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PDL 2760

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2760



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANIZ

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni calcistiche o sportive

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei ripetuti, anche recenti, episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive e, in particolare, calcistiche, si è ritenuto opportuno presentare una nuova proposta di legge volta a modificare e, se del caso, inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti che vengano commessi in tali situazioni.
      Da un lato, dunque, si è ritenuto di dover operare sulle pene, attraverso la previsione di circostanze che aggravino i reati commessi mediante violenza, allorquando avvengano nel corso o in occasione di manifestazioni calcistiche o sportive in genere: le previsioni riguardano, invero, sia l'introduzione di circostanze aggravanti speciali che l'introduzione dell'aggravante comune quale norma di chiusura rispetto al generale sistema di aggravanti delineato dalla presente proposta di legge.
      Dall'altro lato, si è voluto rendere più agevole la possibilità di mantenere in vinculis il soggetto che sia indiziato o sia stato colto nell'atto di commettere i delitti nel corso delle manifestazioni calcistiche o sportive.
      Sia le modifiche al codice penale che quelle strettamente procedurali sono peraltro concepite in un'ottica generale preventiva. Infatti, pur ritenendo l'esigenza rieducativa della pena un valore fondamentale per il nostro sistema penale, il maggior rigore previsto per i delitti commessi in occasione di manifestazioni calcistiche o sportive e la maggiore flessibilità nella possibilità di limitare la libertà del soggetto, anche in via cautelare, trovano la loro giustificazione nella necessità di fornire un forte deterrente al ripetersi di episodi gravi come quelli che balzano spesso agli onori della cronaca.
 

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      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge (che modifica l'articolo 416 del codice penale) si è voluto introdurre una norma finalizzata a reprimere il fenomeno delle associazioni che, schermandosi dietro la falsa egida della passione sportiva, in realtà si costituiscono e operano con il fine specifico di compiere atti di violenza alle cose e alle persone. Posto che il dolo richiesto per i delitti di associazione per delinquere deve coprire tutti gli elementi dei reati, si è ritenuto utile inserire nella previsione de qua tutte le fattispecie di delitti che vengano commessi con violenza alle cose e alle persone allo scopo di estendere quanto più possibile la portata della norma.
      È evidente, peraltro, che l'obiettivo di questa norma è quello di anticipare la tutela penale rispetto alla commissione dei fatti di violenza in occasione di manifestazioni calcistiche o sportive.
      Il riferimento puntuale al primo e al secondo comma del medesimo articolo 416 si giustifica per la diversa portata che hanno le due condotte: associarsi e partecipare all'associazione. Diversità tenuta presente anche nel sesto comma del vigente articolo 416 del codice penale.
      Con l'articolo 2 della presente proposta di legge (che reca modifiche a vari articoli del codice penale), invece, si è voluto operare un capillare inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti contro la persona mediante la previsione di circostanze aggravanti.
      In primis, si è preveduta una nuova ipotesi di aggravante comune che possa trovare applicazione per qualsiasi delitto che venga commesso in occasione o a causa di manifestazioni calcistiche o sportive. Tale circostanza andrà ad aggravare ogni delitto che non solo venga consumato nell'immediatezza di una manifestazione calcistica o sportiva, ma anche allorquando un reato, pur avvenendo al di fuori di tale contesto, trovi il suo movente nella medesima competizione.
      Posto che le aggravanti comuni determinano un aumento della pena fino a un terzo, si è ritenuta necessaria la previsione di aggravanti speciali per determinati singoli reati (caratterizzati dalla violenza contro la persona) che comportino incrementi di pena superiori a un terzo ovvero pene di specie diversa rispetto all'ipotesi del reato-base.
      In quest'ottica si sono volute prevedere le aggravanti delle percosse e delle lesioni personali, nonché prevedere ulteriori aggravanti per il delitto di rissa dal momento che tale fattispecie viene sovente integrata all'interno degli stadi.
      Inoltre si sono volute aggiungere circostanze aggravanti nell'ipotesi specifica di lesioni personali o percosse ai danni dei soggetti, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, che abbiano la funzione di mantenere l'ordine pubblico all'interno o nelle vicinanze degli stadi in cui si svolgono le competizioni calcistiche o sportive. Tali aggravanti, così inserite, vanno a completare la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, numero 10), del codice penale, la quale troverà applicazione tutte le volte in cui le aggravanti speciali previste dalla presente proposta di legge non possano essere utilizzate.
      Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge introducono norme prettamente procedurali.
      L'articolo 3, in tema di misure pre-cautelari, prevede un'ipotesi particolare di arresto obbligatorio in flagranza di reato in modo da non lasciare alla discrezionalità delle Forze dell'ordine la scelta se trarre o meno in arresto un soggetto e, soprattutto, consente l'arresto in quelle ipotesi di reato per le quali la previsione sanzionatoria ne impedirebbe l'applicazione.
      Con l'articolo 4, invece, si è introdotta un'ipotesi di applicazione obbligatoria della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ipotesi di commissione di delitti gravi ulteriormente aggravati dall'essere stati commessi nel corso di manifestazioni calcistiche o sportive. Tale norma riproduce quanto già previsto dall'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale per i delitti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, per i quali è prevista la misura della custodia cautelare in carcere. Tuttavia si è
 

