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PDL 2808

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2808



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOZI, AIRAGHI, CIRO ALFANO, BERTOLINI, COTA, DI SALVO

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388

Presentata il 20 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende aggiornare la prospettiva di azione del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
      Dalla data della sua istituzione sono infatti venute meno le competenze del Comitato relative all'attuazione dell'accordo di Schengen per effetto della comunitarizzazione della materia. Infatti il terzo pilastro dell'Unione europea riguardava, nell'originaria formulazione del Trattato di Maastricht, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI), disciplinata dal titolo VI del Trattato. Il Trattato di Amsterdam ha poi comunitarizzato, spostandoli nel Trattato che istituisce la Comunità europea (nuovo titolo IV della parte terza: articoli 61-69), alcuni dei settori originariamente rientranti nel terzo pilastro (in particolare le materie dell'immigrazione, dell'asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile). Il terzo pilastro ha perso così la denominazione GAI, acquisendo quella di «cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale». Per altro verso la comunitarizzazione delle competenze in materia di immigrazione e l'implementazione delle competenze del Consiglio, in una logica che presenta ancora forti caratteri intergovernativi, inducono a porci il problema del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente e discendente di adeguamento degli ordinamenti interni a quello comunitario.
      Appare quindi opportuno aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di
 

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cui all'articolo 18 della legge n. 388 del 1993, tenuto conto che alle originarie competenze si sono aggiunte prima quelle relative alla vigilanza sull'Unità nazionale EUROPOL, introdotte dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, e poi le competenze di vigilanza, controllo e indirizzo in materia di immigrazione di cui all'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189. In particolare appare opportuno valorizzare il capitolo immigrazione, in una logica cooperativa con gli altri organi parlamentari, al fine di rendere il Comitato una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia di immigrazione.
      Tale argomento presenta infatti particolare attualità e progredisce in complessità alla luce dell'intensificarsi dei flussi di immigrazione in Europa, non solo da Paesi del bacino del Mediterraneo, ma anche da molti altri Paesi del sud e dell'est, attraverso i Paesi terzi vicini dell'Unione europea. In Europa infatti l'attenzione al fenomeno è in costante crescita, come dimostra il progressivo incremento delle iniziative europee in materia, ad esempio nell'ambito del partenariato euromediterraneo ed euroafricano e della politica di vicinato. Non è tuttavia dato riscontrare una sufficiente attenzione da parte del Parlamento europeo, ancora poco coinvolto nei meccanismi di cui al titolo IV della parte terza del Trattato CE, e dei Parlamenti nazionali, se non in occasione di specifiche vicende (spesso drammatiche) connesse al fenomeno, cosicché si va creando una «zona grigia» caratterizzata da mancanza o da approssimazione delle informazioni, alla quale è bene che, in sede parlamentare, sia prestata adeguata attenzione a causa del progressivo aggravarsi del fenomeno.
      In proposito si segnala che nell'ottobre 2005 il vertice tenutosi sotto la presidenza britannica ad Hampton Court ha tracciato per la prima volta le linee di una politica europea in materia di immigrazione, consegnando alla Commissione europea un'agenda comprendente quattro grandi temi: la cooperazione con i Paesi di origine e, quindi, il rafforzamento delle intese, con particolare riguardo alla dimensione euromediterranea ed euroafricana e ai Paesi vicini dell'Europa verso oriente, dai quali proviene un consistente flusso migratorio; lo sviluppo di un sistema armonico di protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea, per creare solidarietà tra Paesi membri nel fronteggiare i flussi di immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani; l'elaborazione di una strategia europea per l'immigrazione legale economica, cioè per affrontare in una dimensione europea l'offerta di posti di lavoro legali, governando i flussi migratori senza ricorrere solo a misure nazionali, come finora fatto con il ricorso alla definizione di quote; la necessità di soluzioni fondate su un maggiore ricorso a politiche di integrazione. I risultati di questa agenda sono stati messi a punto in occasione della Conferenza euroafricana a Rabat, svoltasi il 10 e 11 luglio 2006, in cui si sono affrontate questioni come il controllo della rotta occidentale africana dell'immigrazione, e in occasione della Conferenza di Tripoli, svoltasi il 22 e 23 novembre 2006, realizzata dall'Unione africana e dalla Commissione europea. A dimostrazione dell'attenzione sul tema la Libia, per la prima volta, pur non essendo un Paese membro della partnership euromediterranea, dal momento che non ha siglato il processo degli accordi di Barcellona, ha accettato di impegnarsi nel ruolo di coorganizzatore della Conferenza. Inoltre sono state poste le basi per alcune idee di partenariato effettivo con Paesi di origine e Paesi di transito, come la Libia, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto. Nel documento politico adottato a conclusione della Conferenza di Tripoli si è affermato con chiarezza che Europa e Africa devono elaborare insieme politiche di prevenzione e che la Commissione europea può intervenire finanziariamente nei Paesi di origine per curare programmi di formazione per aspiranti migranti, dedicati all'insegnamento della lingua,
 

