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PDL 2773

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2773



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

CACCIARI, MASCIA, FRANCO RUSSO, FRIAS

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni la tutela dell'ambiente è andata sempre più delineandosi quale obbligo fondamentale dei singoli Stati nei confronti dei cittadini, intesi come singoli o associati, per la tutela di interessi collettivi. La protezione dell'ambiente, infatti, si è andata definendo non solo come un diritto fondamentale dell'uomo, ma anche come un dovere verso le future generazioni.
      La presente proposta di legge costituzionale è tesa a introdurre finalmente nella Costituzione un esplicito riconoscimento al diritto all'ambiente: una modifica costituzionale che si impone in quanto, anche se il diritto all'ambiente salubre - seppur indirettamente - può ritenersi tutelato dall'articolo 32, tuttavia nella Carta costituzionale non figura alcuna specifica disposizione sul tema, che è stato progressivamente integrato e arricchito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che dalla legislazione comunitaria.
      I proponenti ritengono necessario sottoporre all'esame del Parlamento la presente proposta di legge costituzionale, la cui finalità è quella che possa finalmente trovare esplicito riconoscimento - e quindi tutela - a livello costituzionale, un diritto fondamentale, quale ormai deve ritenersi il diritto all'ambiente, e nella sua accezione più complessa.

      Infatti, se i Padri costituenti avevano riconosciuto, oltre al «patrimonio storico
 

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e artistico», anche il «paesaggio» tra i beni da tutelare, è ormai necessario allargare tale concetto alla natura nel suo insieme e in quanto tale, anche considerando l'aumentata potenza trasformatrice della natura acquisita dal genere umano grazie alle conquiste tecnologiche, che non può non comportare il riconoscimento di limiti oltre i quali i cicli vitali vengono intaccati e compromessi.
      Con la presente proposta di legge costituzionale si è introdotto il riconoscimento a livello costituzionale in primis della biosfera, che comprende la geosfera e l'idrosfera (una volta si usava l'espressione «regno inanimato» per indicare tale mondo, separato da quello vegetale e animale), ed è il termine più appropriato per rendere l'idea dell'unità e dell'indivisibilità della vita sul pianeta. Per biosfera, si intende l'ecosistema terrestre, cioè l'insieme degli ecosistemi, delle interrelazioni e delle funzioni vitali che esistono al loro interno in un'omeostasi complessa. Il termine «esosfera» è preferibile al termine «ambiente» che sembra più indicato a descrivere gli habitat che non anche le forme di vita esistenti al suo interno.
      Mentre per «biodiversità» - pure considerata dalla presente proposta al fine di introdurne l'adeguata e auspicata tutela - si intende il patrimonio genetico esistente sulla Terra, la numerosità specifica delle specie vegetali e animali esistenti all'interno degli ecosistemi, vale a dire la vitalità dei cicli naturali e la ricchezza biologica di ogni ambiente. Come «indicatore» delle azioni di tutela della natura, la biodiversità specifica è quindi il migliore possibile.
      Il termine «biodiversità» è entrato da tempo nelle convenzioni internazionali ed è sicuramente preferibile all'espressione «risorse naturali», in quanto i cicli e le funzioni vitali della natura devono essere riconosciuti e tutelati a prescindere dall'uso che il genere umano ne intende fare.
      Infine, la presente proposta di legge costituzionale introduce la tutela della dignità di ogni essere vivente, con ciò riconoscendo le interrelazioni che esistono in natura e la funzionalità di ognuna di esse. Gli animali, ma anche le piante, svolgono funzioni vitali utili all'uomo, ma anche autonome e valide in sé. I concetti di «bene comune» e di «dignità» di ciascuna specie e di ciascun habitat ci riconsegnano, infatti, un'idea di equilibrio dinamico e di armonia con tutto quel che si presenta a ogni individuo umano come creato, preesistenza e dono naturale. Bene comune e dignità di ogni forma di vita sulla Terra sottendono il concetto di impiego e di restituzione nel tempo, di patto tra le generazioni presenti e tra queste e quelle future.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è aggiunto il seguente:

      «Riconosce la biosfera come bene comune dell'umanità, e tutela la biodiversità e la dignità di ogni organismo vivente».


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