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ritenuto di optare per la misura degli arresti domiciliari, anziché per quella della custodia in carcere, per rispettare il principio di proporzionalità delle misure cautelari. Resta in ogni caso salva l'applicabilità della custodia cautelare in carcere allorquando essa si renda necessaria ai sensi del primo periodo del citato comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.
      All'articolo 5, nel rispetto della ratio della presente proposta di legge, sono stati allungati i termini, limitatamente ai delitti commessi nel corso o in occasione di manifestazioni calcistiche o sportive, della messa a disposizione dell'arrestato al giudice per il giudizio direttissimo.
      Fermo restando il limite delle novantasei ore, costituzionalmente garantito, entro il quale il giudice deve pronunciarsi in ordine all'arresto, viene lasciato un termine maggiore al pubblico ministero per la presentazione dell'arrestato, attraverso la rimozione del limite delle quarantotto ore previsto dall'articolo 449 del codice di procedura penale.
      Allo stesso modo, nel caso di arresto già convalidato, si è ritenuto utile allungare il termine per la celebrazione del giudizio direttissimo onde riconoscere al pubblico ministero un tempo maggiore per lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento di tali reati.
      Infine, all'articolo 6 della presente proposta di legge, si è voluto introdurre l'obbligo dell'affidamento ai servizi sociali nell'ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il soggetto che abbia commesso delitti in occasione di competizioni calcistiche o sportive sia di fatto rimesso in libertà. In tal modo si è voluto evitare che il soggetto, fruendo della sospensione condizionale della pena per effetto delle riduzioni derivanti dall'accesso a tale rito, possa di fatto non percepire la gravità del reato e tendere, pertanto, alla sua reiterazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 416 del codice penale in materia di associazione per delinquere).

      1. All'articolo 416 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 581 e 582, anche nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 583, nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, la pena è aumentata nel caso previsto dal primo comma. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni nel caso previsto dal secondo comma.
      Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 635, secondo comma, numero 5-bis), nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 500 a euro 5.000 nel caso previsto dal primo comma. Si applica la sola pena della multa nel caso previsto dal secondo comma».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti).

      1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

      «5-bis) l'avere commesso il fatto nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

      2. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

 

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      3. All'articolo 581 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena prevista dal primo comma è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a un anno e della multa non inferiore a euro 500 e si procede d'ufficio se il fatto di cui al terzo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      4. All'articolo 582 del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso da più persone riunite nel corso di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a tre anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      5. All'articolo 585 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sono altresì aumentate se i fatti di cui agli articoli 582 e 584 sono commessi da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».

      6. All'articolo 588 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «La pena è della reclusione non inferiore a sei mesi se il fatto di cui al primo comma è commesso nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se i fatti di cui al terzo

 

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comma sono commessi nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».

Art. 3.
(Arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Per tutti i delitti commessi con violenza alle cose o alle persone nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Ferma restando l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 416, commi settimo e ottavo, 575, quando ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 576, primo comma, numero 5-bis), 582, commi terzo e quarto, 585, quarto comma, 588, quarto comma, e 635, secondo comma, numero 5-bis), del codice penale, nonché in ordine agli altri delitti previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sempre applicata la misura degli arresti domiciliari, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».

Art. 5.
(Giudizio per direttissima).

      1. Il pubblico ministero può sempre procedere con giudizio direttissimo nei confronti di persone che hanno commesso reati con violenza alle cose o alle persone

 

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nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva.
      2. Nel caso di imputato arrestato per i reati di cui al comma 1, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, presenta l'imputato davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio. In ogni caso il giudice deve pronunciarsi entro novantasei ore.
      3. Contro l'ordinanza di convalida di cui al comma 2 è ammesso ricorso per cassazione.
      4. Nel caso in cui l'arresto sia già stato convalidato, il pubblico ministero può presentare all'udienza l'imputato entro trenta giorni dall'arresto.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 449 a 452 del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Affidamento ai servizi sociali).

      1. Nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi degli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale per un reato commesso nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva, qualora il condannato sia rimesso in libertà, è disposto l'affidamento obbligatorio ai servizi sociali per un periodo corrispondente alla misura della pena concretamente irrogata.


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