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al consolidamento delle istituzioni, alla creazione dello sviluppo locale, alla ricerca di una immigrazione non considerata come pericolo e non imposta dalla disperazione. Importanti indicazioni in materia sono emerse nel corso dell'audizione svoltasi il 14 dicembre 2006, presso il Comitato parlamentare Schengen, del Vicepresidente della Commissione europea Franco Frattini, che ha il portafoglio sui temi connessi al terzo pilastro, nel quale ricade anche la materia dell'immigrazione.
      Per quanto concerne lo spazio Schengen nella medesima audizione è emerso come il sistema denominato «Schengen 2 (SIS 2)» resti la priorità assoluta, in quanto tale evoluzione del sistema di informazioni Schengen, che permette di circolare senza passaporto nell'area dei Paesi che ne fanno parte, dovrà essere estesa ad altri nuovi Paesi membri che ne hanno fatto domanda. Perché Schengen 2 sia in funzione occorrono tempi tecnici che si completeranno intorno alla metà del 2008. Per mantenere l'obiettivo ancora più ambizioso di permettere l'apertura delle frontiere interne ai nuovi Paesi membri sin dalla fine del 2007, esiste un accordo politico che permette l'applicazione del sistema Schengen transitorio, chiamato «Schengen 1 plus (SIS One for All)». Ciò significa estendere l'attuale sistema di informazioni Schengen agli altri Paesi membri che lo hanno chiesto, a condizione che ciascuno di essi raggiunga le condizioni di sicurezza alle frontiere aeroportuali, terrestri e marittime. Se i nuovi Paesi membri raggiungeranno le condizioni dell'acquis di Schengen, inderogabili per la sicurezza europea, dal 1o dicembre 2007 si potranno eliminare le frontiere interne, terrestri e marittime, e dal marzo 2008 le frontiere aeroportuali (a marzo, infatti, scatta l'ora legale, quindi tutti i piani di volo delle linee aeree cambiano). Ciò evidentemente impone un costante e attento monitoraggio in ordine alle conseguenze che ne possono derivare sul piano dell'effettivo controllo e dell'incremento dei flussi migratori infraeuropei.
      Si comprendono pertanto le ragioni per le quali è opportuno aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, ancorché nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui competenze normative e consultive non possono essere incise: sarebbe in ogni caso cura del Comitato promuovere ogni opportuno raccordo con le altre Commissioni al fine di approfondire ogni aspetto del fenomeno, dal punto di vista delle conseguenze che produce non solo in Italia ma anche in Europa.
      Passando al testo della proposta di legge, con l'articolo 1 si modifica la denominazione dell'attuale Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, semplificandola in «Comitato parlamentare in materia di immigrazione».
      Con l'articolo 2, mantenendo le attuali - ma residuali - competenze connesse all'attuazione dell'accordo di Schengen (a tal fine si abroga la desueta competenza di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388) e alla vigilanza sull'Unità nazionale EUROPOL, di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, si propone di specificare le competenze in materia di immigrazione di cui all'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel senso di includervi anche il controllo e la vigilanza sui flussi di immigrazione in Italia in rapporto alle previsioni del titolo IV della parte terza del Trattato CE. Si prevede inoltre espressamente che il Comitato eserciti le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e possa presentare relazioni alle Camere.
      La presente iniziativa è scaturita da un dibattito presso il Comitato parlamentare costituito nella corrente legislatura svoltosi in un clima bipartisan, nel quale è emersa la consapevolezza che occorre il massimo impegno di tutte le forze politiche nella messa a punto di ogni contributo utile alla definizione di una politica europea dell'immigrazione,
 

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nell'ambito della quale l'Italia - con il suo patrimonio di esperienze - possa concorrere nel controllo dei flussi migratori clandestini con iniziative concertate ed efficaci.
      Ampliandone le competenze, nel rispetto di quelle degli altri organi parlamentari, il Comitato parlamentare potrà offrire il proprio contributo, accentuando l'interesse del Parlamento nazionale per un tema di grande rilievo civile e di cruciale interesse per la diffusione di una cultura europea della dignità della persona, che possa essere di modello per tutti i Paesi vicini.
      Per tali ragioni auspichiamo una approvazione unanime e in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume la denominazione di «Comitato parlamentare in materia di immigrazione».

Art. 2.

      1. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 1 della presente legge esercita le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, relative al controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, le competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL, nonché le competenze previste dall'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, relative all'indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo.
      2. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è abrogato.
      3. L'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Ulteriori compiti del Comitato parlamentare in materia di immigrazione). - 1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono altresì attribuiti compiti di indirizzo, controllo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni

 

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del titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e può presentare relazioni alle Camere».


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