizioni economico-sociali disagiate.
      Ma la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte a introdurre agevolazioni creditizie e fiscali in materia di acquisto della prima casa ha segnato il passo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con cui è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante su fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.
      L'ICI, che si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, non è progressiva come altre imposte, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal comune con un'apposita delibera.
      L'imposizione fiscale colpisce l'unità immobiliare e ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione.
      Pertanto l'ICI, oltre a suscitare seri dubbi sulla sua costituzionalità, è palesemente iniqua perché non sempre rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.
      La presente proposta di legge ha come finalità la totale esenzione dal versamento dell'ICI per i contribuenti titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non presentano caratteristiche di lusso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e agevolazioni ai fini del pagamento dell'imposta).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti moficazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

              «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dall'imposta. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale e in cui egli e i suoi familiari dimorano abitualmente. La presente disposizione si applica anche alla unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

          b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

              2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzioni dell'imposta».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo

 

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modificati dall'articolo 1 della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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