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PDL 2675

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2675



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Presentata il 17 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a dare voce alle molteplici richieste provenienti dal mondo delle autonomie locali formato, soprattutto, dai numerosi, piccoli, comuni, ovvero dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che costituiscono una significativa realtà del nostro Paese.
      Non si ritiene più opportuno ignorare le vicende relative a casi di «terzo mandato» del sindaco o del presidente della provincia approdate alla Corte costituzionale e le motivazioni che sono alla base della scelta di limitare la possibilità di un «terzo mandato». L'evidente disparità di trattamento rispetto alla mancanza di una norma analoga per l'elezione dei presidenti delle regioni o per tutte le altre cariche elettive non appare assolutamente giustificata.
      Se l'intento del legislatore era quello di impedire la creazione di piccole dittature e dei conseguenti malcostumi amministrativi, lo stesso non ha tenuto conto della realtà specifica che vivono i piccoli comuni nei quali i sindaci vivono un contatto diretto e fiduciario con i propri concittadini, che ripongono speranze nel loro operato, speranze che molto spesso, per non essere deluse, richiedono tempi prolungati.
      Non si riesce a comprendere, quindi, il reale motivo per il quale, dopo aver previsto l'elezione diretta del sindaco, i
 

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cittadini non possano essere messi in grado di poter rieleggere un primo cittadino ritenuto competente e in grado di guidare ulteriormente e proficuamente la propria amministrazione. Questo divieto costituisce a nostro avviso una vera e propria limitazione al principio democratico, poiché il sindaco costituisce un'espressione diretta della volontà popolare e, in quanto tale, la stessa non può sopportare limitazioni precostituite e prive di motivazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».


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