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PDL 1971

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1971



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDICA

Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici

Presentata il 22 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di estendere al patrimonio pubblico, nei giudizi di responsabilità previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alcune delle garanzie previste dall'ordinamento privato, attuando così l'auspicata identità tra la sfera patrimoniale pubblica e quella privata conformemente ai princìpi della Carta costituzionale, e, allo stesso tempo, in modo da perseguire anche le finalità dell'articolo 97 della medesima Carta. Verrebbe infatti in tale modo rappresentata efficacemente l'esigenza dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che non si può dire sia stata sorretta da un sistema di sanzioni adeguato.
      La proposta di legge si ispira alle norme sull'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui agli articoli 2393, 2393-bis e 2395 del codice civile sulle società per azioni, normativa che si fa carico, tra l'altro, di tutelare anche e soprattutto la minoranza dei soci.
      La normativa che si propone, per la natura pubblica degli interessi da tutelare, presuppone, ovviamente, un esito sfavorevole del giudizio per responsabilità amministrativa o contabile dinanzi alla Corte dei conti.
      Una volta intervenuta la condanna del o dei responsabili, non si può trascurare il fatto che, come spesso accade, in caso di danno elevato il risarcimento del danno patrimoniale resta solo sulla carta, perché in concreto non è possibile eseguire la sentenza per le condizioni del patrimonio del responsabile, situazione che spesso viene callidamente predisposta: si pensi, per esempio, ai casi di dolo.
      Si perde, in tale modo, sia il valore deterrente sia quello sanzionatorio della responsabilità per danno alla finanza pubblica.
      In diritto positivo esistono norme, oltre a quelle sopra indicate, che riguardano il settore
 

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pubblico: il legislatore, proprio nel settore della tutela della finanza pubblica locale, è giunto a prevedere una sanzione (sospensione per cinque anni) - articolo 248, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - a carico di amministratori comunali responsabili di una politica di bilancio dissennata.
      Lo stesso imprenditore fallito viene dichiarato temporaneamente incapace di esercitare la sua professione, anche se la condotta sanzionata incide solo su beni economici di sua proprietà o, in ogni modo, attinenti alla sfera privata.
      La presente proposta di legge non si distacca dall'alveo della responsabilità amministrativa e contabile e assicurerà, attraverso l'accertamento giudiziale, tutte le garanzie costituzionali. Essa costituisce, nello stesso tempo, un forte segnale politico sul versante di una migliore tutela rispetto a quanto finora è stato fatto per il pubblico patrimonio, assicurando omogeneità di regolamentazione in una materia - la finanza pubblica - che non può tollerare, dinanzi a fatti egualmente dannosi, una disparità di trattamenti sanzionatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici, previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, la competente sezione giurisdizionale regionale, a istanza del procuratore regionale, insieme con la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della finanza pubblica, in caso di danno grave commina, in via accessoria, la sospensione del responsabile dalla carica rivestita e dalle funzioni esercitate fino a cinque anni, con riduzione dello stipendio fino a un terzo.
      2. In caso di dolo è pronunciata la destituzione del responsabile dalla carica rivestita.
      3. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso di dolo, l'ineleggibilità può essere comminata anche in via definitiva

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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