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PDL 2756

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2756



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARCHI, CASTAGNETTI, SAMPERI, VELO

Introduzione dell'articolo 448-bis del codice civile in materia di estinzione dell'obbligo degli alimenti

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge richiama l'analoga proposta di legge atto Camera n. 4908 d'iniziativa dei deputati Montecchi, Magnolfi, Castagnetti e Lucidi, presentata nella XIV legislatura.
      Il nostro ordinamento, in materia di filiazione, assicura l'intervento del giudice minorile nel rapporto tra genitore e figlio al fine di porre rimedio ad una condotta pregiudizievole del primo a tutela del preminente interesse del secondo, che si traduce, nei casi più gravi, in una pronuncia di decadenza dalla potestà sulla prole.
      In quest'ultima ipotesi, si tratta di una vera e propria sanzione che presuppone il grave inadempimento del genitore qualora questi violi o trascuri i doveri inerenti alla potestà stessa, e cioè i poteri decisionali e funzionali alla cura e all'educazione del minore, nonché quelli di rappresentanza e di gestione degli interessi economici del figlio.
      Non si riscontra, però, alcuna previsione normativa che riconosca al figlio la facoltà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo degli alimenti richiesto dal genitore nei cui confronti sia intervenuta una pronuncia di decadenza dalla potestà, nonché di escluderlo dalla successione. L'assenza di una fattispecie in tale senso determina, in ipotesi così delicate, la permanenza comunque di un obbligo giuridico di natura alimentare in capo al figlio e di una capacità successoria in capo al genitore, nonostante il venire meno in passato della titolarità della potestà genitoriale come funzionale alla formazione del minore, e persino in quelle situazioni in cui la mancanza di un legame affettivo si è protratta negli anni.
 

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      La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, è finalizzata proprio a riconoscere ai figli e, più precisamente, ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, ai discendenti prossimi anche naturali - secondo l'enunciazione che ne fa l'articolo 433 del codice civile in tema, appunto, di persone obbligate agli alimenti - la possibilità di scegliere, sulla base di valutazioni del tutto personali e che poco hanno a che fare con adempimenti imposti da disposizioni normative, se fare fronte o meno ai bisogni del genitore. Il medesimo articolo prevede, altresì, e indipendentemente dall'esercizio della facoltà di adempiere all'obbligo degli alimenti, la possibilità di escludere il genitore dalla successione, quando i fatti per i quali lo stesso è decaduto dalla potestà non integrano i casi d'indegnità, ai sensi dell'articolo 463 del medesimo codice civile, in presenza dei quali l'ordinamento già ne sancisce l'esclusione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro I, titolo XIII, del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

      «Art. 448-bis. - (Estinzione del diritto per decadenza dalla potestà sui figli). - Il figlio legittimo o legittimato o naturale o adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, possono sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà, nonché, per i fatti che non integrano i casi d'indegnità di cui all'articolo 463, escluderlo dalla successione».


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